>>> RISCHIO
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE MINORE - DIFFIDA <<< |
Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per se' non e' forse sufficiente, ma e' l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri. Joseph Pulitzer
NEWS IMPORTANTE - 05/08/2008 ["PRIMA DI PRONUNCIARSI SULL'ECCEZIONE IL GIUDICE HA PRESO COGNIZIONE DI ATTI DEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO (LE DUE QUERELE) AFFERMANDO, NELLA PARTE MOTIVA, CHE NELLE QUERELE SONO RIPORTATE IN MODO DETTAGLIATO UNA SERIE DI CONDOTTE CON INDICAZIONE ANCHE DELLA DATA (TALVOLTA) E DEI MOTIVI DELLE STESSE E CHE AGLI ATTI DEL FASCIOLO -DEL PUBBLICO MINISTERO- RISULTA UN'AGENDA (DIARIO) NELLA QUALE LA P.O. AVREBBE ANNOTATO I GIORNI ED I LITIGI COL MARITO E CONSEGUENTEMENTE, ALLA LUCE DI QUANTO INDICATO NELLE QUERELE, L'IMPUTAZIONE APPARIREBBE GENERICA."].
IN SOSTANZA, IL MAGISTRATO FIORENTINO CHIEDE ALLA CASSAZIONE, LIMITATAMENTE AL REATO DI
MALTRATTAMENTI
["TUTTO
CIÒ CONTRASTA CON
AD AVVISO DI CHI SCRIVE, "LA PRASSI" CUI FA ESPLICITO RIFERIMENTO IL P.M. LASTRUCCI
NEL SUO RICORSO RAPPRESENTA UN FATTO PRESUMIBILMENTE GRAVISSIMO E DI INTERESSE NAZIONALE. TALE CONSUETUDINE, PUR NON CODIFICATA IN AMBITO GIURISPRUDENZIALE, PUO' AVER CONSENTITO FINO AD ORA LO SVOLGIMENTO DI PROCESSI IN ASSENZA DI PROVE CERTE (nel caso delle accuse formulate nei confronti di chi scrive non esiste nessuna testimonianza diretta di quanto affermato dall'accusa!), SUPPORTATI INVECE DA UNA RIDONDANTE E SPESSO OPINABILE "INFERENZA PSICOLOGICA" E - PARREBBE POTER RITENERE - IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.429 c.p.p. Ricorso pag. 1 | Ricorso pag. 2 | Ricorso pag. 3 | Ricorso pag. 4 |
Giusto processo e diritto dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore
Abstract:
La riflessione giusnaturalistica suggerisce di interpretare la garanzia riconosciuta all'imputato di confrontarsi con il proprio accusatore quale diritto fondamentale dell'uomo. Nato e sviluppatosi nella tradizione processuale anglo-americana, tale diritto è stato successivamente "esportato" nella cultura giuridica dei Paesi di ispirazione inquisitoria. Attraverso un'indagine svolta anche in prospettiva storica e comparatistica, il presente lavoro illustra i contenuti precettivi del diritto al confronto, sottolineando come esso non possa soccombere di fronte all'invocazione dell'interesse pubblico e della difesa sociale. Fulcro dell'originale ricostruzione è l'individuazione delle figure dei testimoni "assenti", "anonimi" e "vulnerabili", al cui sapere probatorio nessun ordinamento positivo hai mai interamente rinunciato, pur nell'evidente tensione con i valori sottesi al right to confrontation. Le riflessioni sono calate nell'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, ovviamente, nell'assetto normativo tracciato dal codice di procedura penale, all'indomani dell'inserimento del diritto al confronto tra le garanzie costituzionali di un processo penale "giusto". La garanzia soggettiva in questione diviene cosi strumento di lettura e interpretazione sistematica delle regole probatorie concernenti i contributi testimoniali d'accusa, qualunque sia il veicolo formale (deposizione dibattimentale, lettura/acquisizione di verbale, testimonianza de relato, acquisizione documentale) mediante il quale essi sono introdotti nell'orizzonte cognitivo del giudice penale
Tesi di stefano Maffei da http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=8992
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