L’UNIONE DELLE CAMERE PENALI

SCENDE IN CAMPO

CONTRO I FALSI ABUSI!

 

Una perentoria delibera della Giunta contro le indagini sommarie e inquisitorie, contro gli "abusologi", per il ritorno al giusto processo

 

La battaglia informativa sul fenomeno dei falsi abusi sui minori inizia a dare i primi sostanziosi frutti.

 

Ieri, 11 marzo 2009, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, massimo organo istituzionale di rappresentanza degli avvocati penalisti nazionali, ha emesso un’importante delibera riguardante proprio i presunti casi di abuso o molestie sui minori.

 

Il documento, che è possibile leggere di seguito nella versione integrale, punta il dito in modo netto e inequivocabile contro la negazione del diritto al giusto processo nei confronti di indagati e di imputati coinvolti in questo tipo di processi, contro le indagini improvvisate (quando non inquisitorie), contro l’utilizzo sistematico di tecniche di ascolto del minore di natura induttiva e suggestiva (e irrispettose quindi di qualsiasi tecnica o protocollo scientifico di comprovata validità), contro l’uso di consulenti psicologici di dubbia competenza e di dubbia professionalità, scelti senza alcun criterio qualitativo, contro l’uso delle ideologie (tipiche del CISMAI) che sacrificano nel loro nome il diritto alla difesa.

 

In questo quadro drammatico di sospensione del diritto, dove le difese vengono poste nell’impossibilità di poter svolgere appieno il loro ruolo costituzionale, la Giunta rileva una sempre più preoccupante frequenza di casi di falso abuso, inaccettabile e intollerabile in qualsiasi società civile. Un fenomeno verso il quale, dice la Giunta, è necessario intervenire immediatamente tramite, ad esempio, la videoregistrazione di tutte le audizioni di minori e il recepimento alle linee guida espresse dalla Carta di Noto in materia di ascolto del minore.

 

Il documento, al quale seguiranno altre iniziative, prende spunto da recenti sentenze della Corte di Cassazione e rappresenta una chiara presa di posizione della Giunta conseguente all’esplosione del problema dopo i recenti fatti di cronaca riguardanti, in particolare, i clamorosi casi di falsi abusi collettivi di Brescia e di Rignano Flaminio.

 

Il Centro di Documentazione Falsi Abusi sui Minori esprime vivo apprezzamento e totale condivisione per questa fondamentale delibera, destinata a mutare considerevolmente l’approccio metodologico forense verso un tema delicato come l’ascolto del minore.

 


 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera dell’11 marzo 2009

 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

 

premesso

 

-che fatti di cronaca anche recenti hanno concentrato l’attenzione della stampa, della pubblica opinione e di studiosi del diritto su procedimenti penali che concernono casi di abusi e molestie sessuali su minori e sulle correlative modalità di acquisizione della prova e di conduzione delle indagini;

 

-che l’esperienza giudiziaria, stigmatizzata in qualche caso anche dalla Corte di Cassazione, ha dimostrato come la conduzione delle indagini in questi processi sia frequentemente improntata ad improvvisazione o, peggio, a metodi inquisitori che, se inaccettabili nell’ambito di tutti i procedimenti giudiziari, sono ancor più gravi nei processi di questo genere nei quali, come è noto (anche da indagini statistiche), intervengono con una certa frequenza episodi di false accuse da parte dei minori;

 

-che queste ultime –originarie od etero indotte- si manifestano tramite condizionamenti o manipolazioni sulle dichiarazioni dei bambini; condizionamenti spesso involontari, ma sempre estremamente gravi, da parte di familiari, o psicologi inesperti o addirittura da parte degli inquirenti. Tali situazioni determinano conseguenze spesso irreversibili poiché, come insegna la comunità scientifica, una volta che il minore sia acquiescente a prospettazioni etero indotte, è pronto a reiterare all’infinito la versione dei fatti appresa ab externo;

 

-che tale situazione si fonda spesso sia sulla non riconosciuta necessità di rispettare, specie nella fase iniziale delle indagini, canoni scientifici, linee guida e protocolli elaborati in sede nazionale e internazionale da qualificati esponenti e studiosi dei settori del diritto, della psicologia giuridica e della psichiatria, sia sulla opzione ideologica, sommamente criticabile, secondo cui l’unico parametro da rispettare sarebbe quello di evitare un trauma psicologico alla vittime, vere o presunte, delle molestie, sacrificando integralmente il diritto di difesa degli indagati e degli imputati. E ciò, sulla base dell’apodittico presupposto, magari implicito ma spesso evidente nella conduzione delle inchieste, che tale bilanciamento dei due valori (quello della tutela dell’equilibrio psicologico del minore e quello della tutela delle garanzie nella acquisizione della prova) non possa avvenire, grazie ad un corretto modo di procedere, salvaguardando entrambi i valori;

 

-che, viceversa, la predetta opzione ha determinato e determina comportamenti investigativi e prese di posizione pubbliche manifestamente in contrasto con gli insegnamenti scientifici di studiosi eminenti, quasi a ribadire anche all’esterno il disinteresse assoluto per il diritto di difesa. Così, accade che molti magistrati affidino incarichi peritali a psicologi privi dei necessari requisiti di capacità ed esperienza; che esponenti dei “pool” investigativi sugli abusi esprimano pubblicamente posizioni circa la non necessità di videoregistrare le audizioni dei minori fin dalle prime fasi del procedimento; che i minori siano ancor oggi interrogati da personale di polizia completamente impreparato, talvolta alla presenza di non meglio qualificabili “esperti”, prescelti spesso casualmente sulla base di “reperibilità” da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Accade, ancora, che addirittura l’Ordine degli Psicologi del Lazio (che non ha neppure istituito, tra le aree tematiche interne di riflessione, un’area riservata alla psicologia giuridica) renda pubblico un documento in base al quale “la videoregistrazione delle dichiarazioni del minore sarebbe attivabile solo in caso di consenso del minore stesso” (!), documento che viene recepito da esponenti della più grande Procura della Repubblica nazionale assumendo che “nessuna norma impone la videoregistrazione dei colloqui dei minori”;

 

-che tali situazioni richiedono che l’avvocatura penale assuma una pubblica posizione su questi temi

 

Tanto premesso, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali

 

rileva

 

- i principi del giusto processo (contraddittorio nella formazione della prova; necessità della videoregistrazione integrale delle dichiarazioni del minore fin dalle fasi iniziali dell’indagine; esclusione di prassi degenerative del giudice nella direzione dell’esame e del controesame del minore) devono essere rispettati in tutti i processi, quale che sia l’imputazione. Nei processi per abuso su minori deve certamente tenersi conto della necessità di non sottoporre il minore ad inutili traumi e sofferenze, ma è altrettanto indispensabile – come ricordato dalla Carta di Noto e dalla Convenzione internazionale sui diritti del Fanciullo- che non sia pregiudicato il diritto dell’accusato ad un processo equo ed imparziale;

 

-che la parte più attenta e sensibile della giurisprudenza ha posto particolare attenzione a tali situazioni, segnalando la necessità di fare capo a linee guida ed a protocolli riconosciuti, anche in tema di videoregistrazione dei colloqui, come la carta di Noto[1]

 

-che, pertanto, in presenza di prassi devianti ed interpretazioni scientificamente non corrette circa le modalità di ascolto dei minori, sono necessari una pubblica riflessione ed una iniziativa dirette a sollecitare una maggior attenzione sui temi in premessa indicati, nonché un intervento anche normativo per scongiurare le gravi distorsioni che si manifestano in tali processi, ed in particolare:

 

-il recepimento di protocolli metodologici quali la “Carta di Noto”;

 

-la creazione di elenchi di psicologi che abbiano seguito appositi corsi di specializzazione, a cui possa farsi riferimento in sede giudiziaria;

 

-l’intervento su alcune disposizioni del codice di rito penale per assicurare i canoni del giusto processo anche nei procedimenti penali in cui la persona offesa dal reato sia un minore.

 

dispone

 

-di promuovere quanto prima un convegno nazionale su questi temi e un’opportuna analisi delle disposizioni di legge, in collaborazione con la Società di Psicologia Giuridica (S.P.G) che da anni è impegnata su questi temi;

 

-che il presente documento sia trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti e componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato; ai Responsabili giustizia dei partiti, alle camere penali territoriali, agli Ordini degli Psicologi nazionale e locali, agli Ordini dei Medici nazionale e locali.

 

Roma, 11 marzo 2009

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

 

Il Presidente

Avv. Prof. Oreste Dominioni

Il Segretario

Avv. Lodovica Giorgi


 


[1] Cass. III pen., 18 settembre 2007 n. 37147/07 (conforme Cass. IV pen., 29 settembre 2006 n. 3228/ 2006): “In un procedimento di abuso sessuale...non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell’analisi delle dichiarazioni di minore quando tale consulenza non rispetti quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. “Carta di Noto” ormai generalmente adottata”; Cass. III pen., n. 852/2007: “In esito a richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza 10 maggio 2007 ha rilevato che...la consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l'esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l'abuso.”

 

 

 

 

 

Fonte: falsiabusi.it