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L’ART. 570 c.p.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Abbandono del
domicilio domestico
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 570 c.p. non è
sufficiente la violazione dell'obbligo di fedeltà ma è necessario l'abbandono
del domicilio domestico, consistendo la violazione dell'obbligo di assistenza
familiare nel dovere positivo di fornire all'altro coniuge, in tutti i casi
della vita, concreta ed adeguata assistenza fisica, intellettuale, morale ed
effettiva (Trib. Massa, 22 agosto 2000)
Abbandono giustificato del domicilio domestico
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono
della casa coniugale è giustificato - e, quindi, non idoneo ad integrare la
fattispecie criminosa di cui all'art. 570 c.p. - non soltanto quando segua la
proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146
c.c. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche
quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande
giudiziali - oggettive ragioni di carattere interpersonale che non consentano la
prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente
considerate dal citato art. 146 c.c. non sono tassative e ben possono essere
integrate mutando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 c.c.) le
ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della
convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della
prole" (Cass. pen., 11064/99)
Abbandono ingiustificato del domicilio domestico
E' ingiustificato, e pertanto idoneo a rendere configurabile il reato di cui
all'art. 570 comma 1 c.p., l'allontanamento di un coniuge dal domicilio
coniugale quando esso sia motivato soltanto dall'intento dell'agente di
coltivare senza impacci una diversa relazione sentimentale (Cass. pen., 9440/00)
Decadenza della potestà genitoriale e art. 570 c.p.
Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, se fa venire meno
i poteri inerenti alla potestà, lascia inalterati i doveri del genitore
decaduto - sia di natura materiale sia morale - i quali non siano incompatibili
con le cause che hanno dato origine al provvedimento decadenziale. Ne consegue
che il provvedimento stesso non può cagionare l'interruzione della permanenza
del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1 e 2 (Cass. pen., 4887/00
Rapporti tra figure criminose e tra gli artt. 570 e 572 c.p.
In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati tra coniugi,
occorre di volta in volta verificare se la condotta irrispettosa dell'un coniuge
verso l'altro abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso
che sia solo l'espressione reattiva di uno stato di tensione, che comunque può
sempre verificarsi nella vita di coppia, nel qual caso si dovrà eventualmente
fare richiamo a figure criminose estranee ai delitti contro la famiglia e
rientranti tra quelli contro la persona, oppure se la detta condotta si concreti
nella inosservanza cosciente e volontaria dell'obbligo di assistenza morale ed
affettiva verso l'altro coniuge, obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale
e che ha la finalità di garantire che l'altro coniuge - in caso di difficoltà
- non sia mai lasciato solo a se stesso, nel qual caso si versa nell'ipotesi
delittuosa di cui all'art. 570 comma 1 c.p., oppure, ancora se la condotta
antidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per il soggetto
passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali, nel quale caso l'ipotesi
delittuosa configurabile è quella di maltrattamenti di cui all'art. 572 (Cass.
pen., 8650/96 e 205762/96)
Concorso formale di reati per mancata prestazione dei mezzi di sussistenza a
più familiari
Colui il quale, con una sola omissione, faccia mancare i mezzi di
sussistenza a più familiari, commette non uno, ma tanti reati quanti sono i
familiari al cui obbligo di assistenza è venuto meno, con la conseguenza che,
trattandosi di un concorso formale, la pena va aumentata secondo i criteri di
cui all' art. 81 c.p. (Cass. pen., 36070/02)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: esclusione del dolo
generico
Il comportamento del coniuge separato che non corrisponde l'assegno di
separazione per l'altro coniuge e per il figlio, ma che comunque sborsa una
somma periodica sostanzialmente equivalente per mutui, tasse scolastiche per i
figli, spese di falegnameria, i.c.i. e quote di finanziamento bancario a favore
della famiglia, è tale da escludere il dolo generico richiesto dalla legge per
l'integrazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Pret.
Genova, 6 maggio 1998)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: impossibilità economica
dell’obbligato come scriminante
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione
di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se
essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le
inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di
introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi
diritto
(Cass. pen., 7806/98)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: inadempimento
dell’ordinanza presidenziale nel giudizio di divorzio
L'art. 12 sexies della l. n. 898/70, che in materia di divorzio prevede
l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae
all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli art. 5 e 6 della
stessa legge, non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il
disposto dell'art. 1 c.p. Ne consegue che la sanzione predetta non è
applicabile all'inosservanza dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 4 della
legge citata, dal presidente del tribunale in via temporanea e urgente
nell'interesse dei coniugi e della prole, ma soltanto al mancato rispetto delle
prescrizioni in materia disposte dal tribunale con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. pen.,
2824/99)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: inadempimento parziale
dell’assegno divorzile
Anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno
divorzile è sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art.
12 sexies legge n. 898 del 1970, atteso che, a norma del citato articolo, il
reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell'assegno
nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che tale
omissione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario
dell'assegno (Cass. pen., 7910/00)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: inadempimento totale o
parziale dell’assegno divorzile
La l. n. 74 del 1987, introducendo l'art. 12 sexies nella l. n. 898 del
1970, ha esteso la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. all'ipotesi di mancata o
parziale corresponsione dell'assegno divorzile all'ex coniuge, assumendo il
divorzio come elemento costitutivo del reato. La nuova fattispecie
incriminatrice, violando un obbligo di natura economica e non morale, trova il
proprio regime sanzionatorio non nel comma 2 ma nel comma 3 della disposizione
codicistica citata. L'innovazione legislativa ha permesso, inoltre, di affermare
che l'assenza di prole non costituisce esimente del reato in questione (Cass.
pen., 1445/96)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: omesso versamento delle
somme determinate dal giudice civile
Non sussiste alcuna interdipendenza fra il reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2 c.p. e l'assegno di
mantenimento liquidato dal giudice civile in sede di separazione, sia che tale
assegno venga corrisposto nella misura stabilita, sia che venga corrisposto in
misura ridotta, infine, che non venga affatto corrisposto, ciò in quanto il
concetto di "mezzi di sussistenza" va tenuto distinto dalle nozioni
civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti" (Cass. pen.,
586/01)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: omesso versamento delle
somme determinate dal giudice civile
La disposizione di cui all'art. 570 comma 2 c.p. non tutela il mantenimento
stabile delle riserve finanziarie liquide di ciascuno degli aventi diritto, ma
vuole evitare che a causa di inottemperanza agli obblighi di assistenza
familiare l'avente diritto si venga a trovare in una situazione tale da non
disporre delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle elementari
esigenze di vita.
Ne consegue che l'omesso versamento delle somme determinate dal giudice civile
non integra di per sè il reato di cui all'art. 570 c.p., ma occorre accertare
se nella fattispecie concreta tale omesso versamento abbia determinato in capo
all'avente diritto una vera e propria indisponibilità dei basilari mezzi
patrimoniali necessari per il proprio sostentamento. Nel caso di indisponibilità
dell'assegno divorzile, il richiamo fatto dall'art. 12 sexies l. n. 898 del 1970
all'art. 570 c.p. deve intendersi con riferimento non esclusivamente alla pena,
ma anche al precetto, per lo meno per quelle parti che non siano intimamente
connesse con la procedura specifica di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, e così in particolare con riferimento alla minore età dei figli e
allo stato di bisogno, in quanto una diversa interpretazione condurrebbe al
paradosso di una maggior tutela del coniuge divorziato rispetto al coniuge
separato, in contrasto con l'art. 3 cost. (Trib. Milano, 27 giugno 2000)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: omesso versamento delle
somme determinate dal giudice civile
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non vi è
interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. e l'assegno
liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto, sia che
non venga corrisposto agli aventi diritto.
L'illecito in questione è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di
bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per
vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi
è obbligato. L'ipotesi delittuosa in questione, pur avendo come presupposto
l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha carattere sanzionatorio
dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità
dell'obbligazione, con la conseguenza che l'operatività o meno di tale
provvedimento non rileva ai fini della configurabilità del reato. Ciò è tanto
vero che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale nè
in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato, nè per ciò che
riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto ai mezzi di sussistenza,
circostanze queste che devono essere accertate in concreto (Cass. pen., 3450/98)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: omesso versamento delle
somme determinate dal giudice civile
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata
somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno
stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza: detta ultima nozione
comprende, infatti, solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei
familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto,
nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno stabilito in sede civile -
in tutto o in parte - da parte del coniuge obbligato al versamento, il giudice
penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare
ai beneficiari i mezzi di sussistenza (Cass. pen., 1172/98)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: omesso versamento delle
somme determinate dal giudice civile
In tema di violazione degli obblighi di assistenza per aver fatto mancare ai
familiari i mezzi di sussistenza, la mancata corresponsione dell'assegno
stabilito dal giudice civile non è sufficiente a dimostrare la responsabilità
penale in assenza della prova che in ragione dell'omissione siano venuti meno ai
familiari i mezzi di sussistenza e che l'obbligato sia in condizione di
corrispondere quanto dovuto o quantomeno che tale disponibilità sia venuta meno
per colpa dello stesso obbligato (Cass. pen., 8419/97)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: pagamento in via
sussidiaria
In tema di obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti
a ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un
proprio reddito. Commette pertanto il reato di cui all'art. 570 c.p., il
genitore che non adempie a tale obbligo; né lo stato di bisogno può ritenersi
soddisfatto se al mantenimento provveda in via sussidiaria l'altro genitore,
specialmente se quest'ultimo non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non
possa compiutamente provvedervi, incontrando difficoltà nel mantenimento del
minore (Cass. pen., 10216/98)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: pagamento in via
sussidiaria
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui
all'art. 570 c.p. , sussiste in tutti i casi in cui il genitore venga meno al
dovere di mantenimento della prole su lui incombenti, a nulla rilevando che, in
concreto, i figli non si trovino in stato di bisogno, perché ad essi provveda
l' altro coniuge, ovvero altri parenti (Cass. pen., 27245/02)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: insussistenza del reato
per impossibilità assoluta
Per la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., deve concorrere, oltre allo
stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, anche la disponibilità di
risorse sufficienti da parte dell'obbligato, con la conseguenza che la
impossibilità assoluta di somministrare i mezzi di sussistenza esclude il
reato, quando sia derivata da un evento che il soggetto sia costretto a subire e
che sia tale da rendere inevitabile una certa condotta, escludendone la
punibilità in virtù della causa di giustificazione della forza maggiore (nella
fattispecie, lo stato di detenzione del soggetto obbligato) ex art. 45 c.p.
(Cass. pen., 10539/97)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: insussistenza del reato
per impossibilità assoluta
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ipotesi
aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, non
ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla
sentenza di separazione; occorre perciò verificare che la mancata
corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di
indigenza assoluta da parte dell'obbligato. In tal caso infatti la
indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude
il reato in parola, valendo come esimente (Cass. pen., 5969/97)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: esclusione del reato per
disoccupazione incolpevole
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui
all'art. 570 c.p. , non è escluso dalla circostanza che il reo sia disoccupato,
a meno che la disoccupazione sia incolpevole (Cass. pen., 27245/02)
...Sei un papà come me,
quindi ti comprendo. Dicono che le stelle ci guardano, io so che sono gli occhi
di bambini allontanati dai papà ingiustamente e sono lassù per guardarci
quanto vogliono. Anche tuo figlio fa così. Ciao, a presto. Web/Ste