Codice di Procedura Penale

Libro quarto

Parte prima

MISURE CAUTELARI

Titolo I: MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 272

- Limitazioni alle libertà della persona -

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure

cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente

titolo.

Art. 273

- Condizioni generali di applicabilità delle misure -

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo

carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è

stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di

non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato

ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa

essere irrogata.

Art. 274

- Esigenze cautelari -

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze

attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in

relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per

l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze

di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di

nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed

attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto

della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di

rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli

addebiti (1);

b)quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto

pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga

che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di

reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per

la personalità della persona sottoposta alle indagini o

dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai

suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi

commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di

violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale

ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di

quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la

commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si

procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto

se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (1).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 275

- Criteri di scelta delle misure -

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica

idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle

esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e

alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia

cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere

concessa la sospensione condizionale della pena (1).

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto

quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono

gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui

all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni

previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare

in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti

che non sussistono esigenze cautelari (2).

che non sussistono esigenze cautelari (2).

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,

salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale

rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di

prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero

padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente

impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che

ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di

salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di

detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in

caso di detenzione in carcere (2)

5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,

salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale

rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o

alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico

di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e

l'interruzione del programma può pregiudicare la

disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento,

o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari

per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente

prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del

presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per

uno dei delitti previsti dal comma 3 (3).

(1) Comma inserito dall'art. 4, L . 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L . 8 agosto 1995, n. 332.

(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, D.L. 14 maggio

1993, n. 139.

Art. 276

- Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni

imposte -

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una

misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il

cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi

e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di

trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura

interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo

anche con una misura coercitiva.

Art. 277

- Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure

cautelari -

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono

salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui

esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del

caso concreto.

caso concreto.

Art. 278

- Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle

misure -

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla

pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o

tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e

delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza

attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale

nonchè delle circostanze per le quali la legge stabilisce una

pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle

a effetto speciale. Della recidiva si tiene conto nel caso

previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se

ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2

numeri 1) e 2) dello stesso articolo (1).

(1) Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 1° marzo 1991, n. 60.

Successivamente l'art. 6, L . 8 agosto 1995, n. 332, ha così

modificato il presente comma, abrogando tra l'altro l'ultimo

periodo.

Art. 279

- Giudice competente -

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle

modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice

che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede

il giudice per le indagini preliminari.

Capo II: MISURE COERCITIVE

Art. 280

- Condizioni di applicabilità delle misure coercitive -

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo

e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono

essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la

legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione

superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per

delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei

confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad

una misura cautelare (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 281

- Divieto di espatrio -

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il

giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio

nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare

l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire

l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità

validi per l'espatrio.

2 bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure

coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni

caso il divieto di espatrio (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 8 giugno 1992,

n. 306, e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte

costituzionale con sentenza 31 marzo 1994, n. 109.

Art. 282

- Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive

all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia

giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo

conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione

dell'imputato.

Art. 283

- Divieto e obbligo di dimora -

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il

giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un

determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione

del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il

giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza

l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del

comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più

efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è

sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del

predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero

di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del

soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali

luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari

previste dall'articolo 274, l 'obbligo di dimora può essere

disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso,

preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della

regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica

l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza

ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione.

Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità

di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente

reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare

preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei

luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento,

prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in

alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali

esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il

giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di

alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si

tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che

abbia in corso un programma terapeutico di recupero

nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i

controlli necessari per accertare che il programma di recupero

prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso

immediata comunicazione all'autorità di polizia competente,

che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero

di ogni infrazione.

Art. 284

- Arresti domiciliari -

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il

giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria

abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un

luogo pubblico di cura o di assistenza.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla

facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da

quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue

indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di

assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel

corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo

strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze

ovvero per esercitare una attività lavorativa.

ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di

propria iniziativa, possono controllare in ogni momento

l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L 'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di

custodia cautelare.

Art. 285

- Custodia cautelare in carcere -

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il

giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria

che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un

istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità

giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a

custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se

non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla

sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare

subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si

tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di

una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento

del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

Art. 286

- Custodia cautelare in luogo di cura -

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in

stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce

grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in

luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero

provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico

ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire

il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto

quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Art. 286 bis

- Divieto della custodia cautelare -

1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere

nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra

una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione.

L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi

di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli

altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal

giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare

e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue

attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello

stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo

difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di

incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura

cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione

dell'imputato (1).

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e

giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave

deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure

diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV,

nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini

della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare

incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori

dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche

concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non

possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice

può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del

Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario,

adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il

pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice

dispone a norma del comma 1 se risulta accertata

l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in

carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone

gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso

l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o

casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5

giugno 1990, n. 135.

Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 18 ottobre

1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia

cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate,

anche quando sussis tono le esigenze cautelari di eccezionale

rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e

l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio

per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

Capo III: MISURE INTERDITTIVE

Art. 287

- Condizioni di applicabilità delle misure interdittive -

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure

previste in questo capo possono essere applicate solo quando

si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena

dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre

anni.

anni.

Art. 288

- Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori -

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione

dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva

temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a

essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale,

ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del

codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti la

misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena

previsti dall'articolo 287 comma 1.

Art. 289

- Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio -

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione

dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice

interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le

attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica

amministrazione, la misura può essere disposta a carico del

pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,

anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287

comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di

decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione

dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice

procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità

indicate agli articoli 64 e 65 (1).

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per

diretta investitura popolare.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L . 16 luglio

1997, n. 234.

Art. 290

- Divieto temporaneo di esercitare determinate attività

professionali o imprenditoriali -

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare

determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese, il giudice interdice

temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a

essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità

pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il

commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle

disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli

articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura

può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti

dall'articolo 287 comma 1.

Capo IV: FORMA ED ESECUZIONE DEI

PROVVEDIMENTI

Art. 291

- Procedimento applicativo -

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero,

che presenta al giudice competente gli elementi su cui la

richiesta si fonda, nonchè tutti gli elementi a favore

dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già

depositate (1).

1 bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può

disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non

ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in

ordine alle misure indicate (1).

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il

giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza

di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste

dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso

provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza.

Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L . 8 agosto

1995, n. 332.

(2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12 e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 2, L . 8

agosto 1995, n. 332.

Art. 292

- Ordinanza del giudice -

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede

con ordinanza.

2. L 'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena

di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a

identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle

norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli

indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con

l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei

motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche

del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non

rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di

applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,

l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le

esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte

con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in

relazione alle indagini da compiere, allorchè questa è disposta

al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del

comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice (1).

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione

dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se

possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova

l'imputato (2).

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli

elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo

358, nonchè all'articolo 38 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie (3).

3. L 'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento

ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta

esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L . 8 agosto

1995, n. 332.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(3) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L . 8 agosto 1995, n.

332.

Art. 293

- Adempimenti esecutivi -

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l 'ufficiale o l'agente

incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia

cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo

avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente

nominato ovvero quello di ufficio designato a norma

dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni

compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice

che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dis pongono misure diverse dalla custodia

cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro

notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria

del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico

ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del

deposito è notificato al difensore (1) .

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è

trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre

l'interdizione in via ordinaria.

(1) Comma così modificato dall'art. 10, L . 8 agosto 1995, n.

332. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1997, n.

192, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il

difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha

disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico

ministero e degli atti presentati con la stessa.

Art. 294

- Interrogatorio della persona sottoposta

a misura cautelare personale - (1)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha

proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del

fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della

persona in stato di custodia cautelare in carcere

immediatamente e comunque non oltre cinque giorni

dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui

essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli

arresti domiciliari, l'interrogatorio deve avvenire non oltre

quindici giorni (2) .

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia

coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non

oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla

sua notificazione (3).

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia

cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il

pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia

cautelare (3).

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con

decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre

nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione

della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la

cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le

condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli

articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni,

provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla

sostituzione della misura disposta (4) .

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l 'interrogatorio è

condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e

65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di

intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro

tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere

personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari

del luogo.

6. L 'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

da parte del pubblico ministero non può precedere

l'interrogatorio del giudice (5).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a - , L. 8

agosto 1995, n. 332.

(2) Comma modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12 e successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1,

lett. b - , L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha tra l'altro abrogato

l'ultimo periodo. La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile

1997, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

presente comma nella parte in cui non prevede che, fino alla

trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice

proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia

cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre

cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.

(3) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 8 agosto

1995, n. 332.

(4) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), L. 8

agosto 1995, n. 332.

(5) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. e), L. 8

agosto 1995, n. 332.

Art. 295

- Verbale di vane ricerche -

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non

viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti

dall'articolo 293, l 'ufficiale o l'agente redige egualmente il

verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo

trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi

previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.

previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il

pubblico ministero, nei limiti e con le mo dalità previste dagli

articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di

conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di

telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni

degli articoli 268, 269 e 270.

3 bis. Fermo quanto dis posto nel comma 3 del presente

articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il

pubblico ministero può disporre l'intercettazione di

comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le

ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti

dall'articolo 51, comma 3 bis (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 3 bis, D.L. 8 giugno 1992, n.

306.

Art. 296

- Latitanza -

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia

cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio,

all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la

carcerazione.

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice

designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e

ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza

con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita.

Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano

soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata

dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento

che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo

299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il

reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

Art. 297

- Computo dei termini di durata delle misure -

1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento

della cattura, dell'arresto o del fermo.

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui

l'ord inanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo

293.

293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze

che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto,

benchè diversamente circostanziato o qualificato, ovvero, per

fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della

prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai

sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b - e c - , limitatamente

ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini

decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la

prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.

La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per

fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio

disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi

del presente comma (1).

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene

conto del giorno in cui si sono tenute le udienze e di quelli

impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di

primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della

determinazione della durata complessiva della custodia a

norma dell'articolo 303 comma 4 (2).

5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per

misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal

giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono

compatibili con lo stato di detenzione o di internamento;

altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti

del computo dei termini di durata massima, la custodia

cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione

per esecuzione di pena o di internamento per misura di

sicurezza.

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L . 8 agosto

1995, n. 332.

(2) L'art. 1 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60 reca l'interpretazione

autentica del presente comma:

"L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve

intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta

del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel

computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione

alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle

impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute

le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della

sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo

dei termini di durata complessiva della custodia cautelare

stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura

penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista

dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale".

Successivamente l'art. 12, comma 2, L . 8 agosto 1995, n. 332,

ha così modificato il presente comma.

Art. 298

- Sospensione dell'esecuzione delle misure -

1. L 'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione

nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una

misura cautelare personale per un altro reato ne sospende

l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano

compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in

regime di misure alternative alla detenzione.

Capo V: ESTINZIONE DELLE MISURE

Art. 299

- Revoca e sostituzione delle misure -

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente

revocate quando risultano mancanti, anche per fatti

sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste

dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole

misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le

esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura

applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla

sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice

sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne

dispone l'applicazione con modalità meno gravose (1).

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la

sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con

ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il

giudice provvede anche di ufficio quando assume

l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o

quando è richiesto della proroga del termine per le indagini

preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero

quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3 bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o

alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di

ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico

ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero

non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la

sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere

l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se

l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi

o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere

l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta (2) .

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze

cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del

pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra

più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più

gravose.

4 bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato

chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno

grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose,

il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà

comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni

successivi, formula le proprie richieste.

4 ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in

grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche

di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di

salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato.

Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro

quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al

giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura

della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di

salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali

condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario

penitenziario, o risultino in altro modo al giudice, questi, se

non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti,

dispone con immediatezza, e comu nque non oltre il termine

previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso,

nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale

deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire

entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata

urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il

periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli

accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti

medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 (3).

(1) Co mma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 9

settembre 1991, n. 292.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L . 8 agosto 1995, n. 332.

(3) Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12. Successivamente l'art. 5, comma 3, L . 8 agosto

1995, n. 332, ha così modificato il presente comma.

Art. 300

- Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di

determinate sentenze -

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto

perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei

confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione

ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di

proscioglimento.

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la

sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è

applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma

dell'articolo 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata

sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena

irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.

4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è

pronunciata sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a

impugnazione, se la durata della custodia già subita non è

inferiore all'entità della pena irrogata.

5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia

stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia

successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere

disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono

le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere

b) e c).

Art. 301

- Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie -

1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste

dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente

efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292

comma 2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su

richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta,

entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 (1).

2 bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d) ,

quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti

dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da

quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni

particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro

collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte

alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui

accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine

all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il

compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma

1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni (2).

2 ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non

più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta

giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal

pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni

che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui

esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio

dell'imputato (2).

(1) Con sentenza 8 giugno 1994, n. 219, la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

presente comma, nella parte in cui non prevede che ai fini

dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura

cautelare personale, debba essere previamente sentito il

difensore della persona da assoggettare alla misura.

(2) Comma aggiunto dall'art. 14, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 302

- Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della

persona in stato di custodia cautelare -

1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini

preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non

procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo

294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente

disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo

interrogatorio, allorchè, valutati i risultati di questo, sussistono

le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello

stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza

giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si

osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo

limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini

preliminari".

Art. 303

- Termini di durata massima della custodia cautelare -

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti

termini senza che sia stato emesso il provvedimento che

dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una

delle sentenze previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e

563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel

massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo

a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei

delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre

che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione

superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o

dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i

seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di

condanna di primo grado:

condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel

massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel

massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il

quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della

reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o

dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i

seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di

condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione

non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione

non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena

dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di

appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono

decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia

stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia,

se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la

impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico

ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da

parte della Corte di cassazione o per altra causa, il

procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio

diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del

provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla

sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di

nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno

stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia

cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo,

relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal

momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate

anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i

seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel

massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel

massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la

legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione

superiore nel massimo a venti anni (1).

(1) Articolo modificato dall'art. 3, D.L. 1° marzo 1991, n. 60, e

successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 9

settembre 1991, n. 292.

Art. 304

- Sospensione dei termini di durata massima della custodia

cautelare -

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con

ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti

casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il

dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento

dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta

dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o

il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione

della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il

dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata

presentazione, dell'allontanamento o della mancata

partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di

assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini

previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere

sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati

indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a), nel caso di

dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui

sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di

primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal

giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza

appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono

sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se

l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi

indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di

cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di

sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda

nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque

superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi

1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo

303, comma 4 ovvero, se più favorevole, i due terzi del

massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato

o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è

equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il

limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare,

non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma

1, lettera b) (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, L . 8 agosto 1995, n.

332.

Art. 305

- Proroga della custodia cautelare -

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è

disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di

custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo

assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è

disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico

ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso

per cassazione nelle forme previste dall'articolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero

può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare

che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze

cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente

complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il

giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede

con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La

proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti

dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque

superati di oltre la metà.

Art. 306

- Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure -

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo

le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza

l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il

giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la

immediata cessazione delle misure medesime.

Art. 307

- Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei

termini -

1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei

termini, il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano

giustificato la custodia cautelare, dispone le altre misure

cautelari di cui ricorrono i presupposti.

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma

dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata:

a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni

inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1,

sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione,

ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo

274;

b) contestualmente o successivamente alla sentenza di

condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre

l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lett. b)

(1).

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in

cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini

del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si

tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono

procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle

prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma

del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia

senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al

procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove

il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il

provvedimento di convalida, il giudice per le indagini

preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone

con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura

della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice

competente.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere

effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice

competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).

(1) Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 1° marzo 1991, n.

60.

Art. 308

- Termini di durata massima delle misure diverse dalla

custodia cautelare -

custodia cautelare -

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare

perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è

decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti

dall'articolo 303.

2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono

decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso,

qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il

giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi

dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma

1.

3. L 'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei

poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre

autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure

interdittive.

Capo VI: IMPUGNAZIONI

Art. 309

- Riesame delle ordinanze che dispongono una misura

coercitiva -

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del

provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame,

anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura

coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di

appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di

notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se

sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da

tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto

tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di

riesame entro dieci giorni dalla notificazione dall'avviso di

deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si

computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento

del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (1).

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del

tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste

dagli articoli 582 e 583 (2).

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità

giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e

comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli

atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti

gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle

indagini (2).

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i

motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di

enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame

facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della

discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel

quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della

Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio

del giudice che ha emesso l'ordinanza (3).

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di

consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L 'avviso della

data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni

prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel

comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione

della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine,

all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli

atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il

difensore di esaminarli e di estrarne copia (4).

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione

della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico

ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 (5).

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se

non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla,

riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo

anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso

dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento

impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche

per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo

per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del

provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui

al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non

interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone

la misura coercitiva perde immediatamente efficacia (2).

La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo

nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui

sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma

dell'art. 429 dello stesso codice.

(1) Comma aggiunto dall'art. 16, L . 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Comma così sostituito dall'art. 16, L . 8 agosto 1995, n.

332.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23

ottobre 1996, n. 553.

(4) Comma sostituito dall'art. 16, L . 8 agosto 1995, n. 332 e

successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) ,

D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23

ottobre 1996, n. 553.

Art. 310

- Appello -

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico

ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre

appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari

personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3,

4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità

giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,

trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la

stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge

in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.

Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in

cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di

estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla

ricezione degli atti (1).

3. L 'esecuzione della decisione con la quale il tribunale,

accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una

misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia

divenuta definitiva (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 17, L . 8 agosto 1995, n.

332.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n.

71, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

articolo nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare

la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in

cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma

dell'art. 429 dello stesso codice.

Art. 311

- Ricorso per cassazione -

1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310,

il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della

misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso

per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla

notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il

ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero

presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309 (1).

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3,

l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente

ricorso per cassazione per violazione di legge contro le

ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La

proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di

riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha

emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in

quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura

che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria

procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti

alla Corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere

enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà

di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione,

prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla

ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo

127.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 23 ottobre

1996, n. 553.

Capo VII: APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI

SICUREZZA

Art. 312

- Condizioni di applicabilità -

1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle

misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del

pubblico ministero, in qualunque stato e grado del

procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione

del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo

273 comma 2.

Art. 313

- Procedimento -

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292,

previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato.

Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della

persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del

provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini

dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice

procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale

dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.

3. A i fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo

312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme

sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Capo VIII: RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA

DETENZIONE

Art. 314

- Presupposti e modalità della decisione -

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il

fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il

fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come

reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare

subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per

dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al

condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a

custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti

accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è

stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni

di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime

condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia

pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza

di non luogo a procedere.

4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della

custodia cautelare che sia computata ai fini della

determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo

in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia

siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di

archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla

legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice,

il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di

custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 310,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo

nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione

anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo

ordine di esecuzione.

Art. 315

- Procedimento per la riparazione -

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di

inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la

sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta

irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta

inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato

pronunciato.

2. L 'entità della riparazione non può comunque eccedere lire

cento milioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla

riparazione dell'errore giudiziario.

Titolo II: MISURE CAUTELARI REALI

Capo I: SEQUESTRO CONSERVATIVO

Art. 316

- Presupposti ed effetti del provvedimento -

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si

disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria,

delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta

all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e

grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo

dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose

a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il

pignoramento.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si

disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal

reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei

beni dell'imp utato o del responsabile civile, secondo quanto

previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova

anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si

considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non

privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente,

salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del

pagamento dei tributi.

Art. 317

- Forma del provvedimento. Competenza -

1. Il provvedimento che dis pone il sequestro conservativo a

richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso

con ordinanza del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di

proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a

impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano

trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha

pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che

deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che

dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al

giudice competente, provvede il giudice per le indagini

preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme

prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del

sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di

proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta

a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del

sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero.

Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può

proporre incidente di esecuzione.

Art. 318

- Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo -

1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi

abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel

merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del

provvedimento.

Art. 319

- Offerta di cauzione -

1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a

garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone

con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e

stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice

revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione

proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il

responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del

processo di merito, cauzione idonea.

Art. 320

- Esecuzione sui beni sequestrati -

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento

quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al

pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa

esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile

civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La

conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo

316 comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il

pagamento delle somme che rimangono ancora dovute,

l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme

prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato

dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a

titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende,

sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a

titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene

pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma

dovuta all'erario dello Stato.

Capo II: SEQUESTRO PREVENTIVO

Art. 321

- Oggetto del sequestro preventivo -

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa

pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze

di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a

richiesta del pubblico ministero il giudice competente a

pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto

motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il

giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è

consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del

pubblico ministero o dell'interessato quando risultano

mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di

applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini

preliminari provvede il pubblico ministero con decreto

motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di

proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca

dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa

vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui

presenta richieste specifiche nonchè gli elementi sui quali

fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il

giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è

possibile, per la situazione di urgenza, attendere il

provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto

motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima

dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono

ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore

successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del

luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non

dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al

giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal

comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo

stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il

sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i

termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non

emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla

ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è

immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono

state sequestrate (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 322

- Riesame del decreto di sequestro preventivo -

1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato

e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state

sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione

possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a

norma dell'articolo 324 (1).

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del

provvedimento.

(1) Comma così modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 322 bis

- Appello -

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico

ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le

cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla

loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze

in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca

del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della

provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il

provvedimento (1).

2. L 'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo

310.

Articolo inserito dall'art. 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre

1996, n. 553.

Art. 323

- Perdita di efficacia del sequestro preventivo -

1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a

procedere, ancorchè soggetta a impugnazione, il giudice

ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia

diritto, quando non deve disporre la confisca a norma

dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è

immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa

sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il

giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non

luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina

che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone

la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del

sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle

cose sequestrate.

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a

richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle

cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia

mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati

nell'articolo 316.

Capo III: IMPUGNAZIONI

Art. 324

- Procedimento di riesame -

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del

tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di

esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o

dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza

dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo

582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè

internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto

domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161

comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende

ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è

notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è

proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di

dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante

deposito in cancelleria (1).

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria

procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al

tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del

riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i

motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di

enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame,

facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della

discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo

della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il

provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione

degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di

consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre

giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è

comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a

chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti

restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10.

La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non

può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2

del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della

proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice

civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 18, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12.

Art. 325

- Ricorso per cassazione -

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e

324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la

persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che

avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso

per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1 contro il

decreto di sequestro emesso dal giudice, può essere proposto

direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del

ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 19, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.