Codice
di Procedura Penale
Libro
quarto
MISURE
CAUTELARI
Titolo
I: MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo
I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
272
-
Limitazioni alle libertà della persona -
1.
Le libertà della persona possono essere limitate con misure
cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente
titolo.
Art.
273
-
Condizioni generali di applicabilità delle misure -
1.
Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
carico
non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2.
Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è
stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di
non
punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato
ovvero
una causa di estinzione della pena che si ritiene possa
essere
irrogata.
Art.
274
-
Esigenze cautelari -
1.
Le misure cautelari sono disposte:
a)
quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze
attinenti
alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in
relazione
a situazioni di concreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione
o la genuinità della prova, fondate su circostanze
di
fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di
nullità
rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed
attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto
della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di
rendere
dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli
addebiti
(1);
b)quando
l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto
pericolo
che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga
che
possa essere irrogata una pena superiore a due anni di
reclusione;
c)
quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per
la
personalità della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato,
desunta da comportamenti o atti concreti o dai
suoi
precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi
commetta
gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di
violenza
personale o diretti contro l'ordine costituzionale
ovvero
delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di
quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione
di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede,
le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto
se
trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni (1).
(1)
Lettera così sostituita dall'art.
Art.
275
-
Criteri di scelta delle misure -
1.
Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle
esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2.
Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e
alla
sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
2-bis.
Non può essere disposta la misura della custodia
cautelare
se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere
concessa
la sospensione condizionale della pena (1).
3.
La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto
quando
ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono
gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
all'articolo
416-bis del codice penale o ai delitti commessi
avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste
dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare
in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che
non sussistono esigenze cautelari (2).
che
non sussistono esigenze cautelari (2).
4.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,
salvo
che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza,
quando imputati siano donna incinta o madre di
prole
di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero
padre,
qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata
a dare assistenza alla prole, ovvero persona che
ha
superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di
salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di
detenzione
e comunque tali da non consentire adeguate cure in
caso
di detenzione in carcere (2)
5.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,
salvo
che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza,
quando imputata è una persona tossicodipendente o
alcooldipendente
che abbia in corso un programma terapeutico
di
recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e
l'interruzione
del programma può pregiudicare la
disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento,
o
con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari
per
accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente
prosegua
il programma di recupero. Le disposizioni del
presente
comma non si applicano nel caso in cui si procede per
uno
dei delitti previsti dal comma 3 (3).
(1)
Comma inserito dall'art.
(2)
Comma così sostituito dall'art.
(3)
Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, D.L. 14 maggio
1993,
n. 139.
Art.
276
-
Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni
imposte
-
misura
cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il
cumulo
con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi
e
delle circostanze della violazione. Quando si tratta di
trasgressione
alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva,
il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo
anche
con una misura coercitiva.
Art.
277
-
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure
cautelari
-
1.
Le modalità di esecuzione delle misure devono
salvaguardare
i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui
esercizio
non sia incompatibile con le esigenze cautelari del
caso
concreto.
caso
concreto.
Art.
278
-
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle
misure
-
1.
Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla
pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato.
Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e
delle
circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza
attenuante
prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale
nonchè
delle circostanze per le quali la legge stabilisce una
pena
di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle
a
effetto speciale. Della recidiva si tiene conto nel caso
previsto
dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se
ricorrono
congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2
numeri
1) e 2) dello stesso articolo (1).
(1)
Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 1° marzo 1991, n. 60.
Successivamente
l'art.
modificato
il presente comma, abrogando tra l'altro l'ultimo
periodo.
Art.
279
-
Giudice competente -
1.
Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle
modifiche
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice
che
procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede
il
giudice per le indagini preliminari.
Capo
II: MISURE COERCITIVE
Art.
280
-
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive -
1.
Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo
e
dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono
essere
applicate solo quando si procede per delitti per i quali la
legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore
nel massimo a tre anni.
2.
La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per
delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni.
3.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti
di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad
una
misura cautelare (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art.
Art.
281
-
Divieto di espatrio -
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il
giudice
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
nazionale
senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2.
Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare
l'esecuzione
del provvedimento, anche al fine di impedire
l'utilizzazione
del passaporto e degli altri documenti di identità
validi
per l'espatrio.
2
bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure
coercitive
previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni
caso
il divieto di espatrio (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 8 giugno 1992,
n.
306, e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale
con sentenza 31 marzo 1994, n. 109.
Art.
282
-
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -
1.
Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
presentazione
alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive
all'imputato
di presentarsi a un determinato ufficio di polizia
giudiziaria.
2.
Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo
conto
dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione
dell'imputato.
Art.
283
-
Divieto e obbligo di dimora -
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il
giudice
prescrive all'imputato di non dimorare in un
determinato
luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione
del
giudice che procede.
2.
Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il
giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza
l'autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del
comune
di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più
efficace
controllo o quando il comune di dimora abituale non è
sede
di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del
predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero
di
una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del
soggetto
o per le condizioni ambientali la permanenza in tali
luoghi
non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari
previste
dall'articolo
disposto
nel territorio di un altro comune o frazione di esso,
preferibilmente
nella provincia e comunque nell'ambito della
regione
ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3.
Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica
l'autorità
di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza
ritardo
e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione.
Il
giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità
di
polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente
reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente
alla stessa autorità le eventuali variazioni dei
luoghi
e degli orari predetti.
4.
Il giudice può, anche con separato provvedimento,
prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in
alcune
ore del giorno, senza pregiudizio per le normali
esigenze
di lavoro.
5.
Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il
giudice
considera, per quanto è possibile, le esigenze di
alloggio,
di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si
tratta
di persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia
in corso un programma terapeutico di recupero
nell'ambito
di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i
controlli
necessari per accertare che il programma di recupero
prosegua.
6.
Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso
immediata
comunicazione all'autorità di polizia competente,
che
ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero
di
ogni infrazione.
Art.
284
-
Arresti domiciliari -
1.
Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria
abitazione
o da altro luogo di privata dimora ovvero da un
luogo
pubblico di cura o di assistenza.
2.
Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla
facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da
quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
3.
Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue
indispensabili
esigenze di vita ovvero versa in situazione di
assoluta
indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel
corso
della giornata dal luogo di arresto per il tempo
strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze
ovvero
per esercitare una attività lavorativa.
ovvero
per esercitare una attività lavorativa.
4.
Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di
propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento
l'osservanza
delle prescrizioni imposte all'imputato.
custodia
cautelare.
Art.
285
-
Custodia cautelare in carcere -
1.
Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il
giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che
l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un
istituto
di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità
giudiziaria.
2.
Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a
custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se
non
per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla
sua
traduzione.
3.
Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare
subita
si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si
tratti
di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di
una
domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento
del
giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.
Art.
286
-
Custodia cautelare in luogo di cura -
1.
Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in
stato
di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce
grandemente
la capacità di intendere o di volere, il giudice, in
luogo
della custodia in carcere, può disporre il ricovero
provvisorio
in idonea struttura del servizio psichiatrico
ospedaliero,
adottando i provvedimenti necessari per prevenire
il
pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto
quando
risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Art.
286 bis
-
Divieto della custodia cautelare -
1.
Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere
nei
confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra
una
situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione.
L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi
di
AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli
altri
casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal
giudice
tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare
e
degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue
attuali
condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello
stato
di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo
difensore
o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di
incompatibilità
il giudice dispone la revoca della misura
cautelare,
ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione
dell'imputato
(1).
2.
Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e
giustizia
sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave
deficienza
immunitaria; sono altresì stabilite le procedure
diagnostiche
e medico legali per accertare l'affezione da HIV,
nonchè
il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini
della
situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.
3.
Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare
incompatibilità
con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori
dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche
concernenti
l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non
possano
essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice
può
disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del
Servizio
sanitario nazionale per il tempo necessario,
adottando,
ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il
pericolo
di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice
dispone
a norma del comma 1 se risulta accertata
l'incompatibilità,
altrimenti ripristina la custodia cautelare in
carcere,
ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone
gli
arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso
l'abitazione
dell'imputato o presso una residenza collettiva o
casa
alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno
1990, n. 135.
Articolo
aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
(1)
comma
nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia
cautelare
in carcere nei confronti delle persone ivi indicate,
anche
quando sussis tono le esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza
di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e
l'applicazione
della misura possa avvenire senza pregiudizio
per
la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
Capo
III: MISURE INTERDITTIVE
Art.
287
-
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive -
1.
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure
previste
in questo capo possono essere applicate solo quando
si
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a tre
anni.
anni.
Art.
288
-
Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori -
1.
Con il provvedimento che dispone la sospensione
dall'esercizio
della potestà dei genitori, il giudice priva
temporaneamente
l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a
essa
inerenti.
2.
Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale,
ovvero
per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del
codice
penale, commesso in danno di prossimi congiunti la
misura
può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti
dall'articolo 287 comma 1.
Art.
289
-
Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio -
1.
Con il provvedimento che dispone la sospensione
dall'esercizio
di un pubblico ufficio o servizio, il giudice
interdice
temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le
attività
a essi inerenti.
2.
Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica
amministrazione,
la misura può essere disposta a carico del
pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,
anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287
comma
1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di
decidere
sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione
dall'esercizio
di un pubblico ufficio o servizio, il giudice
procede
all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità
indicate
agli articoli 64 e 65 (1).
3.
La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per
diretta
investitura popolare.
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, comma
1997,
n. 234.
Art.
290
-
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali
o imprenditoriali -
1.
Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare
determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone
giuridiche
e delle imprese, il giudice interdice
temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attività a
essi
inerenti.
2.
Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità
pubblica
o contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio
ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle
disposizioni
penali in materia di società e di consorzi o dagli
articoli
353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura
può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'articolo
287 comma 1.
Capo
IV: FORMA ED ESECUZIONE DEI
PROVVEDIMENTI
Art.
291
-
Procedimento applicativo -
1.
Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero,
che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la
richiesta
si fonda, nonchè tutti gli elementi a favore
dell'imputato
e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate
(1).
1
bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può
disporre
misure meno gravi solo se il pubblico ministero non
ha
espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in
ordine
alle misure indicate (1).
2.
Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il
giudice,
quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza
di
soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste
dall'articolo
274, dispone la misura richiesta con lo stesso
provvedimento
con il quale dichiara la propria incompetenza.
Si
applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 8, comma
1995,
n. 332.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12
e successivamente abrogato dall'art. 8, comma
agosto
1995, n. 332.
Art.
292
-
Ordinanza del giudice -
1.
Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede
con
ordinanza.
di
nullità rilevabile anche d'ufficio:
a)
le generalità dell'imputato o quanto altro valga a
identificarlo;
b)
la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle
norme
di legge che si assumono violate;
c)
l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli
indizi
che giustificano in concreto la misura disposta, con
l'indicazione
degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei
motivi
per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche
del
tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis)
l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di
applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere,
l'esposizione
delle concrete e specifiche ragioni per le quali le
esigenze
di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte
con
altre misure;
d)
la fissazione della data di scadenza della misura, in
relazione
alle indagini da compiere, allorchè questa è disposta
al
fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del
comma
1 dell'articolo 274;
e)
la data e la sottoscrizione del giudice (1).
2-bis.
L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione
dell'ausiliario
che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se
possibile,
l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova
l'imputato
(2).
2-ter.
L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli
elementi
a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo
358,
nonchè all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento
e transitorie (3).
ovvero
circa la persona nei cui confronti la misura è disposta
esime
gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma
1995,
n. 332.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma
332.
Art.
293
-
Adempimenti esecutivi -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo
incaricato
di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia
cautelare
consegna all'imputato copia del provvedimento e lo
avverte
della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
informa
immediatamente il difensore di fiducia eventualmente
nominato
ovvero quello di ufficio designato a norma
dell'articolo
97 e redige verbale di tutte le operazioni
compiute.
Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice
che
ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2.
Le ordinanze che dis pongono misure diverse dalla custodia
cautelare
sono notificate all'imputato.
3.
Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro
notificazione
o esecuzione, sono depositate nella cancelleria
del
giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico
ministero
e agli atti presentati con la stessa. Avviso del
deposito
è notificato al difensore (1) .
4.
Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è
trasmessa
all'organo eventualmente competente a disporre
l'interdizione
in via ordinaria.
(1)
Comma così modificato dall'art.
332.
comma
nella parte in cui non prevede la facoltà per il
difensore
di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha
disposto
la misura cautelare, della richiesta del pubblico
ministero
e degli atti presentati con la stessa.
Art.
294
-
Interrogatorio della persona sottoposta
a
misura cautelare personale - (1)
1.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha
proceduto
nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo
di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della
persona
in stato di custodia cautelare in carcere
immediatamente
e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio
dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui
essa
sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli
arresti
domiciliari, l'interrogatorio deve avvenire non oltre
quindici
giorni (2) .
1-bis.
Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia
coercitiva
che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non
oltre
dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla
sua
notificazione (3).
1-ter.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare
deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il
pubblico
ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia
cautelare
(3).
2.
Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con
decreto
motivato e il termine per l'interrogatorio decorre
nuovamente
dalla data in cui il giudice riceve comunicazione
della
cessazione dell'impedimento o comunque accerta la
cessazione
dello stesso.
3.
Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le
condizioni
di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli
articoli
273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni,
provvede,
a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla
sostituzione
della misura disposta (4) .
4.
Ai fini di quanto previsto dal comma
condotto
dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e
65.
Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di
intervenire,
è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
5.
Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale,
il giudice, qualora non ritenga di procedere
personalmente,
richiede il giudice per le indagini preliminari
del
luogo.
da
parte del pubblico ministero non può precedere
l'interrogatorio
del giudice (5).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a - , L. 8
agosto
1995, n. 332.
(2)
Comma modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12
e successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1,
lett.
b - , L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha tra l'altro abrogato
l'ultimo
periodo.
1997,
n.
presente
comma nella parte in cui non prevede che, fino alla
trasmissione
degli atti al giudice del dibattimento, il giudice
proceda
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare
in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque
giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 8 agosto
1995,
n. 332.
(4)
Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), L. 8
agosto
1995, n. 332.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. e), L. 8
agosto
1995, n. 332.
Art.
295
-
Verbale di vane ricerche -
1.
Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non
viene
rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti
dall'articolo
verbale,
indicando specificamente le indagini svolte, e lo
trasmette
senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2.
Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi
previsti
dall'art. 296, lo stato di latitanza.
previsti
dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3.
Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il
pubblico
ministero, nei limiti e con le mo dalità previste dagli
articoli
266 e 267, può disporre l'intercettazione di
conversazioni
o comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione.
Si applicano, ove possibile, le disposizioni
degli
articoli 268, 269 e 270.
3
bis. Fermo quanto dis posto nel comma 3 del presente
articolo
e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il
pubblico
ministero può disporre l'intercettazione di
comunicazioni
tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche
di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti
dall'articolo
51, comma 3 bis (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 3 bis, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
Art.
296
-
Latitanza -
1.
È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia
cautelare,
agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio,
all'obbligo
di dimora o a un ordine con cui si dispone la
carcerazione.
2.
Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice
designa
un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e
ordina
che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza
con
la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita.
Avviso
del deposito è notificato al difensore.
3.
Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano
soltanto
nel procedimento penale nel quale essa è stata
dichiarata.
4.
La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento
che
vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo
299
o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il
reato
o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.
5.
Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
Art.
297
-
Computo dei termini di durata delle misure -
1.
Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento
della
cattura, dell'arresto o del fermo.
2.
Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui
l'ord
inanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo
293.
293.
3.
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze
che
dispongono la medesima misura per uno stesso fatto,
benchè
diversamente circostanziato o qualificato, ovvero, per
fatti
diversi commessi anteriormente alla emissione della
prima
ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai
sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b - e c - , limitatamente
ai
casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini
decorrono
dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la
prima
ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.
La
disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per
fatti
non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio
disposto
per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi
del
presente comma (1).
4.
Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene
conto
del giorno in cui si sono tenute le udienze e di quelli
impiegati
per la deliberazione della sentenza nel giudizio di
primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della
determinazione
della durata complessiva della custodia a
norma
dell'articolo 303 comma 4 (2).
5.
Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per
misura
di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal
giorno
in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono
compatibili
con lo stato di detenzione o di internamento;
altrimenti
decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti
del
computo dei termini di durata massima, la custodia
cautelare
si considera compatibile con lo stato di detenzione
per
esecuzione di pena o di internamento per misura di
sicurezza.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 12, comma
1995,
n. 332.
(2)
L'art. 1 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60 reca l'interpretazione
autentica
del presente comma:
"L'articolo
297, comma 4, del codice di procedura penale deve
intendersi
nel senso che, indipendentemente da una richiesta
del
pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel
computo
dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione
alle
fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle
impugnazioni
non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute
le
udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza.
Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo
dei
termini di durata complessiva della custodia cautelare
stabiliti
nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura
penale,
salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista
dall'articolo
304, comma 2, del codice di procedura penale".
Successivamente
l'art. 12, comma
ha
così modificato il presente comma.
Art.
298
-
Sospensione dell'esecuzione delle misure -
nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una
misura
cautelare personale per un altro reato ne sospende
l'esecuzione,
salvo che gli effetti della misura disposta siano
compatibili
con la espiazione della pena.
2.
La sospensione non opera quando la pena è espiata in
regime
di misure alternative alla detenzione.
Capo
V: ESTINZIONE DELLE MISURE
Art.
299
-
Revoca e sostituzione delle misure -
1.
Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate
quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti,
le condizioni di applicabilità previste
dall'articolo
273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure
ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le
esigenze
cautelari risultano attenuate ovvero la misura
applicata
non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla
sanzione
che si ritiene possa essere irrogata, il giudice
sostituisce
la misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone
l'applicazione con modalità meno gravose (1).
3.
Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la
sostituzione
delle misure al giudice, il quale provvede con
ordinanza
entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il
giudice
provvede anche di ufficio quando assume
l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare o
quando
è richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari
o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero
quando
procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3
bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o
alla
sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di
ufficio
o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico
ministero.
Se nei due giorni successivi il pubblico ministero
non
esprime il proprio parere, il giudice procede.
3
ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la
sostituzione
delle misure, prima di provvedere può assumere
l'interrogatorio
della persona sottoposta alle indagini. Se
l'istanza
di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi
o
diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere
l'interrogatorio
dell'imputato che ne ha fatto richiesta (2) .
4.
Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze
cautelari
risultano aggravate, il giudice, su richiesta del
pubblico
ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra
più
grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più
gravose.
4
bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato
chiede
la revoca o la sostituzione della misura con altra meno
grave
ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose,
il
giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà
comunicazione
al pubblico ministero, il quale, nei due giorni
successivi,
formula le proprie richieste.
4
ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in
grado
di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche
di
ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di
salute
o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato.
Gli
accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro
quindici
giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al
giudice.
Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura
della
custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di
salute
di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali
condizioni
di salute sono segnalate dal servizio sanitario
penitenziario,
o risultino in altro modo al giudice, questi, se
non
ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti,
dispone
con immediatezza, e comu nque non oltre il termine
previsto
nel comma 3, gli accertamenti medici del caso,
nominando
perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale
deve
tener conto del parere del medico penitenziario e riferire
entro
il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata
urgenza,
non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il
periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli
accertamenti
e la scadenza del termine per gli accertamenti
medesimi,
è sospeso il termine previsto dal comma 3 (3).
(1)
Co mma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 9
settembre
1991, n. 292.
(2)
Comma aggiunto dall'art.
(3)
Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12. Successivamente l'art. 5, comma
1995,
n.
Art.
300
-
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di
determinate
sentenze -
1.
Le misure disposte in relazione a un determinato fatto
perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei
confronti
della medesima persona, è disposta l'archiviazione
ovvero
è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento.
2.
Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la
sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere è
applicata
la misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico
giudiziario, il giudice provvede a norma
dell'articolo
312.
3.
Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata
sentenza
di condanna, le misure perdono efficacia se la pena
irrogata
è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
4.
La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è
pronunciata
sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a
impugnazione,
se la durata della custodia già subita non è
inferiore
all'entità della pena irrogata.
5.
Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia
stata
emessa sentenza di non luogo a procedere sia
successivamente
condannato per lo stesso fatto, possono essere
disposte
nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono
le
esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere
b)
e c).
Art.
301
-
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie -
1.
Le misure disposte per le esigenze cautelari previste
dall'articolo
274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente
efficacia
se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292
comma
2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione.
2.
La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su
richiesta
del pubblico ministero, anche per più di una volta,
entro
i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 (1).
2
bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d) ,
quando
si procede per reati diversi sia da quelli previsti
dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri da
quelli
per il cui accertamento sono richieste investigazioni
particolarmente
complesse per la molteplicità di fatti tra loro
collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte
alle
indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui
accertamento
è richiesto il compimento di atti di indagine
all'estero,
la custodia cautelare in carcere disposta per il
compimento
delle indagini previste dall'articolo 274, comma
1,
lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni (2).
2
ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non
più
di due volte ed entro il limite complessivo di novanta
giorni,
dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal
pubblico
ministero prima della scadenza, valutate le ragioni
che
hanno impedito il compimento delle indagini per le cui
esigenze
la misura era stata disposta e previo interrogatorio
dell'imputato
(2).
(1)
Con sentenza 8 giugno 1994, n. 219,
costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente
comma, nella parte in cui non prevede che ai fini
dell'adozione
del provvedimento di rinnovazione della misura
cautelare
personale, debba essere previamente sentito il
difensore
della persona da assoggettare alla misura.
(2)
Comma aggiunto dall'art.
Art.
302
-
Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della
persona
in stato di custodia cautelare -
1.
La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini
preliminari
perde immediatamente efficacia se il giudice non
procede
all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo
294.
Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente
disposta
dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo
interrogatorio,
allorchè, valutati i risultati di questo, sussistono
le
condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello
stesso
modo si procede nel caso in cui la persona, senza
giustificato
motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si
osservano
le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo
limitatamente
alle parole "disposta nel corso delle indagini
preliminari".
Art.
303
-
Termini di durata massima della custodia cautelare -
1.
La custodia cautelare perde efficacia quando:
a)
dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti
termini
senza che sia stato emesso il provvedimento che
dispone
il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una
delle
sentenze previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e
563:
1)
tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo
a sei anni;
2)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo
a
sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3)
un anno, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
non
inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei
delitti
indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre
che
per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore
nel massimo a sei anni;
b)
dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o
dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i
seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di
condanna
di primo grado:
condanna
di primo grado:
1)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo
a sei anni;
2)
un anno, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo
a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
3)
un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della
reclusione
superiore nel massimo a venti anni;
c)
dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o
dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i
seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di
condanna
in grado di appello:
1)
nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione
non
superiore a tre anni;
2)
un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione
non
superiore a dieci anni;
3)
un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena
dell'ergastolo
o della reclusione superiore a dieci anni;
d)
dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di
appello
o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono
decorsi
gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia
stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia,
se
vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la
impugnazione
è stata proposta esclusivamente dal pubblico
ministero,
si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da
parte
della Corte di cassazione o per altra causa, il
procedimento
regredisca a una fase o a un grado di giudizio
diversi
ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del
provvedimento
che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla
sopravvenuta
esecuzione della custodia cautelare decorrono di
nuovo
i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno
stato
e grado del procedimento.
3.
Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia
cautelare,
i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo,
relativamente
a ciascuno stato e grado del procedimento, dal
momento
in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4.
La durata complessiva della custodia cautelare, considerate
anche
le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i
seguenti
termini:
a)
due anni, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo
a sei anni;
b)
quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo
a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c)
sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la
legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore
nel massimo a venti anni (1).
(1)
Articolo modificato dall'art. 3, D.L. 1° marzo 1991, n. 60, e
successivamente
così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 9
settembre
1991, n. 292.
Art.
304
-
Sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare
-
1.
I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con
ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti
casi:
a)
nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
dibattimento
è sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato
o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato
o del suo difensore, sempre che la sospensione o
il
rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione
della
prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b)
nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
dibattimento
è sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione,
dell'allontanamento o della mancata
partecipazione
di uno o più difensori che rendano privo di
assistenza
uno o più imputati;
c)
nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini
previsti
dall'articolo 544 commi 2 e 3.
2.
I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere
sospesi,
nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati
indicati
dall'articolo 407 comma 2 lettera a), nel caso di
dibattimenti
particolarmente complessi, durante il tempo in cui
sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3.
Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal
giudice,
su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza
appellabile
a norma dell'articolo 310.
4.
I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono
sospesi,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se
l'udienza
preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati
nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di
cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di
sospensione
non si riferiscono e che chiedono che si proceda
nei
loro confronti previa separazione dei processi.
6.
La durata della custodia cautelare non può comunque
superare
il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi
1,
2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo
303,
comma 4 ovvero, se più favorevole, i due terzi del
massimo
della pena temporanea prevista per il reato contestato
o
ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è
equiparata
alla pena massima temporanea.
7.
Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il
limite
relativo alla durata complessiva della custodia cautelare,
non
si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma
1,
lettera b) (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art.
332.
Art.
305
-
Proroga della custodia cautelare -
disposta
perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di
custodia
cautelare sono prorogati per il periodo di tempo
assegnato
per l'espletamento della perizia. La proroga è
disposta
con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero,
sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso
per
cassazione nelle forme previste dall'articolo 311.
2.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero
può
altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare
che
siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze
cautelari
che, in rapporto ad accertamenti particolarmente
complessi,
rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il
giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede
con
ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La
proroga
è rinnovabile una sola volta. I termini previsti
dall'articolo
303 comma 1 non possono essere comunque
superati
di oltre la metà.
Art.
306
-
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure -
1.
Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo
le
norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza
l'immediata
liberazione della persona sottoposta alla misura.
2.
Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il
giudice
adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la
immediata
cessazione delle misure medesime.
Art.
307
-
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei
termini
-
1.
Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei
termini,
il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano
giustificato
la custodia cautelare, dispone le altre misure
cautelari
di cui ricorrono i presupposti.
2.
La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma
dell'articolo
275, è tuttavia ripristinata:
a)
se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni
inerenti
a una misura cautelare disposta a norma del comma 1,
sempre
che, in relazione alla natura di tale trasgressione,
ricorra
taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo
274;
b)
contestualmente o successivamente alla sentenza di
condanna
di primo o di secondo grado, quando ricorre
l'esigenza
cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lett. b)
(1).
3.
Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in
cui
il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini
del
computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si
tiene
conto anche della custodia anteriormente subita.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
procedere
al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle
prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma
del
comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia
senza
ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al
procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo ove
il
fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili,
le
disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il
provvedimento
di convalida, il giudice per le indagini
preliminari,
se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone
con
ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura
della
custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice
competente.
5.
La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere
effetto
se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice
competente
non provvede a norma del comma 2 lettera a).
(1)
Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 1° marzo 1991, n.
60.
Art.
308
-
Termini di durata massima delle misure diverse dalla
custodia
cautelare -
custodia
cautelare -
1.
Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare
perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è
decorso
un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti
dall'articolo
303.
2.
Le misure interdittive perdono efficacia quando sono
decorsi
due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso,
qualora
esse siano state disposte per esigenze probatorie, il
giudice
può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi
dall'inizio
dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma
1.
poteri
che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre
autorità
nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure
interdittive.
Capo
VI: IMPUGNAZIONI
Art.
309
-
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura
coercitiva
-
1.
Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del
provvedimento,
l'imputato può proporre richiesta di riesame,
anche
nel merito, della ordinanza che dispone una misura
coercitiva,
salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di
appello
del pubblico ministero.
2.
Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di
notificazione
eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se
sopravviene
l'esecuzione della misura, il termine decorre da
tale
momento quando l'imputato prova di non aver avuto
tempestiva
conoscenza del provvedimento.
3.
Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di
riesame
entro dieci giorni dalla notificazione dall'avviso di
deposito
dell'ordinanza che dispone la misura.
3
bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano
i giorni per i quali è stato disposto il differimento
del
colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (1).
4.
La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del
tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste
dagli
articoli 582 e 583 (2).
5.
Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e
comunque
non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli
atti
presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti
gli
elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini
(2).
6.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i
motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di
enunciare
nuovi motivi davanti al giudice del riesame
facendone
dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
7.
Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel
quale
ha sede
Corte
di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio
del
giudice che ha emesso l'ordinanza (3).
8.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio
nelle forme previste dall'articolo
data
fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni
prima,
al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma
7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione
della
misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine,
all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli
atti
restano depositati in cancelleria, con facoltà per il
difensore
di esaminarli e di estrarne copia (4).
8-bis.
Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione
della
misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico
ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 (5).
9.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se
non
deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla,
riforma
o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo
anche
sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso
dell'udienza.
Il tribunale può annullare il provvedimento
impugnato
o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche
per
motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo
per
ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento
stesso.
10.
Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui
al
comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non
interviene
entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone
la
misura coercitiva perde immediatamente efficacia (2).
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo
nella
parte in cui non prevede la possibilità di valutare la
sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui
sia
stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma
dell'art.
429 dello stesso codice.
(1)
Comma aggiunto dall'art.
(2)
Comma così sostituito dall'art.
332.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23
ottobre
1996, n. 553.
(4)
Comma sostituito dall'art.
successivamente
così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) ,
D.L.
23 ottobre 1996, n. 553.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23
ottobre
1996, n. 553.
Art.
310
-
Appello -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico
ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre
appello
contro le ordinanze in materia di misure cautelari
personali,
enunciandone contestualmente i motivi.
2.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3,
4
e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette
al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la
stessa
si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge
in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
Fino
al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria
con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne
copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla
ricezione
degli atti (1).
accogliendo
l'appello del pubblico ministero, dispone una
misura
cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia
divenuta
definitiva (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art.
332.
(2)
articolo
nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare
la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in
cui
sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma
dell'art.
429 dello stesso codice.
Art.
311
-
Ricorso per cassazione -
1.
Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310,
il
pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura,
l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso
per
cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione
dell'avviso di deposito del provvedimento. Il
ricorso
può essere proposto anche dal pubblico ministero
presso
il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309 (1).
2.
Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3,
l'imputato
e il suo difensore possono proporre direttamente
ricorso
per cassazione per violazione di legge contro le
ordinanze
che dispongono una misura coercitiva. La
proposizione
del ricorso rende inammissibile la richiesta di
riesame.
3.
Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha
emesso
la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma
quella
del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura
che
sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti
alla
Corte di cassazione.
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere
enunciati
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà
di
enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione,
prima
dell'inizio della discussione.
5.
ricezione
degli atti osservando le forme previste dall'articolo
127.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 23 ottobre
1996,
n. 553.
Capo
VII: APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI
SICUREZZA
Art.
312
-
Condizioni di applicabilità -
1.
Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle
misure
di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del
pubblico
ministero, in qualunque stato e grado del
procedimento,
quando sussistono gravi indizi di commissione
del
fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo
273
comma 2.
Art.
313
-
Procedimento -
1.
Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292,
previo
accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato.
Ove
non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della
persona
sottoposta alle indagini prima della pronuncia del
provvedimento,
si applica la disposizione dell'articolo 294.
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini
dell'articolo
206 comma 2 del codice penale, il giudice
procede
a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale
dell'imputato
nei termini indicati nell'articolo 72.
312
è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme
sulla
riparazione per l'ingiusta detenzione.
Capo
VIII: RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA
DETENZIONE
Art.
314
-
Presupposti e modalità della decisione -
1.
Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il
fatto
non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il
fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato,
ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare
subita,
qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per
dolo
o colpa grave.
2.
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato
che nel corso del processo sia stato sottoposto a
custodia
cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti
accertato
che il provvedimento che ha disposto la misura è
stato
emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni
di
applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime
condizioni,
a favore delle persone nei cui confronti sia
pronunciato
provvedimento di archiviazione ovvero sentenza
di
non luogo a procedere.
4.
Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della
custodia
cautelare che sia computata ai fini della
determinazione
della misura di una pena ovvero per il periodo
in
cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia
siano
state sofferte anche in forza di altro titolo.
5.
Quando con la sentenza o con il provvedimento di
archiviazione
è stato affermato che il fatto non è previsto dalla
legge
come reato per abrogazione della norma incriminatrice,
il
diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di
custodia
cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima.
ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
nella
parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione
anche
per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo
ordine
di esecuzione.
Art.
315
-
Procedimento per la riparazione -
1.
La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di
inammissibilità,
entro diciotto mesi dal giorno in cui la
sentenza
di proscioglimento o di condanna è divenuta
irrevocabile,
la sentenza di non luogo a procedere è divenuta
inoppugnabile
o il provvedimento di archiviazione è stato
pronunciato.
cento
milioni.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla
riparazione
dell'errore giudiziario.
Titolo
II: MISURE CAUTELARI REALI
Capo
I: SEQUESTRO CONSERVATIVO
Art.
316
-
Presupposti ed effetti del provvedimento -
1.
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano
le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria,
delle
spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta
all'erario
dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e
grado
del processo di merito, chiede il sequestro conservativo
dei
beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose
a
lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il
pignoramento.
2.
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano
le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal
reato,
la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei
beni
dell'imp utato o del responsabile civile, secondo quanto
previsto
dal comma 1.
3.
Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova
anche
alla parte civile.
4.
Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si
considerano
privilegiati, rispetto a ogni altro credito non
privilegiato
di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente,
salvi,
in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del
pagamento
dei tributi.
Art.
317
-
Forma del provvedimento. Competenza -
1.
Il provvedimento che dis pone il sequestro conservativo a
richiesta
del pubblico ministero o della parte civile è emesso
con
ordinanza del giudice che procede.
2.
Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di
proscioglimento
o di non luogo a procedere, soggetta a
impugnazione,
il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano
trasmessi
al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha
pronunciato
la sentenza e, successivamente, dal giudice che
deve
decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che
dispone
il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al
giudice
competente, provvede il giudice per le indagini
preliminari.
3.
Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme
prescritte
dal codice di procedura civile per l'esecuzione del
sequestro
conservativo sui beni mobili o immobili.
4.
Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di
proscioglimento
o di non luogo a procedere non è più soggetta
a
impugnazione. La cancellazione della trascrizione del
sequestro
di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero.
Se
il pubblico ministero non provvede, l'interessato può
proporre
incidente di esecuzione.
Art.
318
-
Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo -
1.
Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi
abbia
interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel
merito,
a norma dell'articolo 324.
2.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Art.
319
-
Offerta di cauzione -
1.
Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a
garantire
i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone
con
decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e
stabilisce
le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2.
Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice
revoca
il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione
proporzionata
al valore delle cose sequestrate.
3.
Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il
responsabile
civile offre, in qualunque stato e grado del
processo
di merito, cauzione idonea.
Art.
320
-
Esecuzione sui beni sequestrati -
1.
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento
quando
diventa irrevocabile la sentenza di condanna al
pagamento
di una pena pecuniaria ovvero quando diventa
esecutiva
la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile
civile
al risarcimento del danno in favore della parte civile. La
conversione
non estingue il privilegio previsto dall'articolo
316
comma 4.
2.
Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il
pagamento
delle somme che rimangono ancora dovute,
l'esecuzione
forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme
prescritte
dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato
dalla
vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a
titolo
di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende,
sono
pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a
titolo
di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene
pecuniarie,
le spese di procedimento e ogni altra somma
dovuta
all'erario dello Stato.
Capo
II: SEQUESTRO PREVENTIVO
Art.
321
-
Oggetto del sequestro preventivo -
1.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa
pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze
di
esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a
richiesta
del pubblico ministero il giudice competente a
pronunciarsi
nel merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il
giudice
per le indagini preliminari.
2.
Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è
consentita
la confisca.
3.
Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del
pubblico
ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti,
anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilità
previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari
provvede il pubblico ministero con decreto
motivato,
che è notificato a coloro che hanno diritto di
proporre
impugnazione. Se vi è richiesta di revoca
dell'interessato,
il pubblico ministero, quando ritiene che essa
vada
anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui
presenta
richieste specifiche nonchè gli elementi sui quali
fonda
le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il
giorno
successivo a quello del deposito nella segreteria.
3
bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è
possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento
del giudice, il sequestro è disposto con decreto
motivato
dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima
dell'intervento
del pubblico ministero, al sequestro procedono
ufficiali
di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore
successive,
trasmettono il verbale al pubblico ministero del
luogo
in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non
dispone
la restituzione delle cose sequestrate, richiede al
giudice
la convalida e l'emissione del decreto previsto dal
comma
1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo
stesso
pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il
sequestro
è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
sequestro
è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3
ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i
termini
previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non
emette
l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla
ricezione
della richiesta. Copia dell'ordinanza è
immediatamente
notificata alla persona alla quale le cose sono
state
sequestrate (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
322
-
Riesame del decreto di sequestro preventivo -
1.
Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato
e
il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate
e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a
norma
dell'articolo 324 (1).
2.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
(1)
Comma così modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
322 bis
-
Appello -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico
ministero,
l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le
cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze
in
materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca
del
sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis.
Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della
provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento
(1).
applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
310.
Articolo
inserito dall'art. 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre
1996,
n. 553.
Art.
323
-
Perdita di efficacia del sequestro preventivo -
1.
Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere,
ancorchè soggetta a impugnazione, il giudice
ordina
che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia
diritto,
quando non deve disporre la confisca a norma
dell'articolo
240 del codice penale. Il provvedimento è
immediatamente
esecutivo.
2.
Quando esistono più esemplari identici della cosa
sequestrata
e questa presenta interesse a fini di prova, il
giudice,
anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non
luogo
a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina
che
sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone
la
restituzione degli altri esemplari.
3.
Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del
sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle
cose
sequestrate.
4.
La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a
richiesta
del pubblico ministero o della parte civile, che sulle
cose
appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia
mantenuto
il sequestro a garanzia dei crediti indicati
nell'articolo
316.
Capo
III: IMPUGNAZIONI
Art.
324
-
Procedimento di riesame -
1.
La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del
tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione
del provvedimento che ha disposto il sequestro o
dalla
diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
dell'avvenuto
sequestro.
2.
La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo
582.
Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè
internato,
questi, ove non abbia già dichiarato o eletto
domicilio
o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161
comma
2, deve indicare il domicilio presso il quale intende
ricevere
l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è
notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta è
proposta
da un'altra persona e questa abbia omesso di
dichiarare
il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante
deposito
in cancelleria (1).
3.
La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette al
tribunale
gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del
riesame.
4.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i
motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di
enunciare
nuovi motivi davanti al giudice del riesame,
facendone
dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
5.
Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo
della
provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli
atti.
6.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio
nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre
giorni
prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato
al pubblico ministero e notificato al difensore e a
chi
ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano
depositati in cancelleria.
7.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10.
La
revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non
può
essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2
del
codice penale.
8.
Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della
proprietà,
rinvia la decisione della controversia al giudice
civile,
mantenendo nel frattempo il sequestro.
(1)
Periodo aggiunto dall'art. 18, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art.
325
-
Ricorso per cassazione -
1.
Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e
324,
il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la
persona
alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe
diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso
per
cassazione per violazione di legge.
2.
Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1 contro il
decreto
di sequestro emesso dal giudice, può essere proposto
direttamente
ricorso per cassazione. La proposizione del
ricorso
rende inammissibile la richiesta di riesame.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
4.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 19, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.