Codice di Procedura Penale

Libro terzo

Parte prima

PROVE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 187

- Oggetto della prova -

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono

all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena

o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende

l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di

prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal

reato.

Art. 188

- Libertà morale della persona nell'assunzione della prova -

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della

persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla

libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di

ricordare e di valutare i fatti.

Art. 189

- Prove non disciplinate dalla legge -

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il

giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare

l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della

persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti

sulle modalità di assunzione della prova.

Art. 190

- Diritto alla prova -

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice

provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove

vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue

o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di

ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere

revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190 bis

- Requisiti della prova in casi particolari -

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo

51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o

di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno

già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero

dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma

dell'articolo 238, l 'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene

assolutamente necessario (1).

(1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992,

n. 306.

Art. 191

- Prove illegittimamente acquisite -

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla

legge non possono essere utilizzate.

2. L 'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e

grado del procedimento.

Art. 192

- Valutazione della prova -

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei

risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L 'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a

meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o

da persona imputata in un procedimento connesso a norma

dell'a rticolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di

prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle

dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a

quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371

comma 2 lettera b) .

Art. 193

- Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili -

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova

stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo

stato di famiglia e di cittadinanza.

Titolo II : MEZZI DI PROVA

Capo I : TESTIMONIANZA

Art. 194

- Oggetto e limiti della testimonianza -

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di

prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che

si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in

relazione al reato e alla pericolosità sociale.

2. L 'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di

interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri

testimoni nonchè alle circostanze il cui accertamento è

necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti

che servono a definire la personalità della persona offesa dal

reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere

valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può

deporre sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere

apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli

dalla deposizione sui fatti.

Art. 195

- Testimonianza indiretta -

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti,

ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che

queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone

indicate nel comma 1.

3. L 'inosservanza della disposizione del comma 1 rende

inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone

abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di

queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono

deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni

(1).

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche

quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in

forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque

appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in

relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo

che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li

abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o

non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha

appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

(1)Con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 196

- Capacità di testimoniare -

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia

necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere

testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli

accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2,

siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non

precludono l'assunzione della testimonianza.

Art. 197

- Incompatibilità con l'ufficio di testimone -

1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un

procedimento connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei

loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a

procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la

sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;

b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si

procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la

pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno

svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro

ausiliario.

Art. 198

- Obblighi del testimone -

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di

attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze

processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli

sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai

quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Art. 199

- Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -

1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a

deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato

denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo

congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della

facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è

legato all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre,

limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante

la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale

conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio contratto con l'imputato.

Art. 200

- Segreto professionale -

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno

conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o

professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne

all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i

notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro

esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge

riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal

segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa

da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede

agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il

testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai

giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale,

relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi

hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della

loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai

fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità

può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte

della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte

delle sue informazioni.

Art. 201

- Segreto di ufficio -

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità

giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli

incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi

dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che

devono rimanere segreti.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

Art. 202

- Segreto di Stato -

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un

pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su

fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimo ne oppone un segreto di Stato, il giudice ne

informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che

ne sia data conferma.

3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale

per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi

procedere per la esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della

richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia

conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone

deponga.

Art. 203

- Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

-

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di

polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi

per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a

rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono

esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non

possono essere acquisite nè utilizzate.

Art. 204

- Esclusione del segreto -

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli

articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti

reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se

viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal

giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il

giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è

data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 205

- Assunzione della testimonianza del Presidente della

Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato -

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta

nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti

delle Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della

Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere

esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di

garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono

preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene

indispensabile la comparizione di una delle persone indicate

nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto

o per altra necessità.

Art. 206

- Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici -

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o

l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la

sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per

l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero di grazia e

giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia

nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma

3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa

Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti

diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato

italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le

consuetudini internazionali.

Art. 207

- Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni

renitenti -

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni

contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già

acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare

rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo

497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un

testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente

previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto,

dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico

ministero perchè proceda a norma di legge.

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il

testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi

del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne

informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Capo II : ESAME DELLE PARTI

Art. 208

- Richiesta dell'esame -

1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba

essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono

esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

Art. 209

- Regole per l'esame -

1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una

parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta

menzione nel verbale.

Art. 210

- Esame di persona imputata in un procedimento connesso -

1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento

connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si

procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a

richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195,

anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove

occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le

norme sulla citazione dei testimoni (1) .

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un

difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di

un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone

indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo

66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli

194, 195, 499 e (2).

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle

persone imputate di un reato collegato a quello per cui si

procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .

(1)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - , D.L.

8 giugno 1992, n. 306.

Capo III : CONFRONTI

Art. 211

- Presupposti del confronto -

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già

esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti

e circostanze importanti.

Art. 212

- Modalità del confronto -

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti

tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le

confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle

reciproche contestazioni.

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal

giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a

confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

Capo IV : RICOGNIZIONI

Art. 213

- Ricognizione di persone. Atti preliminari -

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il

giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona

indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia

stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se,

prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se

riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere,

se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre

circostanze che possano influire sull'attendibilità del

riconoscimento.

2. Ne l verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal

comma 1 e delle dichiarazioni rese.

3. L 'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è

causa di nullità della ricognizione.

Art. 214

- Svolgimento della ricognizione -

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il

giudice procura la presenza di almeno due persone il più

possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella

sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere

il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove

è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata

vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente

introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno

dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia

riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata

alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza

dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice

dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa

vedere la prima.

3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle

modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può

disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato

anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o

mediante altri strumenti o procedimenti.

Art. 215

- Ricognizione di cose -

1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del

reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede

osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto

applicabili.

2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello

da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla

ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo,

la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se

ne sia certa.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 216

- Altre ricognizioni -

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto

altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice

procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto

applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 217

- Pluralità di ricognizioni -

1. Quando più persone sono chiamate a eseguire la

ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto,

il giudice procede con atti separati, impedendo ogni

comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che

devono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più

persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in

modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano

collocati tra persone od oggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Capo V : ESPERIMENTI GIUDIZIALI

Art. 218

- Presupposti dell'esperimento giudiziale -

1. L 'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre

accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un

determinato modo.

2. L 'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è

possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene

essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di

svolgimento del fatto stesso.

Art. 219

- Modalità dell'esperimento giudiziale -

1. L 'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene

una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà

alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un

provvedimento successivo il giudice può designare un esperto

per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento

delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o

cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di

udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti

dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento

dell'atto.

4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se

del caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in

modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non

esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza

pubblica.

Capo VI : PERIZIA

Art. 220

- Oggetto della perizia -

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o

acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche

competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o

della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per

stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a

delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere

le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Art. 221

- Nomina del perito -

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli

appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza

nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla,

il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato

ad altro perito.

2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più personale

quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole

complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti

discipline.

3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che

ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Art. 222

- Incapacità e incompatibilità del perito -

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da

infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici

ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o

di un'arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure di

prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di

astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di

testimone o di interprete;

testimone o di interprete;

e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso

procedimento o in un procedimento connesso.

Art. 223

- Astensione e ricusazione del perito -

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo

di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti

dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1

lettera h - del medesimo articolo.

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere

presentata fino a che non siano esaurite le formalità di

conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi

sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il

perito abbia dato il proprio parere.

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide,

con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla

ricusazione del giudice.

Art. 224

- Provvedimenti del giudice -

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza

motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria

enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del

perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni

provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte

all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si

rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 238,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma

nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle

operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano

sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al

di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei

"modi" dalla legge.

Art. 225

- Nomina del consulente tecnico -

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private

hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero

non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla

legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di

farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova

nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a),

b), c), d).

Art. 226

- Conferimento dell'incarico -

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si

trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223,

lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla

legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:

"consapevole della responsabilità morale e giuridica che

assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad

adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far

conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le

operazioni peritali".

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i

consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

Art. 227

- Relazione peritale -

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito

procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde

ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di

poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al

giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice

provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data,

non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà

rispondere ai quesiti e dispone perchè ne venga data

comunicazione alla parti e ai consulenti tecnici.

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare

complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su

richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non

superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta

ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

5. Qualora sia indis pensabile illustrare con note scritte il

parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a

presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4,

relazione scritta.

Art. 228

- Attività del perito -

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai

quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere

visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti

dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il

dibattimento.

2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame

delle parti e all'assunzione di prove nonchè a servirsi di

ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali

non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito

richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre

persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere

utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza

del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai

limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che

ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Art. 229

- Comunicazioni relative alle operazioni peritali -

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le

operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il

perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Art. 230

- Attività dei consulenti tecnici -

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento

dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste,

osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo

al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e

riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni

peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e

richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la

persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro

attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il

compimento delle altre attività processuali.

Art. 231

- Sostituzione del perito -

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio

parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è

accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua

sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso

da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa

all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per

discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a

favore della cassa delle ammende di una somma da lire

trecentomila a lire tre milioni.

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione

di astensione o di ricusazione.

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a

disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle

operazioni peritali già compiute.

Art. 232

- Liquidazione del compenso al perito -

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che

ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

Art. 233

- Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia -

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può

nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti

tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere,

anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente

tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati

sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230,

salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

Capo VII : DOCUMENTI

Art. 234

- Prova documentale -

1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che

rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la

cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far

uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è

possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono

informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di

cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti,

dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Art. 235

- Documenti costituenti corpo del reato -

1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere

acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li

detenga.

Art. 236

- Documenti relativi al giudizio sulla personalità -

1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario

giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del

servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di

sorveglianza nonchè delle sentenze irrevocabili di qualunque

giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini

del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona

offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere

valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di

questa.

2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario

giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la

credibilità di un testimone.

Art. 237

- Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato -

1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi

documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato

presso altri o da altri prodotto.

Art. 238

- Verbali di prove di altri procedimenti -

1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro

procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente

probatorio o nel dibattimento.

2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un

giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato

autorità di cosa giudicata.

2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle

persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei

confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla

loro assunzione (1).

3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione

di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i

verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel

dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta;

in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati

a norma degli articoli 500 e 503 (2).

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il

diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l 'esame

delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma

dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo (3).

Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

(1) Comma inserito dall'a rt. 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto

1997, n. 267.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) , L. 7

agosto 1997, n. 267.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) , L. 7

agosto 1997, n. 267.

Art. 238 bis

- Sentenze irrevocabili -

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute

irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del

fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187

e 192, comma 3 (1).

(1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992,

n. 306.

Art. 239

- Accertamento della provenienza dei documenti -

1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è

sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai

testimoni.

Art. 240

- Documenti anonimi -

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non

possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati salvo che

costituiscano corpo del reato o provengano comunque

dall'imputato.

Art. 241

- Documenti falsi -

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene

la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la

definizione di questo, ne informa il pubblico ministero

trasmettendogli copia del documento.

Art. 242

- Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri

magnetofonici -

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa

da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma

dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne

dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268

comma 7.

Art. 243

- Rilascio di copie -

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non

deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia

interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia

autentica a norma dell'articolo 116.

Titolo III: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo I: ISPEZIONI

Art. 244

- Casi e forme delle ispezioni -

1. L 'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta

con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli

altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se

questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati

o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in

quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di

individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi

e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

Art. 245

- Ispezione personale -

1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è

avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,

purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma

dell'articolo 120.

2. L 'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti

del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

3. L 'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un

medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi

dall'assistere alle operazioni.

Art. 246

- Ispezione di luoghi o di cose -

1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità

del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di

iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia

del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria

può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del

provvedimento, che taluno non si allontani prima che le

operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente

sul posto il trasgressore.

Capo II: PERQUISIZIONI

Art. 247

- Casi e forme delle perquisizioni -

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti

sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è

disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo

di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo

ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o

dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L 'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero

disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia

giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Art. 248

- Richiesta di consegna -

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa

determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla.

Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo

che si ritenga utile procedervi per la completezza delle

indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per

accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità

giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa

delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza

presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a

perquisizione.

Art. 249

- Perquisizioni personali -

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata

una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà

di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia

prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei

limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Art. 250

- Perquisizioni locali -

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di

perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a

chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della

facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,

purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma

dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è

consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o

un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa

le veci.

3. L 'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquis izione locale,

può disporre con decreto motivato che siano perquisite le

persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse

possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del

provvedimento, che taluno non si allontani prima che le

operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o

ricondotto coattivamente sul posto.

Art. 251

- Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi

adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e

dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre

per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti

limiti temporali.

Art. 252

- Sequestro conseguente a perquisizione -

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono

sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli

articoli 259 e 260.

Capo III: SEQUESTRI

Art. 253

- Oggetto e formalità del sequestro -

1. L 'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il

sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato

necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il

reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il

prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria

ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso

decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato,

se presente.

Art. 254

- Sequestro di corrispondenza -

1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al

sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri

oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia

fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti,

anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che

comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia

giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli

oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza

pretendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano

fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente

restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere

utilizzati.

Art. 255

- Sequestro presso banche -

1. L 'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso

banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto

corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di

sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano

pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o

non siano iscritti al suo nome.

Art. 256

- Dovere di esibizione e segreti -

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono

consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne

faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così

è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni

del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo

che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero

di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o

professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare

della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza

acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1,

provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione

risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato,

l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il

segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la

definizione del processo, il giudice dichiara non doversi

procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della

richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia

conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

Art. 257

- Riesame del decreto di sequestro -

1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla

quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto

alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,

anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del

provvedimento.

Art. 258

- Copie dei documenti sequestrati -

1. L 'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei

documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il

sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria

o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a

coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o

certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria

in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie,

estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il

sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto

sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un

registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria

non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro

rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con

l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati

che li richiedono, copie, estratti e certificati delle parti del

volume o del registro non soggette al sequestro, facendo

menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei

certificati.

Art. 259

- Custodia delle cose sequestrate -

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria

o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è

opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia

avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e

nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di

conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità

giudiziaria nonchè delle pene previste dalla legge penale per

chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere

imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna,

dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta

menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato

verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Art. 260

- Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili -

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio

giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e

dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura

delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo

imposto ai fini di giustizia.

2. L 'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa

eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate

che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce

agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali

dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità

dell'articolo 259.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria

ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

Art. 261

- Rimozione e riapposizione dei sigilli -

1. L 'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla

rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità

con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa

necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono

nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità

giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono

presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

Art. 262

- Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate -

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di

prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,

anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria

prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal

fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata

se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della

parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al

responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei

crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai

fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo

321.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose

sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia

disposta la confisca.

Art. 263

- Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate -

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice

con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la

restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che

il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste

dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate,

il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo

competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il

sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle

cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto

motivato (1).

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la

restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati

possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a

norma dell'articolo 127 (2).

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione,

provvede il giudice dell'esecuzione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

(2) Comma così modificato dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 264

- Provvedimenti in caso di mancata restituzione -

1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta

inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata

proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone

con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o

garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo

siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri

casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle

pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della

cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico

ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al

Ministero di grazia e giustizia.

2. L 'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del

termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il

sequestro, se le cose non possono essere custodite senza

pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito

giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i

valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese

indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla

cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.

Art. 265

- Spese relative al sequestro penale -

1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia

delle cose sequestrate per il procedimento penale sono

anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a

preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori

indicati nell'articolo 264.

Capo IV: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O

COMUNICAZIONI

Art. 266

- Limiti di ammissibilità -

1. L 'intercettazione di conversazioni o comunicazioni

telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita

nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a - delitti non colposi per i quali è prevista la pena

dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque

anni determinata a norma dell'articolo 4;

b - delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c - delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d - delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e - delitti di contrabbando;

f - reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,

molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1).

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di

comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano

nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,

l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di

ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

(1) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L . 7 marzo

1996, n. 108.

Art. 266 bis

- Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

-

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266,

nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie

informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del

flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o

telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L . 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 267

- Presupposti e forme del provvedimento -

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini

preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste

dall'articolo 266. L 'autorizzazione è data con decreto motivato

quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è

assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle

indagini.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere

che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il

pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto

motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non

oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il

giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla

convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico

ministero non viene convalidato nel termine stabilito,

l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa

non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone

l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni.

Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere

prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi

successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti

indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente

ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico

ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i

decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano

le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il

termine delle operazioni.

Art. 268

- Esecuzione delle operazioni -

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle

operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto

delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per

mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica.

Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei

e esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero

può disporre, con provvedimento motivato, il compimento

delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in

dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni

informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre

che le operazioni siano compiute anche mediante impianti

appartenenti a privati (1).

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al

pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle

operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti

che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato

l'intercettazione, rimandendovi per il tempo fissato dal

pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca

necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le

indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo

non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che,

entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà

di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di

prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone

l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni

informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non

appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di

ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è

vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno

diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno

ventiquattro ore prima (2).

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni

ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni

contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le

garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le

trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il

dibattimento (2).

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare

eseguire la trasposizione della registrazione su nastro

magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni

informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia

su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della

stampa prevista dal comma 7 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L . 23 dicembre 1993, n. 547.

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, L . 23 dicembre 1993, n.

547.

Art. 269

- Conservazione della documentazione -

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente

presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le

registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più

soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la

documentazione non è necessaria per il procedimento, possono

chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice

che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice

decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto

controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

Art. 270

- Utilizzazione in altri procedimenti -

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati

in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,

salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti

per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le

registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso

l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano

le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì

facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza

depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono

autorizzate.

Art. 271

- Divieti di utilizzazione -

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati

qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti

dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni

previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a

conversazioni o comunicazioni delle persone indicate

nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti

conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione,

salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li

abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la

documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2

sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.