Codice
di Procedura Penale
Libro
terzo
Parte
prima
PROVE
Titolo
I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
187
-
Oggetto della prova -
1.
Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono
all'imputazione,
alla punibilità e alla determinazione della pena
o
della misura di sicurezza.
2.
Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende
l'applicazione
di norme processuali.
3.
Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di
prova
i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal
reato.
Art.
188
-
Libertà morale della persona nell'assunzione della prova -
1.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della
persona
interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla
libertà
di autodeterminazione o ad alterare la capacità di
ricordare
e di valutare i fatti.
Art.
189
-
Prove non disciplinate dalla legge -
1.
Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il
giudice
può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare
l'accertamento
dei fatti e non pregiudica la libertà morale della
persona.
Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti
sulle
modalità di assunzione della prova.
Art.
190
-
Diritto alla prova -
1.
Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice
provvede
senza ritardo con ordinanza escludendo le prove
vietate
dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue
o
irrilevanti.
2.
La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di
ufficio.
3.
I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere
revocati
sentite le parti in contraddittorio.
Art.
190 bis
-
Requisiti della prova in casi particolari -
1.
Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo
51,
comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o
di
una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno
già
reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero
dichiarazioni
i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'articolo
assolutamente
necessario (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992,
n.
306.
Art.
191
-
Prove illegittimamente acquisite -
1.
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge
non possono essere utilizzate.
grado
del procedimento.
Art.
192
-
Valutazione della prova -
1.
Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei
risultati
acquisiti e dei criteri adottati.
meno
che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3.
Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o
da
persona imputata in un procedimento connesso a norma
dell'a
rticolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di
prova
che ne confermano l'attendibilità.
4.
La disposizione del comma 3 si applica anche alle
dichiarazioni
rese da persona imputata di un reato collegato a
quello
per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371
comma
2 lettera b) .
Art.
193
-
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili -
1.
Nel processo penale non si osservano i limiti di prova
stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo
stato
di famiglia e di cittadinanza.
Titolo
II : MEZZI DI PROVA
Capo
I : TESTIMONIANZA
Art.
194
-
Oggetto e limiti della testimonianza -
1.
Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di
prova.
Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che
si
tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in
relazione
al reato e alla pericolosità sociale.
interesse
che intercorrono tra il testimone e le parti o altri
testimoni
nonchè alle circostanze il cui accertamento è
necessario
per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti
che
servono a definire la personalità della persona offesa dal
reato
è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere
valutato
in relazione al comportamento di quella persona.
3.
Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può
deporre
sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere
apprezzamenti
personali salvo che sia impossibile scinderli
dalla
deposizione sui fatti.
Art.
195
-
Testimonianza indiretta -
1.
Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti,
ad
altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che
queste
siano chiamate a deporre.
2.
Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone
indicate
nel comma 1.
inutilizzabili
le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone
abbia
avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di
queste
risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono
deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni
(1).
5.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
quando
il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in
forma
diversa da quella orale.
6.
I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque
appresi
dalle persone indicate negli articoli 200 e
relazione
alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo
che
le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li
abbiano
in altro modo divulgati.
7.
Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o
non
è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha
appreso
la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
(1)Con
sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992,
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art.
196
-
Capacità di testimoniare -
1.
Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2.
Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario
verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere
testimonianza,
il giudice anche di ufficio può ordinare gli
accertamenti
opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3.
I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2,
siano
stati disposti prima dell'esame testimoniale non
precludono
l'assunzione della testimonianza.
Art.
197
-
Incompatibilità con l'ufficio di testimone -
1.
Non possono essere assunti come testimoni:
a)
i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento
connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei
loro
confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a
procedere,
di proscioglimento o di condanna, salvo che la
sentenza
di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
b)
le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si
procede,
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);
c)
il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la
pena
pecuniaria;
d)
coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno
svolto
la funzione di giudice, pubblico ministero o loro
ausiliario.
Art.
198
-
Obblighi del testimone -
1.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di
attenersi
alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze
processuali
e di rispondere secondo verità alle domande che gli
sono
rivolte.
2.
Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai
quali
potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Art.
199
-
Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -
1.
I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a
deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato
denuncia,
querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo
congiunto
sono offesi dal reato.
2.
Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della
facoltà
di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è
legato
all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre,
limitatamente
ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante
la
convivenza coniugale:
a)
a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale
conviva
o abbia convissuto con esso;
b)
al coniuge separato dell'imputato;
c)
alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di
annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio
contratto con l'imputato.
Art.
200
-
Segreto professionale -
1.
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto
per ragione del proprio ministero, ufficio o
professione,
salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne
all'autorità
giudiziaria:
a)
i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non
contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano;
b)
gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i
notai;
c)
i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro
esercente
una professione sanitaria;
d)
gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge
riconosce
la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal
segreto
professionale.
2.
Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa
da
tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede
agli
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il
testimone
deponga.
3.
Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai
giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale,
relativamente
ai nomi delle persone dalle quali i medesimi
hanno
avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della
loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai
fini
della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità
può
essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della
notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle
sue informazioni.
Art.
201
-
Segreto di ufficio -
1.
Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria,
i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli
incaricati
di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi
dal
deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che
devono
rimanere segreti.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Art.
202
-
Segreto di Stato -
1.
I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su
fatti
coperti dal segreto di Stato.
2.
Se il testimo ne oppone un segreto di Stato, il giudice ne
informa
il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che
ne
sia data conferma.
3.
Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale
per
la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi
procedere
per la esistenza di un segreto di Stato.
4.
Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta,
il Presidente del Consiglio dei ministri non dia
conferma
del segreto, il giudice ordina che il testimone
deponga.
Art.
203
-
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
-
1.
Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di
polizia
giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi
per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a
rivelare
i nomi dei loro informatori. Se questi non sono
esaminati
come testimoni, le informazioni da essi fornite non
possono
essere acquisite nè utilizzate.
Art.
204
-
Esclusione del segreto -
1.
Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli
articoli
201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti
reati
diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se
viene
opposto il segreto, la natura del reato è definita dal
giudice.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il
giudice
per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2.
Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è
data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
205
-
Assunzione della testimonianza del Presidente della
Repubblica
e di grandi ufficiali dello Stato -
1.
La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta
nella
sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2.
Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti
delle
Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della
Corte
costituzionale, questi possono chiedere di essere
esaminati
nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di
garantire
la continuità e la regolarità della funzione cui sono
preposti.
3.
Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene
indispensabile
la comparizione di una delle persone indicate
nel
comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto
o
per altra necessità.
Art.
206
-
Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici -
1.
Se deve essere esaminato un agente diplomatico o
l'incaricato
di una missione diplomatica all'estero durante la
sua
permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per
l'esame
è trasmessa, per mezzo del Ministero di grazia e
giustizia,
all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia
nelle
forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma
3.
2.
Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa
Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti
diplomatici
di uno stato estero accreditati presso lo Stato
italiano
o
consuetudini
internazionali.
Art.
207
-
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni
renitenti
-
1.
Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni
contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già
acquisite,
il presidente o il giudice glielo fa rilevare
rinnovandogli,
se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo
497
comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un
testimone
rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente
previsti
dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto,
dispone
l'immediata trasmissione degli atti al pubblico
ministero
perchè proceda a norma di legge.
2.
Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il
testimone
ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi
del
reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne
informa
il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
Capo
II : ESAME DELLE PARTI
Art.
208
-
Richiesta dell'esame -
1.
Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba
essere
esaminata come testimone, il responsabile civile e la
persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono
esaminati
se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art.
209
-
Regole per l'esame -
1.
All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste
dagli
articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una
parte
diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
2.
Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta
menzione
nel verbale.
Art.
210
-
Esame di persona imputata in un procedimento connesso -
1.
Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento
connesso
a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si
procede
o si è proceduto separatamente, sono esaminate a
richiesta
di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195,
anche
di ufficio.
2.
Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove
occorra,
ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le
norme
sulla citazione dei testimoni (1) .
3.
Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un
difensore
che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di
un
difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4.
Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone
indicate
nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo
66
comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.
5.
All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli
194,
195, 499 e (2).
6.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si
procede,
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
(1)Comma
così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
(2)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - , D.L.
8
giugno 1992, n. 306.
Capo
III : CONFRONTI
Art.
211
-
Presupposti del confronto -
1.
Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già
esaminate
o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti
e
circostanze importanti.
Art.
212
-
Modalità del confronto -
1.
Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti
tra
i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le
confermano
o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle
reciproche
contestazioni.
2.
Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal
giudice,
delle dichiarazioni rese dalle persone messe a
confronto
e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
Capo
IV : RICOGNIZIONI
Art.
213
-
Ricognizione di persone. Atti preliminari -
1.
Quando occorre procedere a ricognizione personale, il
giudice
invita chi deve eseguirla a descrivere la persona
indicando
tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia
stato
in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se,
prima
e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se
riprodotta
in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere,
se
la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre
circostanze
che possano influire sull'attendibilità del
riconoscimento.
2.
Ne l verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal
comma
1 e delle dichiarazioni rese.
causa
di nullità della ricognizione.
Art.
214
-
Svolgimento della ricognizione -
1.
Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il
giudice
procura la presenza di almeno due persone il più
possibile
somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella
sottoposta
a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere
il
suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove
è
possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata
vista
dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente
introdotta
quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno
dei
presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia
riconosciuto
e a precisare se ne sia certa.
2.
Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata
alla
ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza
dalla
presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice
dispone
che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa
vedere
la prima.
3.
Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle
modalità
di svolgimento della ricognizione. Il giudice può
disporre
che lo svolgimento della ricognizione sia documentato
anche
mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o
mediante
altri strumenti o procedimenti.
Art.
215
-
Ricognizione di cose -
1.
Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del
reato
o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede
osservando
le disposizioni dell'articolo
applicabili.
2.
Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello
da
riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla
ricognizione
se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo,
la
invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se
ne
sia certa.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art.
216
-
Altre ricognizioni -
1.
Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto
altro
può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice
procede
osservando le disposizioni dell'articolo
applicabili.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art.
217
-
Pluralità di ricognizioni -
1.
Quando più persone sono chiamate a eseguire la
ricognizione
della medesima persona o del medesimo oggetto,
il
giudice procede con atti separati, impedendo ogni
comunicazione
tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che
devono
ancora eseguirla.
2.
Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più
persone
o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in
modo
che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano
collocati
tra persone od oggetti diversi.
3.
Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Capo
V : ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art.
218
-
Presupposti dell'esperimento giudiziale -
accertare
se un fatto sia o possa essere avvenuto in un
determinato
modo.
possibile,
della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene
essere
avvenuto e nella ripetizione delle modalità di
svolgimento
del fatto stesso.
Art.
219
-
Modalità dell'esperimento giudiziale -
una
succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e
l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà
alle
operazioni. Con la stessa ordinanza o con un
provvedimento
successivo il giudice può designare un esperto
per
l'esecuzione di determinate operazioni.
2.
Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento
delle
operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o
cinematografiche
o con altri strumenti o procedimenti.
3.
Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di
udienza,
il giudice può adottare i provvedimenti previsti
dall'articolo
471 al fine di assicurare il regolare compimento
dell'atto.
4.
Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se
del
caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in
modo
da non offendere sentimenti di coscienza e da non
esporre
a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza
pubblica.
Capo
VI : PERIZIA
Art.
220
-
Oggetto della perizia -
1.
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire
dati o valutazioni che richiedono specifiche
competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2.
Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o
della
misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per
stabilire
l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a
delinquere,
il carattere e la personalità dell'imputato e in genere
le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Art.
221
-
Nomina del perito -
1.
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli
appositi
albi o tra persone fornite di particolare competenza
nella
specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla,
il
giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato
ad
altro perito.
2.
Il giudice affida l'espletamento della perizia a più personale
quando
le indagini e le valutazioni risultano di notevole
complessità
ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti
discipline.
3.
Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che
ricorra
uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
Art.
222
-
Incapacità e incompatibilità del perito -
1.
Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a)
il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da
infermità
di mente;
b)
chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero
è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o
di
un'arte;
c)
chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure di
prevenzione;
d)
chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di
astenersi
dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di
testimone
o di interprete;
testimone
o di interprete;
e)
chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso
procedimento
o in un procedimento connesso.
Art.
223
-
Astensione e ricusazione del perito -
1.
Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo
di
dichiararlo.
2.
Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall'articolo
lettera
h - del medesimo articolo.
3.
La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere
presentata
fino a che non siano esaurite le formalità di
conferimento
dell'incarico e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti
ovvero conosciuti successivamente, prima che il
perito
abbia dato il proprio parere.
4.
Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide,
con
ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla
ricusazione
del giudice.
Art.
224
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza
motivata,
contenente la nomina del perito, la sommaria
enunciazione
dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del
giorno,
dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del
perito.
2.
Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni
provvedimenti
per la comparizione delle persone sottoposte
all'esame
del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si
rendono
necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali (1).
(1)
ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella
parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle
operazioni
peritali, disponga misure che comunque incidano
sulla
libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al
di
fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei
"modi"
dalla legge.
Art.
225
-
Nomina del consulente tecnico -
1.
Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private
hanno
facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero
non
superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2.
Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla
legge
sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di
farsi
assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3.
Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova
nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a),
b),
c), d).
Art.
226
-
Conferimento dell'incarico -
1.
Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si
trova
in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223,
lo
avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla
legge
penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:
"consapevole
della responsabilità morale e giuridica che
assumo
nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad
adempiere
al mio ufficio senza altro scopo che quello di far
conoscere
la verità e a mantenere il segreto su tutte le
operazioni
peritali".
2.
Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i
consulenti
tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art.
227
-
Relazione peritale -
1.
Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito
procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde
ai
quesiti con parere raccolto nel verbale.
2.
Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di
poter
dare immediata risposta, può chiedere un termine al
giudice.
3.
Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice
provvede
alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data,
non
oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà
rispondere
ai quesiti e dispone perchè ne venga data
comunicazione
alla parti e ai consulenti tecnici.
4.
Quando risultano necessari accertamenti di particolare
complessità,
il termine può essere prorogato dal giudice, su
richiesta
motivata del perito, anche più volte per periodi non
superiori
a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta
ai
quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
5.
Qualora sia indis pensabile illustrare con note scritte il
parere,
il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a
presentare,
nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4,
relazione
scritta.
Art.
228
-
Attività del perito -
1.
Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai
quesiti.
A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere
visione
degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti
dei
quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento.
2.
Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle
parti e all'assunzione di prove nonchè a servirsi di
ausiliari
di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali
non
implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3.
Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito
richieda
notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre
persone,
gli elementi in tal modo acquisiti possono essere
utilizzati
solo ai fini dell'accertamento peritale.
4.
Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza
del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai
limiti
dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che
ciò
importi sospensione delle operazioni stesse.
Art.
229
-
Comunicazioni relative alle operazioni peritali -
1.
Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le
operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2.
Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il
perito
dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art.
230
-
Attività dei consulenti tecnici -
1.
I consulenti tecnici possono assistere al conferimento
dell'incarico
al perito e presentare al giudice richieste,
osservazioni
e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2.
Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo
al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e
riserve,
delle quali deve darsi atto nella relazione.
3.
Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni
peritali,
i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e
richiedere
al giudice di essere autorizzati a esaminare la
persona,
la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4.
La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro
attività
non può ritardare l'esecuzione della perizia e il
compimento
delle altre attività processuali.
Art.
231
-
Sostituzione del perito -
1.
Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio
parere
nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è
accolta
ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2.
Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua
sostituzione,
salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso
da
cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa
all'ordine
o al collegio cui appartiene il perito.
3.
Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a
favore
della cassa delle ammende di una somma da lire
trecentomila
a lire tre milioni.
4.
Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione
di
astensione o di ricusazione.
5.
Il perito sostituito deve mettere immediatamente a
disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle
operazioni
peritali già compiute.
Art.
232
-
Liquidazione del compenso al perito -
1.
Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che
ha
disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art.
233
-
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia -
1.
Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può
nominare,
in numero non superiore a due, propri consulenti
tecnici.
Questi possono esporre al giudice il proprio parere,
anche
presentando memorie a norma dell'articolo 121.
anche
presentando memorie a norma dell'articolo 121.
2.
Qualora, successivamente alla nomina del consulente
tecnico,
sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati
sono
riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230,
salvo
il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3.
Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Capo
VII : DOCUMENTI
Art.
234
-
Prova documentale -
1.
È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano
fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia,
la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2.
Quando l'originale di un documento del quale occorre far
uso
è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è
possibile
recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3.
È vietata l'acquisizione di documenti che contengono
informazioni
sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di
cui
si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti,
dei
testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Art.
235
-
Documenti costituenti corpo del reato -
1.
I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere
acquisiti
qualunque sia la persona che li abbia formati o li
detenga.
Art.
236
-
Documenti relativi al giudizio sulla personalità -
1.
E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario
giudiziale,
della documentazione esistente presso gli uffici del
servizio
sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di
sorveglianza
nonchè delle sentenze irrevocabili di qualunque
giudice
italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini
del
giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona
offesa
dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere
valutato
in relazione al comportamento o alle qualità morali di
questa.
2.
Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario
giudiziale
possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la
credibilità
di un testimone.
Art.
237
-
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato -
1.
E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi
documento
proveniente dall'imputato, anche se sequestrato
presso
altri o da altri prodotto.
Art.
238
-
Verbali di prove di altri procedimenti -
1.
E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento
penale se si tratta di prove assunte nell'incidente
probatorio
o nel dibattimento.
2.
E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un
giudizio
civile definito con sentenza che abbia acquistato
autorità
di cosa giudicata.
2-bis.
Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle
persone
indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei
confronti
degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla
loro
assunzione (1).
3.
E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione
di
atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4.
Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i
verbali
di dichiarazioni possono essere utilizzati nel
dibattimento
solo nei confronti dell'imputato che vi consenta;
in
mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati
a
norma degli articoli 500 e 503 (2).
5.
Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il
diritto
delle parti di ottenere a norma dell'articolo
delle
persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma
dei
commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo (3).
Articolo
così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
(1)
Comma inserito dall'a rt. 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto
1997,
n. 267.
(2)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) , L. 7
agosto
1997, n. 267.
(3)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) , L. 7
agosto
1997, n. 267.
Art.
238 bis
-
Sentenze irrevocabili -
1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute
irrevocabili
possono essere acquisite ai fini della prova del
fatto
in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187
e
192, comma 3 (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992,
n.
306.
Art.
239
-
Accertamento della provenienza dei documenti -
1.
Se occorre verificarne la provenienza, il documento è
sottoposto
per il riconoscimento alle parti private o ai
testimoni.
Art.
240
-
Documenti anonimi -
1.
I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono
essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati salvo che
costituiscano
corpo del reato o provengano comunque
dall'imputato.
Art.
241
-
Documenti falsi -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene
la
falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la
definizione
di questo, ne informa il pubblico ministero
trasmettendogli
copia del documento.
Art.
242
-
Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri
magnetofonici
-
1.
Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa
da
quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma
dell'articolo
143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2.
Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne
dispone,
se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268
comma
7.
Art.
243
-
Rilascio di copie -
1.
Quando dispone l'acquisizione di un documento che non
deve
rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia
interesse,
può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia
autentica
a norma dell'articolo 116.
Titolo
III: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Capo
I: ISPEZIONI
Art.
244
-
Casi e forme delle ispezioni -
con
decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli
altri
effetti materiali del reato.
2.
Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se
questi
sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati
o
rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in
quanto
possibile, verifica quello preesistente, curando anche di
individuare
modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
L'autorità
giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi
e
fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Art.
245
-
Ispezione personale -
1.
Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è
avvertito
della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,
purchè
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo
120.
del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
medico.
In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi
dall'assistere
alle operazioni.
Art.
246
-
Ispezione di luoghi o di cose -
1.
All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità
del
luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di
iniziare
le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia
del
decreto che dispone tale accertamento.
2.
Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria
può
ordinare, enunciando nel verbale i motivi del
provvedimento,
che taluno non si allontani prima che le
operazioni
siano concluse e può far ricondurre coattivamente
sul
posto il trasgressore.
Capo
II: PERQUISIZIONI
Art.
247
-
Casi e forme delle perquisizioni -
1.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti
sulla
persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è
disposta
perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo
di
ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo
ovvero
che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o
dell'evaso,
è disposta perquisizione locale.
2.
La perquisizione è disposta con decreto motivato.
disporre
che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia
giudiziaria
delegati con lo stesso decreto.
Art.
248
-
Richiesta di consegna -
1.
Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa
determinata,
l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla.
Se
la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo
che
si ritenga utile procedervi per la completezza delle
indagini.
2.
Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per
accertare
altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità
giudiziaria
o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa
delegati
possono esaminare atti, documenti e corrispondenza
presso
banche. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a
perquisizione.
Art.
249
-
Perquisizioni personali -
1.
Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata
una
copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà
di
farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia
prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2.
La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei
limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Art.
250
-
Perquisizioni locali -
1.
Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di
perquisizione
locale è consegnata all'imputato, se presente, e a
chi
abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della
facoltà
di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,
purchè
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo
120.
2.
Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è
consegnata
e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o
un
collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa
le
veci.
può
disporre con decreto motivato che siano perquisite le
persone
presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse
possano
occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.
Può
inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del
provvedimento,
che taluno non si allontani prima che le
operazioni
siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o
ricondotto
coattivamente sul posto.
Art.
251
-
Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -
1.
La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi
adiacenti
a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e
dopo
le ore venti.
2.
Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre
per
iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti
limiti
temporali.
Art.
252
-
Sequestro conseguente a perquisizione -
1.
Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono
sottoposte
a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli
articoli
259 e 260.
Capo
III: SEQUESTRI
Art.
253
-
Oggetto e formalità del sequestro -
sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
necessarie
per l'accertamento dei fatti.
2.
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il
reato
è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il
prodotto,
il profitto o il prezzo.
3.
Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria
ovvero
un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso
decreto.
4.
Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato,
se
presente.
Art.
254
-
Sequestro di corrispondenza -
1.
Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al
sequestro
di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri
oggetti
di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia
fondato
motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti,
anche
sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che
comunque
possono avere relazione con il reato.
2.
Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia
giudiziaria,
questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli
oggetti
di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza
pretendere
altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3.
Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano
fra
la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente
restituiti
all'avente diritto e non possono comunque essere
utilizzati.
Art.
255
-
Sequestro presso banche -
banche
di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto
corrente
e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di
sicurezza,
quando abbia fondato motivo di ritenere che siano
pertinenti
al reato, quantunque non appartengano all'imputato o
non
siano iscritti al suo nome.
Art.
256
-
Dovere di esibizione e segreti -
1.
Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono
consegnare
immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne
faccia
richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così
è
ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni
del
loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo
che
dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero
di
segreto inerente al loro ufficio o professione.
2.
Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o
professionale,
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare
della
fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza
acquisire
gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1,
provvede
agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione
risulta
infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3.
Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato,
l'autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei
ministri,
chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il
segreto
sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione
del processo, il giudice dichiara non doversi
procedere
per l'esistenza di un segreto di Stato.
4.
Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta,
il Presidente del Consiglio dei ministri non dia
conferma
del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5.
Si applica la disposizione dell'articolo 204.
Art.
257
-
Riesame del decreto di sequestro -
1.
Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla
quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto
alla
loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,
anche
nel merito, a norma dell'articolo 324.
2.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Art.
258
-
Copie dei documenti sequestrati -
documenti
sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il
sequestro
di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria
o
la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a
coloro
che li detenevano legittimamente.
2.
I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o
certificati
dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria
in
originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie,
estratti
o certificati del sequestro esistente.
sequestro
ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto
sequestro.
4.
Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un
registro
da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria
non
ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro
rimane
in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con
l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati
che
li richiedono, copie, estratti e certificati delle parti del
volume
o del registro non soggette al sequestro, facendo
menzione
del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei
certificati.
Art.
259
-
Custodia delle cose sequestrate -
1.
Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria
o
alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è
opportuno,
l'autorità giudiziaria dispone che la custodia
avvenga
in luogo diverso, determinandone il modo e
nominando
un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.
2.
All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di
conservare
e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità
giudiziaria
nonchè delle pene previste dalla legge penale per
chi
trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere
imposta
una cauzione. Dell'avvenuta consegna,
dell'avvertimento
dato e della cauzione imposta è fatta
menzione
nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato
verbale,
nella cancelleria o nella segreteria.
Art.
260
-
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili -
1.
Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio
giudiziario
e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e
dell'ausiliario
che la assiste ovvero, in relazione alla natura
delle
cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo
imposto
ai fini di giustizia.
eseguire
fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate
che
possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce
agli
atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali
dei
documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità
dell'articolo
259.
3.
Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria
ne
ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art.
261
-
Rimozione e riapposizione dei sigilli -
rimozione
dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità
con
l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa
necessaria
la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono
nuovamente
sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità
giudiziaria.
L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono
presso
il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art.
262
-
Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate -
1.
Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di
prova,
le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,
anche
prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria
prescrive
di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal
fine
può imporre cauzione.
2.
Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata
se
il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della
parte
civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al
responsabile
civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei
crediti
indicati nell'articolo 316.
3.
Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai
fini
preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo
321.
4.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose
sequestrate
sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia
disposta
la confisca.
Art.
263
-
Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate -
1.
La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice
con
ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2.
Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la
restituzione
non può essere ordinata a favore di altri senza che
il
terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste
dall'articolo
127.
il
giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo
competente
in primo grado, mantenendo nel frattempo il
sequestro.
4.
Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle
cose
sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto
motivato
(1).
5.
Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la
restituzione
o respinge la relativa richiesta, gli interessati
possono
proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a
norma
dell'articolo 127 (2).
6.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione,
provvede
il giudice dell'esecuzione.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
(2)
Comma così modificato dall'art. 10,
D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
264
-
Provvedimenti in caso di mancata restituzione -
1.
Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta
inoppugnabile,
se la richiesta di restituzione non è stata
proposta
o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone
con
ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o
garantiti
dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo
siano
depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri
casi,
ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle
pubbliche
borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della
cancelleria.
Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico
ovvero
pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al
Ministero
di grazia e giustizia.
termine
indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il
sequestro,
se le cose non possono essere custodite senza
pericolo
di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3.
La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito
giudiziale
nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i
valori
depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese
indicate
nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla
cassa
delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
Art.
265
-
Spese relative al sequestro penale -
1.
Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia
delle
cose sequestrate per il procedimento penale sono
anticipate
dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a
preferenza
di ogni altro creditore sulle somme e sui valori
indicati
nell'articolo 264.
Capo
IV: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI
Art.
266
-
Limiti di ammissibilità -
telefoniche
e di altre forme di telecomunicazione è consentita
nei
procedimenti relativi ai seguenti reati:
a
- delitti non colposi per i quali è prevista la pena
dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a cinque
anni
determinata a norma dell'articolo 4;
b
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è
prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque
anni determinata a norma dell'articolo 4;
c
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e
- delitti di contrabbando;
f
- reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,
molestia
o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1).
2.
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di
comunicazioni
tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano
nei
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,
l'intercettazione
è consentita solo se vi è fondato motivo di
ritenere
che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 8, comma
1996,
n. 108.
Art.
266 bis
-
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
-
Nei
procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266,
nonchè
a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie
informatiche
o telematiche, è consentita l'intercettazione del
flusso
di comunicazioni relativo a sistemi informatici o
telematici
ovvero intercorrente tra più sistemi (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art.
Art.
267
-
Presupposti e forme del provvedimento -
1.
Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo
quando
vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è
assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle
indagini.
2.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che
dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
pubblico
ministero dispone l'intercettazione con decreto
motivato,
che va comunicato immediatamente e comunque non
oltre
le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il
giudice,
entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida
con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero
non viene convalidato nel termine stabilito,
l'intercettazione
non può essere proseguita e i risultati di essa
non
possono essere utilizzati.
3.
Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione
indica le modalità e la durata delle operazioni.
Tale
durata non può superare i quindici giorni, ma può essere
prorogata
dal giudice con decreto motivato per periodi
successivi
di quindici giorni, qualora permangano i presupposti
indicati
nel comma 1.
4.
Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente
ovvero
avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
ministero
sono annotati, secondo un ordine cronologico, i
decreti
che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano
le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il
termine
delle operazioni.
Art.
268
-
Esecuzione delle operazioni -
1.
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle
operazioni
è redatto verbale.
2.
Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto
delle
comunicazioni intercettate.
3.
Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per
mezzo
degli impianti installati nella procura della Repubblica.
Tuttavia,
quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei
e
esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero
può
disporre, con provvedimento motivato, il compimento
delle
operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in
dotazione
alla polizia giudiziaria.
3-bis.
Quando si procede a intercettazione di comunicazioni
informatiche
o telematiche, il pubblico ministero può disporre
che
le operazioni siano compiute anche mediante impianti
appartenenti
a privati (1).
4.
I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al
pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle
operazioni,
essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti
che
hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione,
rimandendovi per il tempo fissato dal
pubblico
ministero, salvo che il giudice non riconosca
necessaria
una proroga.
5.
Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le
indagini,
il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo
non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6.
Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che,
entro
il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà
di
esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di
prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone
l'acquisizione
delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche
o telematiche indicati dalle parti, che non
appaiano
manifestamente irrilevanti, procedendo anche di
ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è
vietata
l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno
diritto
di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
ventiquattro
ore prima (2).
7.
Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero
la stampa in forma intellegibile delle informazioni
contenute
nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche
da acquisire, osservando le forme, i modi e le
garanzie
previsti per l'espletamento delle perizie. Le
trascrizioni
o le stampe sono inserite nel fascicolo per il
dibattimento
(2).
8.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare
eseguire
la trasposizione della registrazione su nastro
magnetico.
In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni
informatiche
o telematiche i difensori possono richiedere copia
su
idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della
stampa
prevista dal comma 7 (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art.
(1)
Comma così sostituito dall'art.
547.
Art.
269
-
Conservazione della documentazione -
1.
I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente
presso
il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le
registrazioni
sono conservate fino alla sentenza non più
soggetta
a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la
documentazione
non è necessaria per il procedimento, possono
chiederne
la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice
che
ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice
decide
in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
3.
La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto
controllo
del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
Art.
270
-
Utilizzazione in altri procedimenti -
1.
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo
che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti
per
i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
2.
Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni
delle intercettazioni sono depositati presso
l'autorità
competente per il diverso procedimento. Si applicano
le
disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.
3.
Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì
facoltà
di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza
depositati
nel procedimento in cui le intercettazioni furono
autorizzate.
Art.
271
-
Divieti di utilizzazione -
1.
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
qualora
le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti
dalla
legge o qualora non siano state osservate le disposizioni
previste
dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2.
Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a
conversazioni
o comunicazioni delle persone indicate
nell'articolo
200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti
conosciuti
per ragione del loro ministero, ufficio o professione,
salvo
che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li
abbiano
in altro modo divulgati.
documentazione
delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2
sia
distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.