Codice di Procedura Penale

Libro sesto

Parte seconda

PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: GIUDIZIO ABBREVIATO

Art. 438

- Presupposti del giudizio abbreviato -

1. L 'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico

ministero, che il processo si definito nell'udienza preliminare.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati

oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo

di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle

forme previste dall'articolo 583 comma 3 (1).

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato

la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,

dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del

dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito

allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,

possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, dello stesso codice.

Art. 439

- Richiesta di giudizio abbreviato -

1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di

consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima

della data fissata per l'udienza.

della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche

nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano

formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 (1).

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato

la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,

dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del

dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito

allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,

possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, dello stesso codice.

Art. 440

- Provvedimenti del giudice -

1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la

quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo

possa essere definito allo stato degli atti.

2. L 'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in

cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel

caso previsto dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide

immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.

3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al

termine previsto dall'articolo 439 comma 2 (1).

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato

la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,

dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del

dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito

allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,

possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, dello stesso codice.

Art. 441

- Svolgimento del giudizio abbreviato -

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili,

le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta

eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la

conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato

equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si

applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Art. 442

- Decisione -

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli

articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina

tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.

Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di

anni trenta (1).

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 (2).

(1) Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma

2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella

della reclusione di anni trenta") .

(2) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte

in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui

non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del

dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito

allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,

possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, dello stesso codice.

Art. 443

- Limiti all'appello -

1. L 'imputato e il pubblico ministero non possono proporre

appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a

ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. L 'imputato non può proporre appello contro le sentenze di

condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita

ovvero alla sola pena pecuniaria (1).

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le

sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che

modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste

dall'articolo 599.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1991, n. 363,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma

nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre

appello contro le sentenze di condanna ad una pena che

comunque non deve essere eseguita.

Titolo II: APPLICAZIONE DELLA PENA SU

RICHIESTA DELLE PARTI

Art. 444

- Applicazione della pena su richiesta -

1. L 'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al

giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di

una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita

fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,

tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non

supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a

pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la

richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di

proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base

degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e

l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate

dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione

delle pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la

richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il

giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la

disposizione dell'articolo 75 comma 3 (1).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne

l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della

pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione

condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

(1) Con sentenza n. 313 del 2 luglio 1990 la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non

prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo

comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la

congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta

in ipotesi di sfavorevole valutazione.

Con successiva sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 la Corte ha

dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del secondo

periodo di questo comma nella parte in cui non prevede che il

giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese

processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di

disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Art. 445

- Effetti dell'applicazione della pena su richiesta -

1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non

comporta la condanna al pagamento delle spese del

procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure

di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti

dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è

pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non

ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse

disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia

di condanna.

2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la

sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la

sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non

commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa

indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è

stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,

l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di

una successiva sospensione condizionale della pena.

Art. 446

- Richiesta di applicazione della pena e consenso -

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo

444 comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati

oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo

di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle

forme previste dall'articolo 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,

anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà

della richiesta o del consenso, dispone la comparizione

dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le

ragioni.

Art. 447

- Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini

preliminari -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è

presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il

consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla

richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario,

un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte.

Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico

ministero è depositato nella segreteria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti

se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con

decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il

dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a

cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è

consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di

consenso si procede a norma del comma 1.

Art. 448

- Provvedimenti del giudice -

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza

preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le

condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso

modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di

primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la

pena richiesta dall'imputato.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre

appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di

impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma

dell'articolo 578.

Titolo III: GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Art. 449

- Casi e modi del giudizio direttissimo -

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato,

il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può

presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al

giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale

giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al

giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto

compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al

pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio

direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi

consentono.

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al

giudizio.

4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio

direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato

convalidato. In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non

oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.

5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio

direttissimo nei confronti della persona che nel corso

dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è

citato a comparire a una udienza non successiva al

quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie

di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per

cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo

termine.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo

risulta connesso con altri reati per i quali mancano le

condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede

separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri

imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se

la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito

ordinario.

Art. 450

- Instaurazione del giudizio direttissimo -

1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico

ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato

arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a

comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per

comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429

comma 1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice

competente per il giudizio nonchè la data e la sottoscrizione. Si

applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431,

formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del

giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico

ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia,

nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione

relativa alle indagini espletate.

Art. 451

- Svolgimento del giudizio direttissimo -

1. Ne l corso del giudizio direttissimo si osservano le

disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche

oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia

giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono

presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450

comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il

giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma

dell'articolo 444.

6. L 'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un

termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.

Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è

sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla

scadenza del termine.

Art. 452

- Trasformazione del rito -

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi

previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la

restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico

ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato

aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione

del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza

preliminare, in quanto applicabili. Quando il giudice non

ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti

temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi

necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art.

422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441

comma 2, 442 e 443 (1).

(1) Con sentenza n. 183 del 12 aprile 1990 la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla

richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella

parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio

direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di

pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso

codice.

Titolo IV: GIUDIZIO IMMEDIATO

Art. 453

- Casi e modi di giudizio immediato -

1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può

chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle

indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza

della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con

l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3

secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre

che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non

si tratti di persona irreperibile (1).

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato

risulta connesso con altri reati per i quali mancano le

condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede

separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri

imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se

la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito

ordinario.

3. L 'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma

dell'articolo 419 comma 5.

(1) Comma così sostituito dall'art. 27, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Art. 454

- Presentazione della richiesta del pubblico ministero -

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato

nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero

trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del

giudice per le indagini preliminari.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia

di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i

verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini

preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono

allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi

altrove.

Art. 455

- Decisione sulla richiesta di giudizio immediato -

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale

dis pone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta

ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 456

- Decreto di giudizio immediato -

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le

disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può

chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena

a norma dell'articolo 444.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato

all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima

della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è

notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data

fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 457

- Trasmissione degli atti -

1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il

decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il

fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice

competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono

restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione

dell'articolo 433 comma 2.

Art. 458

- Richiesta di giudizio abbreviato -

1. L 'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio

abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le

indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta

notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla

notificazione del decreto di giudizio immediato. Il pubblico

ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione

della richiesta per esprimere il proprio consenso.

2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha

espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto

l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al

pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona

offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli

articoli 441, 442 e 443.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando

il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma

dell'articolo 419 comma 5 (1).

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo

comma del presente articolo nella parte in cui non prevede che

il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato

la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,

dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la

Corte ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l 'illegittimità costituzionale del primo e

secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non

prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che

il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal

giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione

di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso

codice.

Titolo V: PROCEDIMENTO PER DECRETO

Art. 459

- Casi di procedimento per decreto -

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico

ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una

pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena

detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari,

entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale

il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e

previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di

emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura

della pena e l'eventuale pena accessoria (1).

2. Il pubblico minis tero può chiedere l'applicazione di una pena

diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve

pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo

129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la

necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.

Art. 460

- Requisiti del decreto di condanna -

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che

valgano a identificarlo nonchè, quando occorre, quelle della

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle

disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è

fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale

diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per

la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici

giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può

chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero

il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma

dell'articolo 444;

f ) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente

obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata

opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per

la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo

assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella

misura richiesta dal pubblico minis tero indicando l'entità della

eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo

edittale; pone a carico del condannato le spese del

procedimento; ordina la confisca o la restituzione delle cose

sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e

la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a

richiesta privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del

codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona

civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è

notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità

dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e

restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo

non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o

amministrativo.

Art. 461

- Opposizione -

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del

decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la

pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore

eventualmente nominato, possono proporre opposizione

mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice

per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero

nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trova

l'opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di

inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del

medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già

provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può

nominare un difensore di fiducia.

3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice

che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato,

ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a

norma dell'articolo 444.

4. L 'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel

comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non

legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata

inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna

ne ordina l'esecuzione.

6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può

proporre ricorso per cassazione.

Art. 462

- Restituzione nel termine per proporre opposizione -

1. L 'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena

pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione

a norma dell'articolo 175.

Art. 463

- Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati -

1. L 'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di

più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei

confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a

quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri

coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti

si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha

proposto opposizione.

Art. 464

- Giudizio conseguente all'opposizione -

1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice

emette decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se

l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato o l'applicazione

della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con

decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve

esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto

siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente.

Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel

termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato

nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette

decreto di giudizio immediato (1) .

2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale

all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere

i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il

decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa

e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare

i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto non

sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è

commesso in presenza di una causa di giustificazione, il

giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli

imputati dello stesso reato che non hanno proposto

opposizione.

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui

non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la

Corte ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l 'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito

del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere

definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini

preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Codice di Procedura Penale

pretore:

a) il procuratore della Repubblica presso la pretura

circondariale;

b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale;

c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.

Titolo II: INDAGINI PRELIMINARI

Art. 551

- Incidente probatorio -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e

la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice

che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti

dall'articolo 392.

2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità

delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del

decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555.

3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di

promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2

dell'articolo 394.

Art. 552

- Provvedimenti del giudice -

1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1,

se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta,

dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il

giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente

probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed

è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona

offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata

per l'assunzione della prova.

2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile

procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono

abbreviati nella misura necessaria.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

Art. 553

- Termini di durata delle indagini preliminari -

1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i

termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.

2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni

dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice

provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di

consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei

difensori (1).

3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si

osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3 (2).

(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma

nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il

termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza"

del termine stesso.

(2) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.

Art. 554

- Chiusura delle indagini preliminari -

1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti

al giudice per le indagini preliminari con richiesta di

archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette

decreto di citazione a giudizio.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione,

restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero,

disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli

l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli

555 e seguenti. L'ordinanza è comunicata al procuratore

generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 412 (1).

3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la

formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il

termine previsto dall'articolo 553 comma 1.

4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico

ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente

la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416

comma 2.

(1) Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella

parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di

archiviazione presentata per infondatezza della notizia di

reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi

con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il loro compimento.

indispensabile per il loro compimento.

Titolo III: ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

Art. 555

- Decreto di citazione a giudizio -

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali

che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre

parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti

identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di

sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè

del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con

l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato

in contumacia;

e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato

può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del

pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il

giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma

dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

f ) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore

di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore

d'ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è

depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti

e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di

estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e

dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi

per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,

ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero

se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti

previsti dal comma 1 lettere c), d), f) (1).

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno

quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1995, n.

497, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di

citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione

citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione

del requisito previsto dal comma 1, lett. e). Successivamente il

comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, L . 16

luglio 1997, n. 234.

Art. 556

- Consenso anticipato del pubblico ministero -

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al

giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a

norma dell'articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito

per il quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre

l'imputato che può chiedere la definizione anticipata del

procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che,

in caso di mancata richiesta, deve comparire all'udienza fissata

per il giudizio nel decreto di citazione.

2. Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto

dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice

per le indagini preliminari e avvisa l'imputato e il suo

difensore della data fissata per l'udienza. L'avviso è notificato

a cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno

cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

Art. 557

- Richiesta di definizione anticipata del procedimento -

1. Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1

lettera e - l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o

di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero

domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla

richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette

gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma

dell'articolo 556 comma 2.

Art. 558

- Trasmissione degli atti al pretore -

1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1

lettera e - e 556 comma 1 l 'imputato non presenta richiesta di

definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico

ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero

forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al pretore

unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la

citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque

giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di

citazione.

citazione.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista

dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo

567.

Art. 559

- Atti urgenti -

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad

assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede

sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al

fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a

norma dell'articolo 558 comma 1.

Titolo IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 560

- Giudizio abbreviato -

1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di

quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a

giudizio, l'imputato può formulare richiesta di giudizio

abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini

preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni

e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio

e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni

previste dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h),

nonchè l'indicazione del giudice per le indagini preliminari

competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora

della comparizione.

4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla

persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata

per l'udienza. Entro il medesimo termine è notificato al

difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza.

Art. 561

- Udienza per il giudizio abbreviato -

1. L 'udienza si svolge in camera di consiglio a norma

dell'articolo 420.

2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi.

Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano

Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano

e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti

contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554

comma 4.

3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti,

provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza può

essere proposto appello nei limiti previs ti dall'articolo 443.

Art. 562

- Trasformazione del rito -

1. Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere

decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico

ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di

citazione a giudizio fissando l'udienza davanti al pretore per

una data non successiva a venti giorni da quella della

restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste

dall'articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti

presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno

cinque giorni prima della data dell'udienza.

Art. 563

- Applicazione della pena su richiesta -

1. Si osservano le norme relative al procedimento per

l'applicazione di pena su richiesta dell'imputato per i reati di

competenza del tribunale, in quanto applicabili.

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini

preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime

consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula

l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini

preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del

giorno e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato,

al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della

pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero

provvedono a norma dell'articolo 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine

previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e - , è competente a

decidere il pretore del dibattimento.

Art. 564

- Tentativo di conciliazione -

1. In casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero,

anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può

citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al

fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la

querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli

che possono farsi assistere dai difensori.

Art. 565

- Procedimento per decreto -

1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto

per i reati di competenza del tribunale.

2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di

emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il

giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma

dell'articolo 444.

Art. 566

- Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo -

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno

eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna

l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la

convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base

dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso

citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e

avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello

designato di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.

2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti

di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno

avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e

presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro

quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione

prevista dall'articolo 386 comma 4.

3. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza

l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale

e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza

sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può

presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la

convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore

dall'arresto. Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta

del pubblico ministero al più presto e comunque entro le

successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di

convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto

convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto

compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al

pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio

direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi

consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si

procede immediatamente al giudizio.

7. L 'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare

la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si

avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza

immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può

formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di

applicazione della pena a norma dell'articolo 444. In tal caso,

se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge

davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 452 comma 2.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico

ministero procede a norma del titolo II del presente libro (1).

(1) La Corte cost., con sentenza n. 102 dell'11 marzo 1991, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono

comma, nella parte in cui esclude l'applicabilità del giudizio

direttissimo nell'ipotesi di cui all'art. 449, quinto comma, dello

stesso codice.

Successivamente con sentenza n. 175 del 15 aprile 1992, la

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma, nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito

pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice.

Art. 567

- Dibattimento -

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il

procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le

parti intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468

devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in

cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il

dibattimento.

3. Anche fuori dei casi p revisti dall'articolo 140, il verbale di

udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi

consentono.

4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei

consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal

pretore sulla base delle domande e contestazioni proposte dal

pretore sulla base delle domande e contestazioni proposte dal

pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo,

il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non

risulti di particolare complessità.

6. In caso di impedimento del pretore, la sentenza è

sottoscritta dal presidente del tribunale del circondario previa

menzione della causa della sostituzione.