Codice
di Procedura Penale
Libro
sesto
Parte
seconda
PROCEDIMENTI
SPECIALI
Titolo
I: GIUDIZIO ABBREVIATO
Art.
438
-
Presupposti del giudizio abbreviato -
ministero,
che il processo si definito nell'udienza preliminare.
2.
La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati
oralmente;
negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3.
La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo
di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle
forme
previste dall'articolo 583 comma 3 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991,
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli
artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede
che
il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne
le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello
stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la
Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura
penale
nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del
dibattimento,
ritenendo che il processo poteva essere definito
allo
stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,
possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo
comma, dello stesso codice.
Art.
439
-
Richiesta di giudizio abbreviato -
1.
La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di
consenso
del pubblico ministero almeno cinque giorni prima
della
data fissata per l'udienza.
della
data fissata per l'udienza.
2.
La richiesta e il consenso possono essere presentati anche
nel
corso dell'udienza preliminare fino a che non siano
formulate
le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991,
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli
artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede
che
il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne
le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello
stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la
Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura
penale
nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del
dibattimento,
ritenendo che il processo poteva essere definito
allo
stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,
possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo
comma, dello stesso codice.
Art.
440
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la
quale
dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo
possa
essere definito allo stato degli atti.
cancelleria
almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel
caso
previsto dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide
immediatamente
in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
termine
previsto dall'articolo 439 comma 2 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991,
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli
artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede
che
il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne
le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello
stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la
Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura
penale
nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del
dibattimento,
ritenendo che il processo poteva essere definito
allo
stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,
possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo
comma, dello stesso codice.
Art.
441
-
Svolgimento del giudizio abbreviato -
1.
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili,
le
disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta
eccezione
di quelle degli articoli 422 e 423.
2.
La costituzione di parte civile intervenuta dopo la
conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato
equivale
ad accettazione del rito abbreviato.
3.
Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si
applica
la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Art.
442
-
Decisione -
1.
Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli
articoli
529 e seguenti.
tenendo
conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.
Alla
pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di
anni
trenta (1).
3.
La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4.
Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 (2).
(1)
Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991,
dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma
2,
ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella
della
reclusione di anni trenta") .
(2)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991,
costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte
in
cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso,
sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442,
secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la
Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura
penale
nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del
dibattimento,
ritenendo che il processo poteva essere definito
allo
stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,
possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo
comma, dello stesso codice.
Art.
443
-
Limiti all'appello -
appello
contro:
a)
le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a
ottenere
una diversa formula;
b)
le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
condanna
a una pena che comunque non deve essere eseguita
ovvero
alla sola pena pecuniaria (1).
3.
Il pubblico ministero non può proporre appello contro le
sentenze
di condanna, salvo che si tratti di sentenza che
modifica
il titolo del reato.
4.
Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
dall'articolo
599.
(1)
ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella
parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre
appello
contro le sentenze di condanna ad una pena che
comunque
non deve essere eseguita.
Titolo
II: APPLICAZIONE DELLA PENA SU
RICHIESTA
DELLE PARTI
Art.
444
-
Applicazione della pena su richiesta -
giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di
una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita
fino
a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
supera
due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena
pecuniaria.
2.
Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta
e non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento
a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base
degli
atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e
l'applicazione
e la comparazione delle circostanze prospettate
dalle
parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione
delle
pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la
richiesta
delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice
non decide sulla relativa domanda; non si applica la
disposizione
dell'articolo 75 comma 3 (1).
3.
La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne
l'efficacia
alla concessione della sospensione condizionale della
pena.
In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale
non può essere concessa, rigetta la richiesta.
(1)
Con sentenza n. 313 del 2 luglio 1990
dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non
prevede
che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo
comma,
della Costituzione, il giudice possa valutare la
congruità
della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta
in
ipotesi di sfavorevole valutazione.
Con
successiva sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990
dichiarato
inoltre l'illegittimità costituzionale del secondo
periodo
di questo comma nella parte in cui non prevede che il
giudice
condanni l'imputato al pagamento delle spese
processuali
in favore della parte civile, salvo che ritenga di
disporne,
per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Art.
445
-
Effetti dell'applicazione della pena su richiesta -
1.
La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non
comporta
la condanna al pagamento delle spese del
procedimento
nè l'applicazione di pene accessorie e di misure
di
sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo
240 comma 2 del codice penale. Anche quando è
pronunciata
dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non
ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse
disposizioni
di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia
di
condanna.
2.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza
concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette
un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole.
In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è
stata
applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
l'applicazione
non è comunque di ostacolo alla concessione di
una
successiva sospensione condizionale della pena.
Art.
446
-
Richiesta di applicazione della pena e consenso -
1.
Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo
444
comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento
di primo grado.
2.
La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati
oralmente;
negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3.
La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo
di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle
forme
previste dall'articolo 583 comma 3.
4.
Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla
dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado,
anche
se in precedenza era stato negato.
5.
Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà
della
richiesta o del consenso, dispone la comparizione
dell'imputato.
6.
Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le
ragioni.
Art.
447
-
Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini
preliminari
-
1.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è
presentata
una richiesta congiunta o una richiesta con il
consenso
scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla
richiesta,
l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario,
un
termine al richiedente per la notificazione all'altra parte.
Almeno
tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico
ministero
è depositato nella segreteria del giudice.
2.
Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti
se
compaiono.
3.
Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con
decreto
un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il
dissenso
e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a
cura
del richiedente. Prima della scadenza del termine non è
consentita
la revoca o la modifica della richiesta e in caso di
consenso
si procede a norma del comma 1.
Art.
448
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza
preliminare
o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le
condizioni,
pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso
modo
il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di
primo
grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene
ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero e congrua la
pena
richiesta dall'imputato.
appello;
negli altri casi la sentenza è inappellabile.
3.
Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di
impugnazione,
il giudice decide sull'azione civile a norma
dell'articolo
578.
Titolo
III: GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art.
449
-
Casi e modi del giudizio direttissimo -
1.
Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato,
il
pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può
presentare
direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al
giudice
del dibattimento, per la convalida e il contestuale
giudizio,
entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al
giudizio
di convalida le disposizioni dell'articolo
compatibili.
2.
Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al
pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio
direttissimo
quando l'imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
3.
Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al
giudizio.
4.
Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio
direttissimo
quando l'arresto in flagranza è già stato
convalidato.
In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non
oltre
il quindicesimo giorno dall'arresto.
5.
Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio
direttissimo
nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio
ha reso confessione. L'imputato libero è
citato
a comparire a una udienza non successiva al
quindicesimo
giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie
di
reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per
cui
si procede è presentato all'udienza entro il medesimo
termine.
6.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo
risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le
condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede
separatamente
per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se
la
riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
Art.
450
-
Instaurazione del giudizio direttissimo -
1.
Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico
ministero
fa condurre direttamente all'udienza l'imputato
arrestato
in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2.
Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a
comparire
all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per
comparire
non può essere inferiore a tre giorni.
3.
La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429
comma
1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice
competente
per il giudizio nonchè la data e la sottoscrizione. Si
applica
inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.
4.
Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431,
formato
dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del
giudice
competente per il giudizio.
5.
Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico
ministero
l'avviso della data fissata per il giudizio.
6.
Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia,
nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione
relativa
alle indagini espletate.
Art.
451
-
Svolgimento del giudizio direttissimo -
1.
Ne l corso del giudizio direttissimo si osservano le
disposizioni
degli articoli 470 e seguenti.
2.
La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente
da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia
giudiziaria.
3.
Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono
presentare
nel dibattimento testimoni senza citazione.
4.
Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450
comma
2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5.
Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il
giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma
dell'articolo
444.
termine
per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.
Quando
l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è
sospeso
fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza
del termine.
Art.
452
-
Trasformazione del rito -
1.
Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi
previsti
dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la
restituzione
degli atti al pubblico ministero.
2.
Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico
ministero
vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato
aperto
il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione
del
giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza
preliminare,
in quanto applicabili. Quando il giudice non
ritiene
di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti
temi
nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi
necessari
ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art.
422.
Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441
comma
2, 442 e 443 (1).
(1)
Con sentenza n. 183 del 12 aprile 1990
dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non
prevede
che il pubblico ministero, quando non consente alla
richiesta
di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella
parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio
direttissimo
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico
ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di
pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Titolo
IV: GIUDIZIO IMMEDIATO
Art.
453
-
Casi e modi di giudizio immediato -
1.
Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può
chiedere
il giudizio immediato se la persona sottoposta alle
indagini
è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza
della
prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con
l'osservanza
delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3
secondo
periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre
che
non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non
si
tratti di persona irreperibile (1).
2.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato
risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le
condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede
separatamente
per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se
la
riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
dell'articolo
419 comma 5.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 27, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Art.
454
-
Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1.
Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato
nel
registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero
trasmette
la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del
giudice
per le indagini preliminari.
2.
Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di
reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i
verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari.
Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono
allegati
al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi
altrove.
Art.
455
-
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato -
1.
Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale
dis
pone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta
ordinando
la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art.
456
-
Decreto di giudizio immediato -
1.
Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
disposizioni
dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2.
Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può
chiedere
il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena
a
norma dell'articolo 444.
3.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato
all'imputato
e alla persona offesa almeno venti giorni prima
della
data fissata per il giudizio.
4.
All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è
notificata
la richiesta del pubblico ministero.
5.
Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data
fissata
per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art.
457
-
Trasmissione degli atti -
1.
Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il
decreto
che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il
fascicolo
formato a norma dell'articolo 431, al giudice
competente
per il giudizio.
2.
Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono
restituiti
al pubblico ministero. Si applica la disposizione
dell'articolo
433 comma 2.
Art.
458
-
Richiesta di giudizio abbreviato -
abbreviato
depositando nella cancelleria del giudice per le
indagini
preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta
notifica
al pubblico ministero, entro sette giorni dalla
notificazione
del decreto di giudizio immediato. Il pubblico
ministero
ha il termine di cinque giorni dalla notificazione
della
richiesta per esprimere il proprio consenso.
2.
Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha
espresso
il proprio consenso, il giudice fissa con decreto
l'udienza
dandone avviso almeno cinque giorni prima al
pubblico
ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa.
Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli
articoli
441, 442 e 443.
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando
il
giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma
dell'articolo
419 comma 5 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991,
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo e secondo
comma
del presente articolo nella parte in cui non prevede che
il
pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne
le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello
stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la
Corte
ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo
1953, n.
secondo
comma del presente articolo, nella parte in cui non
prevede
che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il
processo poteva essere definito allo stato degli atti dal
giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione
di
pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Titolo
V: PROCEDIMENTO PER DECRETO
Art.
459
-
Casi di procedimento per decreto -
1.
Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico
ministero,
quando ritiene che si debba applicare soltanto una
pena
pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena
detentiva,
può presentare al giudice per le indagini preliminari,
entro
sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
il
reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e
previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di
emissione
del decreto penale di condanna, indicando la misura
della
pena e l'eventuale pena accessoria (1).
2.
Il pubblico minis tero può chiedere l'applicazione di una pena
diminuita
sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3.
Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve
pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo
129,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
4.
Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la
necessità
di applicare una misura di sicurezza personale.
(1)
Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art.
460
-
Requisiti del decreto di condanna -
1.
Il decreto di condanna contiene:
a)
le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgano
a identificarlo nonchè, quando occorre, quelle della
persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle
disposizioni
di legge violate;
c)
la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è
fondata
la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale
diminuzione
della pena al di sotto del minimo edittale;
d)
il dispositivo;
e)
l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per
la
pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici
giorni
dalla notificazione del decreto e che l'imputato può
chiedere
mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero
il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo
444;
f
) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente
obbligata
per la pena pecuniaria che, in caso di mancata
opposizione,
il decreto diviene esecutivo;
g)
l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per
la
pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h)
la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo
assiste.
2.
Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella
misura
richiesta dal pubblico minis tero indicando l'entità della
eventuale
diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo
edittale;
pone a carico del condannato le spese del
procedimento;
ordina la confisca o la restituzione delle cose
sequestrate;
concede la sospensione condizionale della pena e
la
non menzione della condanna nel certificato penale spedito a
richiesta
privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del
codice
penale, dichiara altresì la responsabilità della persona
civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
3.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è
notificata
con il precetto al condannato e, se del caso, alla
persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4.
Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato,
il giudice revoca il decreto penale di condanna e
restituisce
gli atti al pubblico ministero.
5.
Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo
non
ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
amministrativo.
Art.
461
-
Opposizione -
1.
Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del
decreto,
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena
pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore
eventualmente
nominato, possono proporre opposizione
mediante
dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice
per
le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero
nella
cancelleria della pretura del luogo in cui si trova
l'opponente.
2.
La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di
inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del
medesimo
e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già
provveduto
in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può
nominare
un difensore di fiducia.
3.
Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice
che
ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato,
ovvero
il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a
norma
dell'articolo 444.
comma
2, quando è proposta fuori termine o da persona non
legittimata.
5.
Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata
inammissibile,
il giudice che ha emesso il decreto di condanna
ne
ordina l'esecuzione.
6.
Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può
proporre
ricorso per cassazione.
Art.
462
-
Restituzione nel termine per proporre opposizione -
pecuniaria
sono restituiti nel termine per proporre opposizione
a
norma dell'articolo 175.
Art.
463
-
Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati -
più
persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei
confronti
di coloro che non hanno proposto opposizione fino a
quando
il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri
coimputati
non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2.
Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola
persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti
si
estendono anche a quella fra le dette parti che non ha
proposto
opposizione.
Art.
464
-
Giudizio conseguente all'opposizione -
1.
Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice
emette
decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se
l'opponente
ha chiesto il giudizio abbreviato o l'applicazione
della
pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con
decreto
un termine entro il quale il pubblico ministero deve
esprimere
il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto
siano
notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente.
Ove
il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel
termine
stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato
nell'atto
di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette
decreto
di giudizio immediato (1) .
2.
Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale
all'opposizione,
decide sulla domanda stessa prima di emettere
i
provvedimenti a norma del comma 1.
3.
Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il
decreto
penale di condanna.
4.
Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa
e
più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare
i
benefici già concessi.
5.
Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto non
sussiste,
non è previsto dalla legge come reato ovvero è
commesso
in presenza di una causa di giustificazione, il
giudice
revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli
imputati
dello stesso reato che non hanno proposto
opposizione.
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991
dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella
parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso,
sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442,
secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la
Corte
ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo
1953, n.
comma
nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito
del
dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere
definito
allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari,
possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice.
Codice
di Procedura Penale
pretore:
a)
il procuratore della Repubblica presso la pretura
circondariale;
b)
il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale;
c)
il pretore del dibattimento in sede mandamentale.
Titolo
II: INDAGINI PRELIMINARI
Art.
551
-
Incidente probatorio -
1.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e
la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che
si proceda con incidente probatorio nei casi previsti
dall'articolo
392.
2.
Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità
delle
indagini rende impossibile l'immediata emissione del
decreto
di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555.
3.
La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di
promuovere
un incidente probatorio. Si applica il comma 2
dell'articolo
394.
Art.
552
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1,
se
non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta,
dispone
con ordinanza l'assunzione della prova indicando il
giorno,
l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente
probatorio.
L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed
è
notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona
offesa
e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata
per
l'assunzione della prova.
2.
Quando per l'assunzione della prova è indispensabile
procedere
con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono
abbreviati
nella misura necessaria.
3.
Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
Art.
553
-
Termini di durata delle indagini preliminari -
1.
Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i
termini
indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2.
Per la proroga del termine si osservano le disposizioni
dell'articolo
406, ma sulle richieste di proroga il giudice
provvede
in ogni caso con ordinanza emessa in camera di
consiglio
senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori
(1).
3.
Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si
osservano
le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3 (2).
(1)
Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992
dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella
parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il
termine
per le indagini preliminari solo "prima della scadenza"
del
termine stesso.
(2)
Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art.
554
-
Chiusura delle indagini preliminari -
1.
Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti
al
giudice per le indagini preliminari con richiesta di
archiviazione
o di decreto penale di condanna ovvero emette
decreto
di citazione a giudizio.
2.
Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione,
restituisce
con ordinanza gli atti al pubblico ministero,
disponendo
che, entro dieci giorni, questi formuli
l'imputazione
ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli
555
e seguenti. L'ordinanza è comunicata al procuratore
generale
presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni
dell'articolo
412 (1).
3.
La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la
formulazione
dell'imputazione, deve essere presentata entro il
termine
previsto dall'articolo 553 comma 1.
4.
Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico
ministero
nella segreteria unitamente al fascicolo contenente
la
documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416
comma
2.
(1)
Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990
dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella
parte
in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di
archiviazione
presentata per infondatezza della notizia di
reato,
il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale,
se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con
ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile
per il loro compimento.
indispensabile
per il loro compimento.
Titolo
III: ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO
Art.
555
-
Decreto di citazione a giudizio -
1.
Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a)
le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che
valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre
parti
private, con l'indicazione dei difensori;
b)
l'indicazione della persona offesa, qualora risulti
identificata;
c)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d)
l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè
del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sarà giudicato
in
contumacia;
e)
l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato
può
chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del
pubblico
ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il
giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma
dell'articolo
444 ovvero presentare domanda di oblazione;
f
) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore
di
fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore
d'ufficio;
g)
l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è
depositato
nella segreteria del pubblico ministero e che le parti
e
i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di
estrarne
copia;
h)
la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario
che lo assiste.
2.
Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi
per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,
ovvero
se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero
se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti
dal comma 1 lettere c), d), f) (1).
3.
Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno
quarantacinque
giorni prima della data fissata per il giudizio.
(1)
comma
nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di
citazione
a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione
citazione
a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione
del
requisito previsto dal comma 1, lett. e). Successivamente il
comma
è stato così modificato dall'art. 2, comma
luglio
1997, n. 234.
Art.
556
-
Consenso anticipato del pubblico ministero -
1.
Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al
giudizio
abbreviato ovvero alla applicazione della pena a
norma
dell'articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito
per
il quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre
l'imputato
che può chiedere la definizione anticipata del
procedimento
entro quindici giorni dalla notificazione e che,
in
caso di mancata richiesta, deve comparire all'udienza fissata
per
il giudizio nel decreto di citazione.
2.
Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto
dal
comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice
per
le indagini preliminari e avvisa l'imputato e il suo
difensore
della data fissata per l'udienza. L'avviso è notificato
a
cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno
cinque
giorni prima della data fissata per l'udienza.
Art.
557
-
Richiesta di definizione anticipata del procedimento -
1.
Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1
lettera
e - l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o
di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero
domanda
di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla
richiesta
entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette
gli
atti al giudice per le indagini preliminari a norma
dell'articolo
556 comma 2.
Art.
558
-
Trasmissione degli atti al pretore -
1.
Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1
lettera
e - e 556 comma
definizione
anticipata del procedimento ovvero se il pubblico
ministero
non presta il proprio consenso, il pubblico ministero
forma
il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al pretore
unitamente
al decreto di citazione a giudizio e dispone la
citazione
della persona offesa.
2.
La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque
giorni
prima della data dell'udienza indicata nel decreto di
citazione.
citazione.
3.
Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista
dall'articolo
469, procede al dibattimento a norma dell'articolo
567.
Art.
559
-
Atti urgenti -
1.
Il giudice per le indagini preliminari è competente ad
assumere
gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede
sulle
misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al
fascicolo
per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a
norma
dell'articolo 558 comma 1.
Titolo
IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Art.
560
-
Giudizio abbreviato -
1.
Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di
quindici
giorni dalla notifica del decreto di citazione a
giudizio,
l'imputato può formulare richiesta di giudizio
abbreviato.
2.
Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini
preliminari,
il pubblico ministero provvede entro cinque giorni
e,
se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio
e
trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.
3.
Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni
previste
dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h),
nonchè
l'indicazione del giudice per le indagini preliminari
competente
per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora
della
comparizione.
4.
Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla
persona
offesa almeno cinque giorni prima della data fissata
per
l'udienza. Entro il medesimo termine è notificato al
difensore
dell'imputato avviso della data dell'udienza.
Art.
561
-
Udienza per il giudizio abbreviato -
dell'articolo
420.
2.
Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi.
Successivamente
il pubblico ministero e i difensori formulano
Successivamente
il pubblico ministero e i difensori formulano
e
illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti
contenuti
nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554
comma
4.
3.
Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti,
provvede
a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza può
essere
proposto appello nei limiti previs ti dall'articolo 443.
Art.
562
-
Trasformazione del rito -
1.
Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere
decidere
allo stato degli atti, li restituisce al pubblico
ministero,
il quale contestualmente emette altro decreto di
citazione
a giudizio fissando l'udienza davanti al pretore per
una
data non successiva a venti giorni da quella della
restituzione
degli atti.
2.
Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste
dall'articolo
555 comma 1 lettere e), f) e g).
3.
La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti
presenti.
Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno
cinque
giorni prima della data dell'udienza.
Art.
563
-
Applicazione della pena su richiesta -
1.
Si osservano le norme relative al procedimento per
l'applicazione
di pena su richiesta dell'imputato per i reati di
competenza
del tribunale, in quanto applicabili.
2.
Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini
preliminari,
il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime
consenso
o dissenso. Se presta il consenso, formula
l'imputazione
e trasmette gli atti al giudice per le indagini
preliminari,
fissando la data dell'udienza. Del luogo, del
giorno
e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato,
al
difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.
3.
Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della
pena
su richiesta, il giudice e il pubblico ministero
provvedono
a norma dell'articolo 562.
4.
Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine
previsto
dall'articolo 555 comma 1 lettera e - , è competente a
decidere
il pretore del dibattimento.
Art.
564
-
Tentativo di conciliazione -
anche
prima di compiere atti di indagine preliminare, può
citare
il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al
fine
di verificare se il querelante è disposto a rimettere la
querela
e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli
che
possono farsi assistere dai difensori.
Art.
565
-
Procedimento per decreto -
1.
Si osservano le norme relative al procedimento per decreto
per
i reati di competenza del tribunale.
2.
Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di
emettere
decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il
giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo
444.
Art.
566
-
Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo -
1.
Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito
l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna
l'arrestato
lo conducono direttamente davanti al pretore per la
convalida
dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base
dell'imputazione
formulata dal pubblico ministero. In tal caso
citano
anche oralmente la persona offesa e i testimoni e
avvisano
il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
designato
di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2.
Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno
avuto
in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e
presentano
l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro
quarantotto
ore dall'arresto. Non si applica la disposizione
prevista
dall'articolo 386 comma 4.
3.
Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza
l'ufficiale
o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale
e
quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4.
Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza
sia
posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può
presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida
e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto.
Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta
del
pubblico ministero al più presto e comunque entro le
successive
quarantotto ore. Si applicano al giudizio di
convalida
le disposizioni dell'articolo
convalida
le disposizioni dell'articolo
compatibili.
5.
Se l'arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al
pubblico
ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio
direttissimo
quando l'imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
6.
Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si
procede
immediatamente al giudizio.
la
difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si
avvale
di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente
successiva alla scadenza del termine.
8.
Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può
formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione
della pena a norma dell'articolo
se
vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge
davanti
allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le
disposizioni
dell'articolo 452 comma 2.
9.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico
ministero
procede a norma del titolo II del presente libro (1).
(1)
dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono
comma,
nella parte in cui esclude l'applicabilità del giudizio
direttissimo
nell'ipotesi di cui all'art. 449, quinto comma, dello
stesso
codice.
Successivamente
con sentenza n. 175 del 15 aprile 1992, la
Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma,
nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito
pretorile
dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice.
Art.
567
-
Dibattimento -
1.
Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento
davanti al tribunale, in quanto applicabili.
2.
Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le
parti
intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468
devono,
a pena di inammissibilità, essere depositate in
cancelleria
almeno due giorni prima della data fissata per il
dibattimento.
3.
Anche fuori dei casi p revisti dall'articolo 140, il verbale di
udienza
è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi
consentono.
4.
Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti
tecnici e delle parti private può essere condotto dal
pretore
sulla base delle domande e contestazioni proposte dal
pretore
sulla base delle domande e contestazioni proposte dal
pubblico
ministero e dai difensori.
5.
Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo,
il
pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non
risulti
di particolare complessità.
sottoscritta
dal presidente del tribunale del circondario previa
menzione
della causa della sostituzione.