Codice di Procedura Penale

Libro secondo

Parte prima

ATTI

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 109

- Lingua degli atti -

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua

italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo

grado o di appello su un territorio dove è insediata una

minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che

appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o

esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto

anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti

del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua

richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali

e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di

nullità.

Art. 110

- Sottoscrizione degli atti -

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge

non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria

mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve

firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici

o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico

ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto

orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in

fine dell'atto medesimo.

Art. 111

- Data degli atti -

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il

giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto.

L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente

prescritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di

nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non

possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti

nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

Art. 112

- Surrogazione di copie agli originali mancanti -

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di

una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale

occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o

sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha

valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale

valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale

dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il

pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la

copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del

detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

Art. 113

- Ricostituzione di atti -

1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il

giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto

mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso

deve essere ricostituito.

2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito

secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici

che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla

minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il

giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto

mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed

eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere

rinnovati.

Art. 114

- Divieto di pubblicazione di atti -

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,

con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,

degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più

coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini

preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la

pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il

dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di

primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero,

se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È

sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le

contestazioni (1).

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del

dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti

dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le

parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti

o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di

pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini

stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il

stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il

termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la

pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,

può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti

quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume

o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge

prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato

ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o

delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo

periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine

dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal

reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il

tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del

minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può

consentire la pubblicazione.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti

non coperti dal segreto.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n.

59, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma limitatamente alle parole: "del fascicolo per il

dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di

primo grado, e di quelli".

Art. 115

- Violazione del divieto di pubblicazione -

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione

del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329

comma 3 lettera b - costituisce illecito disciplinare quando il

fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti

pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la

quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa

dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero

informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Art. 116

- Copie, estratti e certificati -

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione,

chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie

spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice

che procede al momento della presentazione della domanda

ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del

ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del

collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di

archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione

stabilito dall'articolo 114.

Art. 117

- Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del

pubblico ministero -

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è

necessario per il compimento delle proprie indagini, il

pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria

competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo

329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e

informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria

può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria

iniziativa.

2. L 'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare

la richiesta con decreto motivato.

2 bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle

funzioni previste dall'articolo 371 bis, accede al registro delle

notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente

presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del

caso collegamenti reciproci (1).

(1)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992,

n. 306.

Art. 118

- Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del

Ministro dell'interno -

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un

ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione

investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere

dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto

stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e

informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili

per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto

in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le

informazioni anche di propria iniziativa (1).

1 bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i

soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro

previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma

automatizzata (2).

2. L 'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare

la richiesta con decreto motivato.

la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1

sono coperte dal segreto di ufficio.

(1)Comma così modificato dall'art. 4, comma 10, lett. a - ,

D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(2)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b - , D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Art. 119

- Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del

procedimento -

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve

fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le

domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde

oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli

avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al

sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli

avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o

scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti,

scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Art. 120

- Testimoni ad atti del procedimento -

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del

procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente

affette da infermità di mente o in stato di manifesta

ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o

psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a

misure di prevenzione.

Art. 121

- Memorie e richieste delle parti -

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori

possono presentare al giudice memorie o richieste scritte,

mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede

senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di

legge, entro quindici giorni.

Art. 122

- Procura speciale per determinati atti -

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per

mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di

inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura

privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni

richieste specificamente dalla legge, la determinazione

dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la

procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella

circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo

dell'ufficio.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti

nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui

questa è richiesta dalla legge.

Art. 123

- Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -

1. L 'imputato detenuto o internato in un istituto per

l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare

impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal

direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono

immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno

efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità

giudiziaria.

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione

domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà

di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto

ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura

l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le

impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia

come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce,

impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre

parti private o dalla persona offesa.

Art. 124

- Obbligo di osservanza delle norme processuali -

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli

ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia

giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice

anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra

sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme

anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Titolo II : ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Art. 125

- Forme dei provvedimenti del giudice -

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del

giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del

decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.

I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la

motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza

dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La

deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un

componente del collegio che non ha espresso voto conforme

alla decisione, è comp ilato sommario verbale contenente

l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni

alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso,

succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei

componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i

componenti, è conservato a cura del presidente in plico

sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (1).

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza

di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti,

anche oralmente.

(1)Comma così sostituito dal D.Lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.

Art. 126

- Assistenza al giudice -

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito

dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la

legge non dispone altrimenti.

legge non dispone altrimenti.

Art. 127

- Procedimento in camera di consiglio -

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice

o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa

dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai

difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci

giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di

difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere

presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè

i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è

detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione

del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del

giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L 'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento

dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito

personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo

diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di

nullità.

6. L 'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata

senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono

proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno

che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con

decreto motivato.

9. L 'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è

dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di

procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le

disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva

a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n.

529, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede

"soltanto" anzichè "di regola".

Art. 128

- Deposito dei provvedimenti del giudice -

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi

nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei

provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro

cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di

provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente

l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico

ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il

diritto di impugnazione.

Art. 129

- Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause

di non punibilità -

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale

riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha

commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto

dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che

manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio

con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli

atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato

non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non

è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia

sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la

formula prescritta.

Art. 130

- Correzione di errori materiali -

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti

inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e

la cui eliminazione non comporta una modificazione

essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice

che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e

l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è

disposta dal giudice competente a conoscere

dell'impugnazione.

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma

dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione

è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

Art. 131

- Poteri coercitivi del giudice -

1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere

l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della

forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro

e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 132

- Accompagnamento coattivo dell'imputato -

1. L 'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti

dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice

ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre

anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non

può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto

previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la

necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può

essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Art. 133

- Accompagnamento coattivo di altre persone -

1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o

il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati,

omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel

luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinare

l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con

ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire

un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle

spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Titolo III : DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

Art. 134

- Modalità di documentazione -

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la

stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di

impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata

anche la riproduzione fonografica.

anche la riproduzione fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi

2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la

riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

Art. 135

- Redazione del verbale -

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro

strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non

possiede le necessarie competenze a farsi assistere da

personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello

Stato.

Art. 136

- Contenuto del verbale -

1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del

mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è

cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute,

l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata

presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la

descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di

quanto è avvenuto in sua presenza nonchè le dichiarazioni

ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa

spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta

anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal

dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a

consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Art. 137

- Sottoscrizione del verbale -

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale,

previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal

pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone

intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e

vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di

sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del

motivo.

Art. 138

- Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della

stenotipia -

1. Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 2, i nastri

impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in

caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui

sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo,

insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice

dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche

estranea all'amministrazione dello Stato.

Art. 139

- Riproduzione fonografica o audiovisiva -

1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da

personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello

Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale

è indicato il momento di inizio e di cessazione delle

operazioni di riproduzione.

3. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi

motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile,

fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale

tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia

affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello

Stato.

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che

non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni,

se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

Art. 140

- Modalità di documentazione in casi particolari -

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione

contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da

verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza

ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di

strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il

giudice vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina

espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la

descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste

possono servire a valutarne la credibilità.

Art. 141

- Dichiarazioni orali delle parti -

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti

possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore

speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al

procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice

redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a

norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il

caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una

certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Art. 141 bis

- Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona

in stato di detenzione -

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo,

in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve

essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità,

con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando

si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di

personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,

ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche

redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della

riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti (1).

(1)Articolo aggiunto dall'art. 2, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 142

- Nullità dei verbali -

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se

vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la

sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Titolo IV: TRADUZIONE DEGLI ATTI

Art. 143

- Nomina dell'interprete -

1. L 'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di

farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere

comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il

compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della

lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia

cittadino italiano.

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119,

l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre

tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non

facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o

deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La

dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è

inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

3. L 'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico

ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale

conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

Art. 144

- Incapacità e incompatibilità dell'interprete -

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da

infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici

ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione

o di un'arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure

di prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di

astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di

testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente

tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento

connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la

qualità di interprete può essere assunta da un prossimo

congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Art. 145

- Ricusazione e astensione dell'interprete -

1. L 'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati

nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti

compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non

proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per

astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o astensione può essere

presentata fino a che non siano esaurite le formalità di

conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi

sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che

l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il

giudice con ordinanza.

Art. 146

- Conferimento dell'incarico -

1. L 'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli

chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli

144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e

fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di

far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti

che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo

invita a prestare l'ufficio.

Art. 147

- Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione

dell'interprete -

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di

lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un

termine che può essere prorogato per giusta causa una sola

volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il

termine la traduzione scritta.

2. L 'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire

per discolparsi, può essere condannato dal giudice al

pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma

da lire centomila a lire un milione.

Titolo V : NOTIFICAZIONI

Art. 148

- Organi e forme delle notificazioni -

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga

altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne

esercita le funzioni.

2. Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le

notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con

l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L 'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga

altrimenti.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della

cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale

addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la

data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli

avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in

loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta

menzione nel verbale (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Art. 149

- Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -

1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su

richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano

avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della

cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono

annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o

le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione,

il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della

telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero

telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157

commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal

destinatario ovvero da persona che conviva anche

temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con

effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa

sia data immediata conferma al destinatario mediante

telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei

commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto,

mediante telegramma.

mediante telegramma.

Art. 150

- Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può

prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce

all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia

eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano

la conoscenza dell'atto.

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare

l'atto a conoscenza del destinatario.

Art. 151

- Notificazioni richieste dal pubblico ministero -

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso

delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia

giudiziaria o dall'ufficio giudiziario.

2. La consegna di copie dell'atto all'interessato da parte della

segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale

addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la

data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli

avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli

interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni,

purchè ne sia fatta menzione nel verbale (1).

(1)Comma così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12. L 'originario quarto comma è stato soppresso dallo stesso

articolo.

Art. 152

- Notificazioni richieste dalle parti private -

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni

richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio

di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 153

- Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche

direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di

copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto

annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi

ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al

pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello

stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione

dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota

sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui

questa è avvenuta.

Art. 154

- Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al

responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena

pecuniaria -

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite

a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i

luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante

deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti

notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la

persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di

ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio

dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della

raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione

di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta

inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito

dell'atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile

e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è

eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione

all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone

giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le

notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo

civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti

in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile

civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,

se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio

domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla

cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale

dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o

inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito

nella cancelleria.

Art. 155

- Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di

identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle

persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può

disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la

notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel

decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui

confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme

ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per

portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa

comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un

estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale

giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i

documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o

segreteria dell'autorità procedente.

Art. 156

- Notificazioni all'imputato detenuto -

1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel

luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella

relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al

direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si

provvede quando non è possibile consegnare la copia

direttamente all'imputato, perchè legittimamente assente. In tal

caso, dell'avvenuta notificazione il direttore dell'istituto

informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli

istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando

dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa

dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o

è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o

internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo

159.

Art. 157

- Prima notificazione all'imputato non detenuto -

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima

notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante

consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare

personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa

di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita

abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una

persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza,

al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti,

la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha

temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle

predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto

notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario

dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della

notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli

anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere

o di volere.

5. L 'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della

notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona

offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non

abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne

fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di

notificazione è scritta all'esterno del plico stesso.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono

idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede

nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi

indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,

l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha

l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli

esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del

deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione

dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli

abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale

giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato

dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono

dal ricevimento della raccomandata.

Art. 158

- Prima notificazione all'imputato in servizio militare -

1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio

attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui

egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla

persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato

presso l'ufficio del comandante il quale informa

immediatamente l'interessato dell'avvenuta notificazione con il

mezzo più celere.

Art. 159

- Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti

dall'articolo 157, l 'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche

dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima

residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli

abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso

l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non

diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di

irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore

all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia

eseguita mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni

effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore (1).

(1)Articolo così modificato dall'art. 3, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 160

- Efficacia del decreto di irreperibilità -

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico

ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere

efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce

l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la

chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la

notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare

nonchè il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal

pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che

dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia

della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo

grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la

pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da

nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).

(1)Articolo così sostituito dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Art. 161

- Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le

notificazioni -

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel

primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta

alle indagini o dell'imputato non detenuto nè internato, lo

invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157

comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,

avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle

indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni

mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza

di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o

eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite

mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della

elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta

menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l 'invito a dichiarare o

eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia

o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità

giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni

mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di

mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione

o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite

nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

3. L 'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa

diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve

essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di

sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha

l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con

atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo

avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o

l'elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il

verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la

dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del

comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite

mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede

quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione e

l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o

inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o

forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di

comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si

applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 (1).

(1)Articolo così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Art. 162

- Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio

eletto -

eletto -

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro

mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che

procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante

telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione

autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal

difensore.

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del

pretore del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso

immediatamente all'autorità giudiziaria che procede.

Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la

comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel

frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finchè l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il

verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni

disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

Art. 163

- Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o

eletto -

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto

a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.

Art. 164

- Durata del domicilio dichiarato o eletto -

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida

per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è

previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

Art. 165

- Notificazioni all'imputato latitante o evaso -

1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite

mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria

designa un difensore di ufficio.

3. L 'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto

dal difensore.

dal difensore.

Art. 166

- Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a

norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato

si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le

notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e

presso il curatore speciale.

Art. 167

- Notificazioni ad altri soggetti -

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli

articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157

commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti

dall'articolo 149.

Art. 168

- Relazione di notificazione -

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l 'ufficiale

giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce

all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica

l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le

generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia,

i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da

essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia,

apponendo la propria sottoscrizione.

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla

copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per

ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia

notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal

giorno della sua esecuzione.

Art. 169

- Notificazioni all'imputato all'estero -

1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o

di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve

procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia

raccomandata con avviso di ricevimento, contenente

raccomandata con avviso di ricevimento, contenente

l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la

data e il luogo in cui è stato commesso nonchè l'invito a

dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se

nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata

non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio

ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le

notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi

trasferita all'estero succes sivamente al decreto di irreperibilità

emesso a norma dell'articolo 159 (1).

3. L 'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua

dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli

conosca la lingua italiana.

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si

deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno

notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il

giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto

di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio

dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni

internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in

cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

(1)Comma così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 170

- Notificazioni col mezzo della posta -

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo

degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme

speciali.

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un

ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il

piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità

del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle

notificazioni nei modi ordinari.

Art. 171

- Nullità delle notificazioni -

1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei

quali la legge consente la notificazione per estratto;

quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata

richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la

sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve

essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti

dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata

eseguita mediante consegna al difensore (1);

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la

comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione

della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal

giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è

giunto a conoscenza del destinatario.

(1) Lettera modificata dall'art. 7, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12.

Titolo VI : TERMINI

Art. 172

- Regole generali -

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o

ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,

è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si

computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si

computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di

tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o

compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera

scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio

viene chiuso al pubblico.

Art. 173

- Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -

1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza

soltanto nei casi previsti dalla legge.

2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non

possono essere prorogati, salvo che la legge disponga

altrimenti.

3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può

chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione

ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità

procedente.

Art. 174

- Prolungamento dei termini di comparizione -

1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il

domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori

del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente,

il termine per comparire è prolungato del numero di giorni

necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni

cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso

dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento

chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo

per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto.

In ogni caso il prolungamento del termine non può essere

superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il

prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria,

tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione

utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di

termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per

la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

Art. 175

- Restituzione nel termine -

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono

restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano

di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza

maggiore.

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di

condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per

proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato

che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del

provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già

proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa

ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata

mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli

159, 161 comma 4 e 169, l 'imputato non si sia sottratto

volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a

pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è

cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore

ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui

l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La

restituzione non può essere concessa più di una volta per

ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede

al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio

dell'azione penale provvede il giudice per le indagini

preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di

condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla

impugnazione o sulla opposizione.

5. L 'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la

proposizione della impugnazione o della opposizione può

essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla

impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione

nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per

proporre imp ugnazione, il giudice, se occorre, ordina la

scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i

provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati

dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del

comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del

reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza

contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla

parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la

restituzione.

Art. 176

- Effetti della restituzione nel termine -

1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a

richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione

degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di

cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la

rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

Titolo VII : NULLITÀ

Art. 177

- Tassatività -

1. L 'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del

procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla

legge.

Art. 178

- Nullità di ordine generale -

1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle

disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici

necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di

ordinamento giudiziario;

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione

penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e

delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della

persona offesa dal reato e del querelante.

Art. 179

- Nullità assolute -

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e

grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178

comma 1 lettera a - , quelle concernenti l'iniziativa del

pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle

derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza

del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato

e grado del procedimento le nullità definite assolute da

specifiche disposizioni di legge.

Art. 180

- Regime delle altre nullità di ordine generale -

1. Salvo quanto dis posto dall'articolo 179, le nullità previste

dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non

possono più essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione

della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel

giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado

successivo.

Art. 181

- Nullità relative -

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179

comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e

quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità

concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere

eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto

dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le

nullità devono essere eccepite entro il termine previsto

dall'articolo 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio

ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere

eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della

sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le

nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che

non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite

con l'impugnazione della relativa sentenza.

Art. 182

- Deducibilità delle nullità -

1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono

essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa

ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione

violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere

eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è

possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità

deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e

181 commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a

pena di decadenza.

Art. 183

- Sanatorie generali delle nullità -

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a

eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto

omesso o nullo è preordinato.

Art. 184

- Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle

notificazioni -

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle

relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte

interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata

dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un

termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al

dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello

previsto dall'articolo 429.

Art. 185

- Effetti della dichiarazione di nullità -

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che

dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la

rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le

spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa

grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del

procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto

l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità

concernenti le prove.

Art. 186

- Inosservanza di norme tributarie -

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una

tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende

inammissibile l'atto nè impedisce il suo compimento, salve le

sanzioni finanziarie previste dalla legge.