Codice
di Procedura Penale
Libro
secondo
Parte
prima
ATTI
Titolo
I : DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
109
-
Lingua degli atti -
1.
Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua
italiana.
2.
Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo
2.
Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo
grado
o di appello su un territorio dove è insediata una
minoranza
linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che
appartiene
a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o
esaminato
nella madre lingua e il relativo verbale è redatto
anche
in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti
del
procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua
richiesta.
Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali
e
da convenzioni internazionali.
3.
Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di
nullità.
Art.
110
-
Sottoscrizione degli atti -
1.
Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge
non
dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria
mano,
in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve
firmare.
2.
Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici
o
con segni diversi dalla scrittura.
3.
Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale,
al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto
orale,
accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in
fine
dell'atto medesimo.
Art.
111
-
Data degli atti -
1.
Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il
giorno,
il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto.
L'indicazione
dell'ora è necessaria solo se espressamente
prescritta.
2.
Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di
nullità,
questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non
possa
stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti
nell'atto
medesimo o in atti a questo connessi.
Art.
112
-
Surrogazione di copie agli originali mancanti -
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di
una
sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale
occorre
fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o
sottratto
e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha
valore
di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale
valore
di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale
dovrebbe
trovarsi.
pretore,
anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la
copia
di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del
detentore
di avere gratuitamente un'altra copia autentica.
Art.
113
-
Ricostituzione di atti -
1.
Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il
giudice,
anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto
mancante
e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso
deve
essere ricostituito.
2.
Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito
secondo
il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici
che
l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla
minuta.
3.
Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il
giudice
dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto
mancante,
se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed
eventualmente
indicando anche gli altri atti che devono essere
rinnovati.
Art.
114
-
Divieto di pubblicazione di atti -
1.
È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
degli
atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più
coperti
dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari
ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3.
Se si procede al dibattimento, non è consentita la
pubblicazione,
anche parziale, degli atti del fascicolo per il
dibattimento,
se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo
grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero,
se
non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È
sempre
consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni
(1).
4.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento
celebrato a porte chiuse nei casi previsti
dall'articolo
472 commi 1 e
parti,
può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti
o
di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione
cessa comunque quando sono trascorsi i termini
stabiliti
dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il
stabiliti
dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il
termine
di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la
pubblicazione
è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5.
Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,
può
disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando
la pubblicazione di essi può offendere il buon costume
o
comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge
prescrive
di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato
ovvero
causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o
delle
parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo
periodo
del comma 4.
6.
È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine
dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal
reato
fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il
tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del
minorenne,
o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può
consentire
la pubblicazione.
7.
È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti
non
coperti dal segreto.
(1)
comma
limitatamente alle parole: "del fascicolo per il
dibattimento,
se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo
grado, e di quelli".
Art.
115
-
Violazione del divieto di pubblicazione -
1.
Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione
del
divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329
comma
3 lettera b - costituisce illecito disciplinare quando il
fatto
è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti
pubblici
ovvero da persone esercenti una professione per la
quale
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2.
Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa
dalle
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero
informa
l'organo titolare del potere disciplinare.
Art.
116
-
Copie, estratti e certificati -
1.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione,
chiunque
vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie
spese
di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2.
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice
che
procede al momento della presentazione della domanda
ovvero,
dopo la definizione del procedimento, il presidente del
ovvero,
dopo la definizione del procedimento, il presidente del
collegio
o il giudice che ha emesso il provvedimento di
archiviazione
o la sentenza.
3.
Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione
stabilito
dall'articolo 114.
Art.
117
-
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
pubblico
ministero -
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è
necessario
per il compimento delle proprie indagini, il
pubblico
ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria
competente,
anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo
329,
copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e
informazioni
scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria
può
trasmettere le copie e le informazioni anche di propria
iniziativa.
la
richiesta con decreto motivato.
2
bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle
funzioni
previste dall'articolo 371 bis, accede al registro delle
notizie
di reato e alle banche dati istituite appositamente
presso
le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del
caso
collegamenti reciproci (1).
(1)Comma
aggiunto dall'art. 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992,
n.
306.
Art.
118
-
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
Ministro
dell'interno -
1.
Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un
ufficiale
di polizia giudiziaria o del personale della Direzione
investigativa
antimafia appositamente delegato, può ottenere
dall'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto
stabilito
dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni
scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili
per
la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto
in
flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni
anche di propria iniziativa (1).
1
bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i
soggetti
indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro
previsto
dall'articolo 335, anche se tenuto in forma
automatizzata
(2).
la
richiesta con decreto motivato.
la
richiesta con decreto motivato.
3.
Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1
sono
coperte dal segreto di ufficio.
(1)Comma
così modificato dall'art. 4, comma 10, lett. a - ,
D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(2)Comma
aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b - , D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Art.
119
-
Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del
procedimento
-
1.
Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve
fare
dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le
domande,
gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde
oralmente;
al muto si fanno oralmente le domande, gli
avvertimenti
e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al
sordomuto
si presentano per iscritto le domande, gli
avvertimenti
e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2.
Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o
scrivere,
l'autorità procedente nomina uno o più interpreti,
scelti
di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
Art.
120
-
Testimoni ad atti del procedimento -
1.
Non possono intervenire come testimoni ad atti del
procedimento:
a)
i minori degli anni quattordici e le persone palesemente
affette
da infermità di mente o in stato di manifesta
ubriachezza
o intossicazione da sostanze stupefacenti o
psicotrope.
La capacità si presume sino a prova contraria;
b)
le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a
misure
di prevenzione.
Art.
121
-
Memorie e richieste delle parti -
possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte,
mediante
deposito nella cancelleria.
2.
Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede
senza
ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di
legge,
entro quindici giorni.
Art.
122
-
Procura speciale per determinati atti -
1.
Quando la legge consente che un atto sia compiuto per
mezzo
di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di
inammissibilità,
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata
autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni
richieste
specificamente dalla legge, la determinazione
dell'oggetto
per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
La
procura è unita agli atti.
2.
Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la
procura
sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella
circoscrizione
in cui si procede e sia munita del sigillo
dell'ufficio.
3.
Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
nell'interesse
altrui senza procura speciale nei casi in cui
questa
è richiesta dalla legge.
Art.
123
-
Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -
l'esecuzione
di misure di sicurezza ha facoltà di presentare
impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal
direttore.
Esse sono iscritte in apposito registro, sono
immediatamente
comunicate all'autorità competente e hanno
efficacia
come se fossero ricevute direttamente dall'autorità
giudiziaria.
2.
Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione
domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà
di
presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto
ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura
l'immediata
trasmissione all'autorità competente. Le
impugnazioni,
le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia
come
se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3.
Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce,
impugnazioni,
dichiarazioni e richieste presentate dalle altre
parti
private o dalla persona offesa.
Art.
124
-
Obbligo di osservanza delle norme processuali -
1.
I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli
ufficiali
giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria
sono tenuti a osservare le norme di questo codice
anche
quando l'inosservanza non importa nullità o altra
sanzione
processuale.
2.
I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme
anche
ai fini della responsabilità disciplinare.
Titolo
II : ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art.
125
-
Forme dei provvedimenti del giudice -
1.
La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del
giudice
assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del
decreto.
2.
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3.
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.
I
decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la
motivazione
è espressamente prescritta dalla legge.
4.
Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza
dell'ausiliario
designato ad assisterlo e delle parti. La
deliberazione
è segreta.
5.
Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un
componente
del collegio che non ha espresso voto conforme
alla
decisione, è comp ilato sommario verbale contenente
l'indicazione
del dissenziente, della questione o delle questioni
alle
quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso,
succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei
componenti
togati del collegio e sottoscritto da tutti i
componenti,
è conservato a cura del presidente in plico
sigillato
presso la cancelleria dell'ufficio (1).
6.
Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza
di
particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti,
anche
oralmente.
(1)Comma
così sostituito dal D.Lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.
Art.
126
-
Assistenza al giudice -
1.
Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito
dall'ausiliario
a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la
legge
non dispone altrimenti.
legge
non dispone altrimenti.
Art.
127
-
Procedimento in camera di consiglio -
1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o
il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa
dare
avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori.
L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci
giorni
prima della data predetta. Se l'imputato è privo di
difensore,
l'avviso è dato a quello di ufficio.
2.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
presentate
memorie in cancelleria.
3.
Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè
i
difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è
detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione
del
giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del
giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
dell'imputato
o del condannato che ha chiesto di essere sentito
personalmente
e che non sia detenuto o internato in luogo
diverso
da quello in cui ha sede il giudice.
5.
Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di
nullità.
7.
Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata
senza
ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono
proporre
ricorso per cassazione.
8.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno
che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con
decreto
motivato.
dichiarata
dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di
procedura,
salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le
disposizioni
dei commi 7 e 8.
10.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva
a
norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)
comma
nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede
"soltanto"
anzichè "di regola".
Art.
128
-
Deposito dei provvedimenti del giudice -
1.
Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi
nell'udienza
preliminare e nel dibattimento, gli originali dei
provvedimenti
del giudice sono depositati in cancelleria entro
cinque
giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di
provvedimenti
impugnabili, l'avviso di deposito contenente
l'indicazione
del dispositivo è comunicato al pubblico
ministero
e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il
diritto
di impugnazione.
Art.
129
-
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause
di
non punibilità -
riconosce
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso
o che il fatto non costituisce reato o non è previsto
dalla
legge come reato ovvero che il reato è estinto o che
manca
una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio
con
sentenza.
2.
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli
atti
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato
non
lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non
è
previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia
sentenza
di assoluzione o di non luogo a procedere con la
formula
prescritta.
Art.
130
-
Correzione di errori materiali -
1.
La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti
inficiati
da errori od omissioni che non determinano nullità, e
la
cui eliminazione non comporta una modificazione
essenziale
dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice
che
ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e
l'impugnazione
non è dichiarata inammissibile, la correzione è
disposta
dal giudice competente a conoscere
dell'impugnazione.
2.
Il giudice provvede in camera di consiglio a norma
dell'articolo
127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione
è
fatta annotazione sull'originale dell'atto.
Art.
131
-
Poteri coercitivi del giudice -
1.
Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere
l'intervento
della polizia giudiziaria e, se necessario, della
forza
pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro
e
ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art.
132
-
Accompagnamento coattivo dell'imputato -
dalla
legge, con decreto motivato, con il quale il giudice
ordina
di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre
anche
con la forza.
2.
La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non
può
essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto
previsto
e di quelli conseguenziali per i quali perduri la
necessità
della sua presenza. In ogni caso la persona non può
essere
trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art.
133
-
Accompagnamento coattivo di altre persone -
1.
Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o
il
custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati,
omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel
luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinare
l'accompagnamento
coattivo e può altresì condannarli, con
ordinanza,
al pagamento di una somma da lire centomila a lire
un
milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle
spese
alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
Titolo
III : DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art.
134
-
Modalità di documentazione -
1.
Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2.
Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la
stenotipia
o altro strumento meccanico ovvero, in caso di
impossibilità
di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3.
Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata
anche
la riproduzione fonografica.
anche
la riproduzione fonografica.
4.
Quando le modalità di documentazione indicate nei commi
2
e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la
riproduzione
audiovisiva se assolutamente indispensabile.
Art.
135
-
Redazione del verbale -
1.
Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2.
Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro
strumento
meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non
possiede
le necessarie competenze a farsi assistere da
personale
tecnico, anche esterno all'amministrazione dello
Stato.
Art.
136
-
Contenuto del verbale -
1.
Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del
mese,
del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è
cominciato
e chiuso, le generalità delle persone intervenute,
l'indicazione
delle cause, se conosciute, della mancata
presenza
di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la
descrizione
di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di
quanto
è avvenuto in sua presenza nonchè le dichiarazioni
ricevute
da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2.
Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa
spontaneamente
o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta
anche
la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal
dichiarante,
o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a
consultare
note scritte, ne è fatta menzione.
Art.
137
-
Sottoscrizione del verbale -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale,
previa
lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal
pubblico
ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone
intervenute,
anche quando le operazioni non sono esaurite e
vengono
rinviate ad altro momento.
2.
Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di
sottoscrivere,
ne è fatta menzione con l'indicazione del
motivo.
Art.
138
-
Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della
stenotipia
-
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 2, i nastri
impressi
con i caratteri della stenotipia sono trascritti in
caratteri
comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui
sono
stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo,
insieme
con la trascrizione.
2.
Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice
dispone
che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche
estranea
all'amministrazione dello Stato.
Art.
139
-
Riproduzione fonografica o audiovisiva -
1.
La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da
personale
tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello
Stato,
sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2.
Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale
è
indicato il momento di inizio e di cessazione delle
operazioni
di riproduzione.
3.
Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi
motivo,
non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile,
fa
prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
4.
La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale
tecnico
giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia
affidata
a persona idonea estranea all'amministrazione dello
Stato.
5.
Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che
non
sia effettuata la trascrizione.
6.
Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni,
se
effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Art.
140
-
Modalità di documentazione in casi particolari -
1.
Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione
contestuale
del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da
verbalizzare
hanno contenuto semplice o limitata rilevanza
ovvero
quando si verifica una contingente indisponibilità di
strumenti
di riproduzione o di ausiliari tecnici.
strumenti
di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2.
Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il
giudice
vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina
espressione
la parte essenziale delle dichiarazioni, con la
descrizione
delle circostanze nelle quali sono rese se queste
possono
servire a valutarne la credibilità.
Art.
141
-
Dichiarazioni orali delle parti -
1.
Quando la legge non impone la forma scritta, le parti
possono
fare, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale,
richieste o dichiarazioni orali attinenti al
procedimento.
In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice
redige
il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a
norma
degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il
caso,
la procura speciale.
2.
Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una
certificazione
ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Art.
141 bis
-
Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona
in
stato di detenzione -
1.
Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo,
in
stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve
essere
documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità,
con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando
si
verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di
personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero
della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche
redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della
riproduzione
è disposta solo se richiesta dalle parti (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art.
Art.
142
-
Nullità dei verbali -
1.
Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se
vi
è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la
sottoscrizione
del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Titolo
IV: TRADUZIONE DEGLI ATTI
Art.
143
-
Nomina dell'interprete -
farsi
assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere
l'accusa contro di lui formulata e di seguire il
compimento
degli atti cui partecipa. La conoscenza della
lingua
italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia
cittadino
italiano.
2.
Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119,
l'autorità
procedente nomina un interprete quando occorre
tradurre
uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non
facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che vuole o
deve
fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La
dichiarazione
può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è
inserita
nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
ministero
o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale
conoscenza
della lingua o del dialetto da interpretare.
4.
La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.
Art.
144
-
Incapacità e incompatibilità dell'interprete -
1.
Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a)
il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da
infermità
di mente;
b)
chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero
è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione
o
di un'arte;
c)
chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure
di
prevenzione;
d)
chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di
astenersi
dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di
testimone
o di perito ovvero è stato nominato consulente
tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento
connesso.
Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la
qualità
di interprete può essere assunta da un prossimo
congiunto
della persona sorda, muta o sordomuta.
Art.
145
-
Ricusazione e astensione dell'interprete -
nell'articolo
144, dalle parti private e, in rapporto agli atti
compiuti
o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2.
Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non
proposto,
ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per
astenersi,
l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3.
La dichiarazione di ricusazione o astensione può essere
presentata
fino a che non siano esaurite le formalità di
conferimento
dell'incarico e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti
ovvero conosciuti successivamente, prima che
l'interprete
abbia espletato il proprio incarico.
4.
Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il
giudice
con ordinanza.
Art.
146
-
Conferimento dell'incarico -
chiede
se versi in una delle situazioni previste dagli articoli
144
e 145.
2.
Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e
fedelmente
l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di
far
conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti
che
si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo
invita
a prestare l'ufficio.
Art.
147
-
Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione
dell'interprete
-
1.
Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di
lunga
durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un
termine
che può essere prorogato per giusta causa una sola
volta.
L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il
termine
la traduzione scritta.
per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al
pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma
da
lire centomila a lire un milione.
Titolo
V : NOTIFICAZIONI
Art.
148
-
Organi e forme delle notificazioni -
1.
Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti,
sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne
esercita
le funzioni.
2.
Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le
notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con
l'osservanza
delle norme del presente titolo.
altrimenti.
4.
La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della
cancelleria
ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale
addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la
data
in cui questa è avvenuta.
5.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli
avvisi
che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in
loro
presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta
menzione
nel verbale (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1,
D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Art.
149
-
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -
1.
Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su
richiesta
di parte, che le persone diverse dall'imputato siano
avvisate
o convocate a mezzo del telefono a cura della
cancelleria
o della polizia giudiziaria.
2.
Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono
annotati
il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o
le
mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione,
il
suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della
telefonata.
3.
Alla comunicazione si procede chiamando il numero
telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157
commi
1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal
destinatario
ovvero da persona che conviva anche
temporaneamente
col medesimo.
4.
La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con
effetto
dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa
sia
data immediata conferma al destinatario mediante
telegramma.
5.
Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei
commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto,
mediante
telegramma.
mediante
telegramma.
Art.
150
-
Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -
1.
Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può
prescrivere,
anche di ufficio, con decreto motivato in calce
all'atto,
che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia
eseguita
mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano
la
conoscenza dell'atto.
2.
Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare
l'atto
a conoscenza del destinatario.
Art.
151
-
Notificazioni richieste dal pubblico ministero -
1.
Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso
delle
indagini preliminari sono eseguite dalla polizia
giudiziaria
o dall'ufficio giudiziario.
2.
La consegna di copie dell'atto all'interessato da parte della
segreteria
ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale
addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la
data
in cui questa è avvenuta.
3.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli
avvisi
che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli
interessati
in loro presenza sostituiscono le notificazioni,
purchè
ne sia fatta menzione nel verbale (1).
(1)Comma
così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
articolo.
Art.
152
-
Notificazioni richieste dalle parti private -
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni
richieste
dalle parti private possono essere sostituite dall'invio
di
copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art.
153
-
Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -
1.
Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche
direttamente
dalle parti o dai difensori, mediante consegna di
copia
dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto
annota
sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi
ha
eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2.
Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al
pubblico
ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello
stesso
modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione
dell'atto
sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa
è avvenuta.
Art.
154
-
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile
civile e al civilmente obbligato per la pena
pecuniaria
-
1.
Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite
a
norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i
luoghi
ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante
deposito
dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti
notizia
precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la
persona
offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di
ricevimento
a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio
dello
Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della
raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione
di
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta
inidonea,
la notificazione è eseguita mediante deposito
dell'atto
nella cancelleria.
2.
La notificazione della prima citazione al responsabile civile
e
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è
eseguita
con le forme stabilite per la prima notificazione
all'imputato
non detenuto.
3.
Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone
giuridiche
o di enti privi di personalità giuridica, le
notificazioni
sono eseguite nelle forme stabilite per il processo
civile.
4.
Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla
persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti
in
giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile
civile
e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
se
non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio
domicilio
nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla
cancelleria
del giudice competente. In mancanza di tale
dichiarazione
o elezione o se la stessa è insufficiente o
inidonea,
le notificazioni sono eseguite mediante deposito
nella
cancelleria.
Art.
155
-
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -
1.
Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di
identificarne
alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle
persone
offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può
disporre,
con decreto in calce all'atto da notificare, che la
notificazione
sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel
decreto
sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui
confronti
la notificazione deve essere eseguita nelle forme
ordinarie
e sono indicati i modi che appaiono opportuni per
portare
l'atto a conoscenza degli altri interessati.
comunale
del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un
estratto
è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.
La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale
giudiziario
deposita una copia dell'atto, con la relazione e i
documenti
giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o
segreteria
dell'autorità procedente.
Art.
156
-
Notificazioni all'imputato detenuto -
1.
Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel
luogo
di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
relazione
di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al
direttore
dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si
provvede
quando non è possibile consegnare la copia
direttamente
all'imputato, perchè legittimamente assente. In tal
caso,
dell'avvenuta notificazione il direttore dell'istituto
informa
immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
3.
Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli
istituti
penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4.
Le disposizioni che precedono si applicano anche quando
dagli
atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa
dal
procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o
è
internato in un istituto penitenziario.
internato
possono essere eseguite con le forme dell'articolo
159.
Art.
157
-
Prima notificazione all'imputato non detenuto -
1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima
notificazione
all'imputato non detenuto è eseguita mediante
consegna
di copia alla persona. Se non è possibile consegnare
personalmente
la copia, la notificazione è eseguita nella casa
di
abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita
abitualmente
l'attività lavorativa, mediante consegna a una
persona
che conviva anche temporaneamente o, in mancanza,
al
portiere o a chi ne fa le veci.
2.
Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti,
la
notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha
temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una delle
predette
persone.
3.
Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto
notificato
e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione
decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4.
La copia non può essere consegnata a persona minore degli
anni
quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere
o
di volere.
notificazione
quando la copia è stata consegnata alla persona
offesa
dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non
abbia
avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6.
La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne
fa
le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di
notificazione
è scritta all'esterno del plico stesso.
7.
Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono
idonee
o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente
alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
indicati
nei commi 1 e 2.
8.
Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,
l'atto
è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha
l'abitazione,
o, in mancanza di questa, del comune dove egli
esercita
abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del
deposito
stesso è affisso alla porta della casa di abitazione
dell'imputato
ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente
esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale
giudiziario
dà inoltre comunicazione all'imputato
dell'avvenuto
deposito a mezzo di lettera raccomandata con
avviso
di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal
ricevimento della raccomandata.
Art.
158
-
Prima notificazione all'imputato in servizio militare -
1.
La prima notificazione all'imputato militare in servizio
attivo
il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui
egli
risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla
persona.
Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato
presso
l'ufficio del comandante il quale informa
immediatamente
l'interessato dell'avvenuta notificazione con il
mezzo
più celere.
Art.
159
-
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -
1.
Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dall'articolo
dell'imputato,
particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima
residenza
anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli
abitualmente
esercita la sua attività lavorativa e presso
l'amministrazione
carceraria centrale. Qualora le ricerche non
diano
esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di
irreperibilità
con il quale, dopo aver designato un difensore
all'imputato
che ne sia privo, ordina che la notificazione sia
eseguita
mediante consegna di copia al difensore.
2.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni
effetto.
L'irreperibile è rappresentato dal difensore (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 3, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
160
-
Efficacia del decreto di irreperibilità -
1.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico
ministero
nel corso delle indagini preliminari cessa di avere
efficacia
con la pronuncia del provvedimento che definisce
l'udienza
preliminare ovvero, quando questa manchi, con la
chiusura
delle indagini preliminari.
2.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la
notificazione
degli atti introduttivi dell'udienza preliminare
nonchè
il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal
pubblico
ministero per la notificazione del provvedimento che
dispone
il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia
della
sentenza di primo grado.
3.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo
grado
e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la
pronuncia
della sentenza.
4.
Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da
nuove
ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).
(1)Articolo
così sostituito dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Art.
161
-
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le
notificazioni
-
1.
Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel
primo
atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta
alle
indagini o dell'imputato non detenuto nè internato, lo
invitano
a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157
comma
1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,
avvertendolo
che, nella sua qualità di persona sottoposta alle
indagini
o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni
mutamento
del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza
di
tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o
eleggere
domicilio, le notificazioni verranno eseguite
mediante
consegna al difensore. Della dichiarazione o della
elezione
di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta
menzione
nel verbale.
2.
Fuori del caso previsto dal comma
eleggere
domicilio è formulato con l'informazione di garanzia
o
con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità
giudiziaria.
L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni
mutamento
del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di
mancanza,
di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione
o
della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite
nel
luogo in cui l'atto è stato notificato.
diversa
dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve
essere
dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di
sicurezza,
all'atto della scarcerazione o della dimissione ha
l'obbligo
di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con
atto
ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo
avverte
a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o
l'elezione
nell'apposito registro e trasmette immediatamente il
verbale
all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la
dimissione.
4.
Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del
comma
2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite
mediante
consegna al difensore. Nello stesso modo si procede
quando,
nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione e
l'elezione
di domicilio mancano o sono insufficienti o
inidonee.
Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o
forza
maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di
comunicare
il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si
applicano
le disposizioni degli articoli 157 e 159 (1).
(1)Articolo
così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Art.
162
-
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio
eletto
-
eletto
-
1.
Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro
mutamento
sono comunicati dall'imputato all'autorità che
procede,
con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante
telegramma
o lettera raccomandata con sottoscrizione
autenticata
da un notaio o da persona autorizzata o dal
difensore.
2.
La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del
pretore
del luogo nel quale l'imputato si trova.
3.
Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso
immediatamente
all'autorità giudiziaria che procede.
Analogamente
si provvede in tutti i casi in cui la
comunicazione
è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel
frattempo,
abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4.
Finchè l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il
verbale
o la comunicazione, sono valide le notificazioni
disposte
nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Art.
163
-
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o
eletto
-
1.
Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto
a
norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto
applicabili,
le disposizioni dell'articolo 157.
Art.
164
-
Durata del domicilio dichiarato o eletto -
1.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida
per
ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è
previsto
dagli articoli 156 e 613 comma 2.
Art.
165
-
Notificazioni all'imputato latitante o evaso -
1.
Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite
mediante
consegna di copia al difensore.
2.
Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria
designa
un difensore di ufficio.
dal
difensore.
dal
difensore.
Art.
166
-
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -
1.
Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a
norma
degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato
si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le
notificazioni
si eseguono a norma degli articoli precedenti e
presso
il curatore speciale.
Art.
167
-
Notificazioni ad altri soggetti -
1.
Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli
articoli
precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157
commi
1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti
dall'articolo
149.
Art.
168
-
Relazione di notificazione -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma
giudiziario
che procede alla notificazione scrive, in calce
all'originale
e alla copia notificata, la relazione in cui indica
l'autorità
o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le
generalità
della persona alla quale è stata consegnata la copia,
i
suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da
essa
svolte, il luogo e la data della consegna della copia,
apponendo
la propria sottoscrizione.
2.
Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla
copia
consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per
ciascun
interessato le attestazioni contenute nella copia
notificata.
3.
La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal
giorno
della sua esecuzione.
Art.
169
-
Notificazioni all'imputato all'estero -
1.
Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o
di
dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve
procedere,
il giudice o il pubblico ministero le invia
raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente
raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente
l'indicazione
della autorità che procede, il titolo del reato e la
data
e il luogo in cui è stato commesso nonchè l'invito a
dichiarare
o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se
nel
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata
non
viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio
ovvero
se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le
notificazioni
sono eseguite mediante consegna al difensore.
2.
Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi
trasferita
all'estero succes sivamente al decreto di irreperibilità
emesso
a norma dell'articolo 159 (1).
dell'imputato
straniero quando dagli atti non risulta che egli
conosca
la lingua italiana.
4.
Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si
deve
procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno
notizie
sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il
giudice
o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto
di
irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio
dello
Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni
internazionali.
5.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in
cui
dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.
(1)Comma
così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
170
-
Notificazioni col mezzo della posta -
1.
Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo
degli
uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme
speciali.
2.
È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un
ufficio
postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il
piego.
3.
Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità
del
destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle
notificazioni
nei modi ordinari.
Art.
171
-
Nullità delle notificazioni -
1.
La notificazione è nulla:
a)
se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei
quali
la legge consente la notificazione per estratto;
quali
la legge consente la notificazione per estratto;
b)
se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata
richiedente
ovvero sul destinatario;
c)
se nella relazione della copia notificata manca la
sottoscrizione
di chi l'ha eseguita;
d)
se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve
essere
consegnata la copia;
e)
se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti
dall'articolo
161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata
eseguita
mediante consegna al difensore (1);
f)
se è stata omessa l'affissione o non è stata data la
comunicazione
prescritta dall'articolo 157 comma 8;
g)
se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione
della
persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h)
se non sono state osservate le modalità prescritte dal
giudice
nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è
giunto
a conoscenza del destinatario.
(1)
Lettera modificata dall'art. 7, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Titolo
VI : TERMINI
Art.
172
-
Regole generali -
1.
I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o
ad
anni.
2.
I termini si computano secondo il calendario comune.
3.
Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,
è
prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4.
Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si
computa
l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si
computa
l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5.
Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di
tempo
stabilite per il termine si computano intere e libere.
6.
Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o
compiere
altri atti in un ufficio giudiziario si considera
scaduto
nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio
viene
chiuso al pubblico.
Art.
173
-
Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -
1.
I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza
soltanto
nei casi previsti dalla legge.
2.
I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non
possono
essere prorogati, salvo che la legge disponga
altrimenti.
3.
La parte a favore della quale è stabilito un termine può
chiederne
o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione
ricevuta
nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità
procedente.
Art.
174
-
Prolungamento dei termini di comparizione -
1.
Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il
domicilio
dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori
del
comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente,
il
termine per comparire è prolungato del numero di giorni
necessari
per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni
cinquecento
chilometri di distanza, quando è possibile l'uso
dei
mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento
chilometri
negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo
per
gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto.
In
ogni caso il prolungamento del termine non può essere
superiore
a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il
prolungamento
del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria,
tenendo
conto della distanza e dei mezzi di comunicazione
utilizzabili.
2.
Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di
termine
stabilito per la presentazione di ogni altra persona per
la
quale l'autorità procedente emette ordine o invito.
Art.
175
-
Restituzione nel termine -
1.
Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono
restituiti
nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano
di
non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza
maggiore.
2.
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna,
può essere chiesta la restituzione nel termine per
proporre
impugnazione od opposizione anche dall'imputato
che
provi di non aver avuto effettiva conoscenza del
provvedimento,
sempre che l'impugnazione non sia stata già
proposta
dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa
ovvero,
quando la sentenza contumaciale è stata notificata
mediante
consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli
159,
161 comma 4 e
volontariamente
alla conoscenza degli atti del procedimento.
3.
La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a
pena
di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è
cessato
il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore
ovvero,
nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui
l'imputato
ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La
restituzione
non può essere concessa più di una volta per
ciascuna
parte in ciascun grado del procedimento.
4.
Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede
al
tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio
dell'azione
penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di
condanna,
decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione
o sulla opposizione.
proposizione
della impugnazione o della opposizione può
essere
impugnata solo con la sentenza che decide sulla
impugnazione
o sulla opposizione.
6.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione
nel
termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7.
Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per
proporre
imp ugnazione, il giudice, se occorre, ordina la
scarcerazione
dell'imputato detenuto e adotta tutti i
provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati
dalla
scadenza del termine.
8.
Se la restituzione nel termine è concessa a norma del
comma
2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del
reato,
del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza
contumaciale
o del decreto di condanna e la notificazione alla
parte
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione.
Art.
176
-
Effetti della restituzione nel termine -
1.
Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a
richiesta
di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione
degli
atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2.
Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di
cassazione,
al compimento degli atti di cui è disposta la
rinnovazione
provvede il giudice competente per il merito.
Titolo
VII : NULLITÀ
Art.
177
-
Tassatività -
procedimento
è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Art.
178
-
Nullità di ordine generale -
1.
È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle
disposizioni
concernenti:
a)
le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessari
per costituire i collegi stabilito dalle leggi di
ordinamento
giudiziario;
b)
l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione
penale
e la sua partecipazione al procedimento;
c)
l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e
delle
altre parti private nonchè la citazione in giudizio della
persona
offesa dal reato e del querelante.
Art.
179
-
Nullità assolute -
1.
Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e
grado
del procedimento le nullità previste dall'articolo 178
comma
1 lettera a - , quelle concernenti l'iniziativa del
pubblico
ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle
derivanti
dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza
del
suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2.
Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato
e
grado del procedimento le nullità definite assolute da
specifiche
disposizioni di legge.
Art.
180
-
Regime delle altre nullità di ordine generale -
1.
Salvo quanto dis posto dall'articolo 179, le nullità previste
dall'articolo
178 sono rilevate anche di ufficio, ma non
possono
più essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione
della
sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel
giudizio,
dopo la deliberazione della sentenza del grado
successivo.
Art.
181
-
Nullità relative -
1.
Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179
comma
2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2.
Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e
quelli
compiuti nell'incidente probatorio e le nullità
concernenti
gli atti dell'udienza preliminare devono essere
eccepite
prima che sia pronunciato il provvedimento previsto
dall'articolo
424. Quando manchi l'udienza preliminare, le
nullità
devono essere eccepite entro il termine previsto
dall'articolo
491 comma 1.
3.
Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio
ovvero
gli atti preliminari al dibattimento devono essere
eccepite
entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
Entro
lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della
sentenza
di non luogo a procedere, devono essere riproposte le
nullità
eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che
non
siano state dichiarate dal giudice.
4.
Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite
con
l'impugnazione della relativa sentenza.
Art.
182
-
Deducibilità delle nullità -
1.
Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono
essere
eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa
ovvero
non ha interesse all'osservanza della disposizione
violata.
2.
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere
eccepita
prima del suo compimento ovvero, se ciò non è
possibile,
immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità
deve
essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e
181
commi 2, 3 e 4.
3.
I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a
pena
di decadenza.
Art.
183
-
Sanatorie generali delle nullità -
1.
Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a)
se la parte interessata ha rinunciato espressamente a
eccepirle
ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b)
se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto
omesso
o nullo è preordinato.
Art.
184
-
Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle
notificazioni
-
1.
La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle
relative
comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte
interessata
è comparsa o ha rinunciato a comparire.
2.
La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata
dal
solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un
termine
per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3.
Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al
dibattimento,
il termine non può essere inferiore a quello
previsto
dall'articolo 429.
Art.
185
-
Effetti della dichiarazione di nullità -
1.
La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che
dipendono
da quello dichiarato nullo.
2.
Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la
rinnovazione,
qualora sia necessaria e possibile, ponendo le
spese
a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa
grave.
3.
La dichiarazione di nullità comporta la regressione del
procedimento
allo stato o al grado in cui è stato compiuto
l'atto
nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4.
La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità
concernenti
le prove.
Art.
186
-
Inosservanza di norme tributarie -
1.
Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una
tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende
inammissibile
l'atto nè impedisce il suo compimento, salve le
sanzioni
finanziarie previste dalla legge.