Codice
di Procedura Penale
Libro
primo
Parte
prima
SOGGETTI
Titolo
I : GIUDICE
Capo
I: GIURISDIZIONE
Art.
1
-
Giurisdizione penale -
1.
La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di
ordinamento giudiziario secondo le norme di
questo
codice.
Art.
2
-
Cognizione del giudice -
1.
Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che
sia diversamente stabilito.
2.
La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione
civile, amministrativa o penale non ha
efficacia
vincolante in nessun altro processo.
Art.
3
-
Questioni pregiudiziali -
1.
Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di
famiglia o di cittadinanza, il giudice,
se
la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso,
può sospendere il processo fino al
passaggio
in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2.
La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La
corte decide in camera di consiglio.
3.
La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4.
La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo
stato di famiglia o di cittadinanza ha
efficacia
di giudicato nel procedimento penale.
Capo
II : COMPETENZA
Sezione
I : DISPOSIZIONE GENERALE
Art.
4
-
Regole per la determinazione della competenza -
1.
Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato.
Non
si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, fatta eccezione delle circostanze
aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto
speciale.
Sezione
II : COMPETENZA PER MATERIA
Art.
5
-
Competenza della corte di assise -
1.
La corte di assise è competente:
a)
per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a
ventiquattro
anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti
previsti dall'articolo 630 comma
1
del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
b)
per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602
del codice penale;
c)
per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone,
escluse le ipotesi previste dagli articoli
586,
588 e 593 del codice penale;
d)
per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale
della Costituzione, dalla legge 9 ottobre
1967,
n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali
delitti sia stabilita la pena della reclusione
non
inferiore nel massimo a dieci anni.
Art.
6
-
Competenza del tribunale -
1.
Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza
della corte di assise o del pretore.
2.
Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti
dal capo I del titolo II del libro II del codice
penale,
esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma,
332, 333, 334 e 335 (1).
(1)
Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art.
7
-
Competenza del pretore -
1.
Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena
detentiva non superiore nel massimo a
quattro
anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
2.
Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:
a)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 366 comma 1
del codice penale;
b)
resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del codice penale;
c)
oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2
del codice penale;
d)
violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice
penale;
e)
favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
f
) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre
l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del
codice
penale;
g
) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa
taluno
sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
h)
omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
i)
violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice
penale;
l)-
furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
m)
- truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;
n)
ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Sezione
III : COMPETENZA PER TERRITORIO
Art.
8
-
Regole generali -
1.
La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato
consumato.
2.
Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è
competente il giudice del luogo in cui è
avvenuta
l'azione o l'omissione.
3.
Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha
avuto inizio la consumazione, anche se
dal
fatto è derivata la morte di una o più persone.
4.
Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è
stato compiuto l'ultimo atto diretto a
commettere
il delitto.
Art.
9
-
Regole suppletive -
1.
Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è
competente il giudice dell'ultimo luogo in
cui
è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2.
Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene
successivamente al giudice della residenza,
della
dimora o del domicilio dell'imputato.
3.
Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha
sede
l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la
notizia di reato nel registro previsto
dall'articolo
335.
Art.
10
-
Competenza per reati commessi all'estero -
1.
Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è
determinata successivamente dal luogo della
residenza,
della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel
caso di pluralità di imputati,
procede
il giudice competente per il maggior numero di essi.
2.
Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo
in
cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a
iscrivere la notizia di reato nel registro
previsto
dall'articolo 335.
3.
Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata
a norma degli articoli 8 e 9.
Art.
11
-
Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati -
1.
I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di
persona offesa o danneggiata dal reato,
che
secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un
ufficio giudiziario compreso nel
distretto
in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del
fatto, sono di competenza del
giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto
di corte di appello individuato
dalla
legge, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto
successivamente ad esercitare le sue funzioni. In
tale
ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
distretto individuato dalla legge in
riferimento
alla nuova destinazione del magistrato.
2.
I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di
imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata
dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma
1.
Articolo
così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 250.
Testo
dell'articolo prima della sotituzione apportata dall'art. 3, D.L. 10 maggio
1996, n. 250
1.
I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di
persona offesa o danneggiata dal reato,
che
secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un
ufficio giudiziario compreso nel
distretto
in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento
del fatto, sono di competenza del
giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di
corte di appello più vicino,
salvo
che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad
esercitare le sue funzioni. In tale ultimo
caso
è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più
vicino a quello in cui il magistrato
esercitava
le sue funzioni al momento del fatto.
2.
I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di
imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata
dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma
1.
3.
Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni
dei commi 1 e 2 non si applicano
quando
il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza
(1).
(1)
Con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991,
comma.
Sezione
IV : COMPETENZA PER CONNESSIONE
Art.
12
-
Casi di connessione -
1.
Si ha connessione di procedimenti:
a)
se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro, o se più persone
con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b)
se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione ovvero con più azioni od
omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c)se
dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per
occultare gli altri o in occasione di questi
ovvero
per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l'impunità (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art.
13
-
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali -
1.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice
ordinario e altri a quella della
Corte
costituzionale, è competente per tutti quest'ultima.
2.
Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto
quando il reato comune è più grave
di
quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma
è
del giudice ordinario.
Art.
14
-
Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni -
1.
La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del
fatto erano minorenni e
procedimenti
relativi a imputati maggiorenni.
2.
La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando
l'imputato era minorenne e
procedimenti
per reati commessi quando era maggiorenne.
Art.
15
-
Competenza per materia determinata dalla connessione -
1.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di
assise ed altri a quella del tribunale
o
del pretore, è competente per tutti la corte di assise.
2.
Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a
quella del pretore, è competente
per
tutti il tribunale.
Art.
16
-
Competenza per territorio determinata dalla connessione -
1.
La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più
giudici sono ugualmente competenti
per
materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di
pari gravità, al giudice competente per
il
primo reato.
2.
Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni
sono state commesse in luoghi diversi
e
se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del
luogo in cui si è verificato l'evento.
3.
I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra
contravvenzioni si considera più grave il
reato
per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di
parità dei massimi, la pena più elevata
nel
minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene
conto solo in caso di parità delle pene
detentive.
Capo
III : RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI
Art.
17
-
Riunione di processi -
1.
La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo
giudice può essere disposta quando
non
pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
a)
nei casi previsti dall'articolo 12;
b)
(1)
c)
nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle
altre;
d)
nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce
sulla prova di una altro reato o di una sua
circostanza.
(1)Lettera
soppressa dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art.
18
-
Separazione di processi -
1.
La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione
assolutamente necessaria per
l'accertamento
dei fatti:
a)
se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o
più imputazioni è possibile pervenire
prontamente
alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni
è necessario acquisire ulteriori
informazioni
a norma dell'articolo 422;
b)
se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata
ordinata la sospensione del procedimento;
c
) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità
dell'atto di citazione o della sua notificazione,
per
legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di
citazione;
d
) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per
mancato avviso o per legittimo
impedimento;
e
) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
l'istruzione dibattimentale risulta conclusa,
mentre
nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il
compimento di ulteriori atti che non
consentono
di pervenire prontamente alla decisione.
2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì
disposta, sull'accordo delle parti, qualora il
giudice
la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
Art.
19
-
Provvedimenti sulla riunione e separazione -
1.
La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di
ufficio, sentite le parti.
Capo
IV : PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art.
20
-
Difetto di giurisdizione -
1.
Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado
del procedimento.
2.
Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari,
si applicano le disposizioni previste
dall'articolo
22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e
grado del processo il giudice
pronuncia
sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità
competente.
Art.
21
-
Incompetenza -
comma
3 e dall'articolo 23 comma 2.
preliminare
o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro
quest'ultimo termine deve
essere
riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
comma
2.
Art.
22
-
Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari -
1.
Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia
ordinanza
e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, la
dichiara
con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
giudice competente.
Art.
23
-
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado -
1.
Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene
alla competenza di altro giudice,
dichiara
con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la
trasmissione degli atti al giudice
competente
(1).
2.
Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore,
l'incompetenza è rilevata o eccepita, a
pena
di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice,
se ritiene la propria incompetenza,
provvede
a norma del comma 1.
(1)
nella
parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con
sentenza la propria incompetenza per
materia,
ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico
ministero presso quest'ultimo.
Successivamente
la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n.
nella
parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè
al pubblico ministero presso
quest'ultimo
quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza
per territorio.
Art.
24
-
Decisioni del giudice di appello sulla competenza -
1.
Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado
competente
quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a
norma dell'articolo 23
comma
1 ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi,
l'incompetenza sia stata eccepita a
norma
dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1).
2.
Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti
di decisione inappellabile.
(1)Con
sentenza n. 214 del 5 maggio 1993,
cui
dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per
incompetenza per materia, gli atti siano
trasmessi
al giudice ritenuto competente, anzichè al pubblico ministero presso
quest'ultimo. Successivamente la stessa
Corte,
con sentenza 15 marzo 1996, n.
dispone
che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza
per territorio, gli atti sono
trasmessi
al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Art.
25
-
Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla
competenza -
1.
La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è
vincolante nel corso del processo,
salvo
che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da
cui derivi la modificazione della
giurisdizione
o la competenza di un giudice superiore.
Art.
26
-
Prove acquisite dal giudice incompetente -
2.
Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono
utilizzabili soltanto nell'udienza
preliminare
e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
Art.
27
-
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente -
1.
Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente,
si dichiara incompetente per
qualsiasi
causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di
trasmissione degli atti, il giudice
competente
non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
Capo
V: CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art.
28
-
Casi di conflitto -
1.
Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a)
uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere
cognizione
del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b)
due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere
cognizione del medesimo fatto
attribuito
alla stessa persona.
2.
Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti
dal comma 1. Tuttavia, qualora il
contrasto
sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la
decisione di quest'ultimo.
3.
Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto
positivo fondato su ragioni di competenza per
territorio
determinata dalla connessione.
Art.
29
-
Cessazione del conflitto -
1.
I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di
uno dei giudici che dichiara, anche di
ufficio,
la propria competenza o la propria incompetenza.
Art.
30
-
Proposizione del conflitto -
1.
Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale
rimette alla Corte di cassazione copia
degli
atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei
difensori.
2.
Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei
giudici in conflitto ovvero dalle parti
private.
La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con
dichiarazione scritta e motivata
alla
quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente
alla Corte di cassazione la
denuncia
e la documentazione nonchè copia degli atti necessari alla risoluzione del
conflitto, con l'indicazione delle
parti
e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art.
31
-
Comunicazione al giudice in conflitto -
1.
Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste
dall'articolo 30 ne dà immediata
comunicazione
al giudice in conflitto.
2.
Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti
necessari alla risoluzione del conflitto,
con
l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art.
32
-
Risoluzione del conflitto -
1.
I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di
consiglio secondo le forme previste
dall'articolo
127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che
ritiene necessari.
medesimi
giudici ed è notificato alle parti private.
3.
Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto
da quest'ultimo articolo decorre dalla
comunicazione
effettuata a norma del comma 2.
Capo
VI : CAPACITÀ DEL GIUDICE
Art.
33
-
Capacità del giudice -
1.
Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per
costituire i collegi sono stabiliti dalle
leggi
di ordinamento giudiziario.
2.
Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
destinazione del giudice agli uffici
giudiziari
e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a
sezioni, collegi e g iudici.
Capo
VII: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art.
34
-
Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento -
1.
Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado
del procedimento non può es ercitare
funzioni
di giudice negli altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento o al giudizio per revisione.
2.
Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento
conclusivo dell'udienza preliminare o ha
disposto
il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso
sull'impugnazione avverso la
sentenza
di non luogo a procedere (1).
3.
Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia
giudiziaria o ha prestato ufficio di
difensore,
di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito,
consulente tecnico o ha
proposto
denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a
deliberare l'autorizzazione a procedere
non
può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
(1)Con
sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990,
comma
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio
abbreviato il giudice per le
indagini
preliminari presso
codice;
con successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991
stesso
comma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo
giudizio abbreviato il giudice per
le
indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui
all'art. 409, quinto comma, del medesimo
codice.
Con
sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991,
nella
parte in cui non prevede:
-
che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari presso la pretura che abbia
emesso
l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma dello stesso codice;
-
che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che abbia
emesso
l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;
-
l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini
preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto
di
condanna.
Successivamente,
con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992,
costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza
dibattimentale
del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la
richiesta di applicazione di
pena
concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.
Con
sentenza n. 186 del 22 aprile 1992,
parte
in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari
che abbia rigettato la richiesta di
applicazione
di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
giudizio.
In
seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992,
del
presente comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al
dibattimento del pretore che, prima
dell'apertura
di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il
ritenuto non ricorrere di un
ipotesi
attenuata del reato contestato.
Con
successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993,
del
presente comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare
al giudizio abbreviato del giudice per
le
indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata di cui all'art. 444 dello stesso
codice.
Successivamente
cui
non prevede:
-
l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini
preliminari il quale, per la ritenuta diversità del
fatto,
sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia
rigettato la domanda di oblazione
(sentenza
30 dicembre 1994, n. 453);
-
l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di
precedente dibattimento, riguardante il
medesimo
fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli
atti al pubblico ministero a
norma
dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale (sentenza 30 dicembre
1994, n. 455);
-
che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari che abbia applicato una
misura
cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 15
settembre 1995);
-
l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del
Tribunale del riesame (art. 309, cod.
proc.
pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei
confronti dell'indagato o
dell'imputato
e l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente
del Tribunale dell'appello
avverso
l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato
(art.
310, cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza anzidetta (sentenza
24
aprile 1996, n. 131);
-
che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della
pena su richiesta delle parti il giudice
per
le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare gestionale nonchè
la modifica, la sostituzione o la
revoca
di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di
applicazione, modifica,
sostituzione
o revoca di una misura cautelare personale;
-
che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari che abbia disposto la
modifica,
la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia
rigettato una richiesta di
applicazione,
modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;
-
che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il
giudice che, come componente del
Tribunale
del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare
personale nei confronti
dell'indagato
o dell'imputato nonchè il giudice che, come componente del Tribunale
dell'appello avverso l'ordinanza
che
provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato
o dell'imputato, si sia pronunciato
su
aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio
1996, n. 155) ;
-
che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
che abbia pronunciato o concorso a
pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la
posizione di quello stesso imputato in
ordine
alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (sentenza 2
novembre 1996, n. 371).
Art.
35
-
Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio -
1.
Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o
diverse, giudici che sono tra loro
coniugi,
parenti o affini fino al secondo grado.
Art.
36
-
Astensione -
1.
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a)
se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore
è debitore o creditore di lui, del
coniuge
o dei figli;
b)
se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti
private ovvero se il difensore, procuratore o
curatore
di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c)
se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento
fuori dell'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
d)
se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti
private;
e)
se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato
dal reato o parte privata;
f)
se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di
pubblico ministero;
g)
se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli
articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento
giudiziario;
h)
se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2.
I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b - seconda ipotesi e
lettera e - o derivanti da incompatibilità per
ragioni
di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili
del
matrimonio.
3.
La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del
tribunale che decide con decreto senza
formalità
di procedura.
4.
Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del
tribunale; su quella del presidente del tribunale
decide
il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di
appello decide il presidente della
Corte
di cassazione.
Art.
37
-
Ricusazione -
1.
Il giudice può essere accusato dalle parti:
a)
nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b)
se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha
manifestato indebitamente il proprio
convincimento
sui fatti oggetto dell'imputazione.
2.
Il giudice ricusato non può pronunciare nè concorrere a pronunciare sentenza
fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (1).
(1)
comma
nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione,
fondata sui medesimi motivi, fa
divieto
al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non
sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione.
Art.
38
-
Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione -
1.
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare,
fino a che non siano conclusi gli
accertamenti
relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto
il termine previsto
dall'articolo
491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del
giudice.
2.
Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza
dei termini previsti dal comma 1, la
dichiarazione
può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota
durante l'udienza, la
dichiarazione
di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3.
La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta
con atto scritto ed è presentata,
assieme
ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della
dichiarazione è depositata nella
cancelleria
dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4.
La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può
essere proposta a mezzo del difensore o di
un
procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di
inammissibilità, i motivi della
ricusazione.
Art.
39
-
Concorso di astensione e di ricusazione -
1.
La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il
giudice, anche successivamente ad essa,
dichiara
di astenersi e l'astensione è accolta.
Art.
40
-
Competenza a decidere sulla ricusazione -
1.
Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del
tribunale o della corte di assise o della
corte
di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della
corte di appello decide una sezione
della
corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2.
Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione
della corte, diversa da quella a cui
appartiene
il giudice ricusato.
3.
Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Art.
41
-
Decisione sulla dichiarazione di ricusazione -
1.
Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il
diritto e senza l'osservanza dei termini
o
delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono
manifestamente infondati, la corte o il
tribunale,
senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è
proponibile ricorso per cassazione.
2.
Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte
o il tribunale può disporre, con
ordinanza,
che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti
al compimento degli atti
urgenti.
3.
Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario,
le
opportune informazioni.
notificata
alle parti private.
Art.
42
-
Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o
ricusazione -
1.
Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può
compiere alcun atto del
procedimento.
2.
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione
dichiara se e in quale parte gli atti
compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art.
43
-
Sostituzione del giudice astenuto o ricusato -
1.
Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso
ufficio designato secondo le leggi di
ordinamento
giudiziario.
2.
Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il
tribunale rimette il procedimento al
giudice
ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
Art.
44
-
Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di
ricusazione -
1.
Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di
ricusazione, la parte privata che l'ha
proposta
può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da lire
cinquecentomila
a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Capo
VIII : RIMESSIONE DEL PROCESSO
Art.
45
-
Casi di rimessione -
determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
locali tali da turbare lo
svolgimento
del processo e non altrimenti eliminabili,
generale
presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che
procede o dell'imputato, rimette il
processo
ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Art.
46
-
Richiesta di rimessione -
1.
La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella
cancelleria del giudice ed è notificata entro
sette
giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2.
La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo
procuratore speciale.
3.
Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i
documenti allegati e con eventuali
osservazioni.
Art.
47
-
Effetti della richiesta -
1.
La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può
pronunciare sentenza fino a che non sia
intervenuta
l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).
2.
compimento
degli atti urgenti.
(1)
comma
nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che
non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.
Art.
48
-
Decisione -
1.
opportune
informazioni.
giudice
procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone che l'ordinanza della
Corte
di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata
alle parti private.
3.
Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in
quale parte gli atti già compiuti
conservano
efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi
diritti e facoltà che sarebbero loro
spettati
davanti al giudice originariamente competente.
4.
Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi
con la stessa ordinanza può essere
condannato
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
Art.
49
-
Nuova richiesta di rimessione -
1.
Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero
o l'imputato può chiedere un nuovo
provvedimento
per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si
osservano le
disposizioni
dell'articolo 47.
che
questa sia nuovamente proposta purchè sia fondata su elementi nuovi. La
richiesta dichiarata inammissibile per
altri
motivi può essere sempre riproposta.
Titolo
II : PUBBLICO MINISTERO
Art.
50
-
Azione penale -
1.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i
presupposti per la richiesta di archiviazione.
2.
Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione
a procedere, l'azione penale è esercitata
di
ufficio.
Art.
51
-Uffici
del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale-
1.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a)
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il
tribunale
o presso la pretura;
b)
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la
corte di appello o presso
cassazione.
2.
Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a - sono
esercitate dai magistrati della procura
generale
presso la corte di appello.
3.
Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a
norma
del capo II del titolo I.
3
bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416 bis e 630 del codice
penale,
per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416 bis ovvero al fine di
agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i
delitti previsti dall'articolo 74 del testo
unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le
funzioni indicate nel comma 1
lettera
a - sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito
ha
sede il giudice competente.
3
ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la
corte
di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico
ministero per il dibattimento siano
esercitate
da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art.
52
-
Astensione -
1.
Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono
gravi ragioni di convenienza.
2.
Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici,
il procuratore della Repubblica presso la
pretura,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3.
Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la
pretura, del procuratore della
Repubblica
presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello
decidono, rispettivamente, il
procuratore
della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di
appello e il procuratore
generale
presso
4.
Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato
del pubblico ministero astenuto è
sostituito
con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
Nondimeno, quando viene
accolta
la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la
pretura, del procuratore della
Repubblica
presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può
essere designato alla
sostituzione
altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente
competente determinato a
norma
dell'articolo 11.
Art.
53
-
Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione -
1.
Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con
piena autonomia.
2.
Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave
impedimento, di rilevanti esigenze di
servizio
e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli
altri casi il magistrato può essere
sostituito
solo con il suo consenso.
3.
Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del
magistrato nei casi previsti dall'articolo 36
comma
1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello
designa per l'udienza un magistrato
appartenente
al suo ufficio.
Art.
54
-
Contrasti negativi tra pubblici ministeri -
1.
Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari rit iene che il reato
appartenga alla competenza di un giudice
diverso
da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli
atti all'ufficio del pubblico
ministero
presso il giudice competente.
2.
Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere
l'ufficio che li ha trasmessi, informa il
procuratore
generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso
distretto, il procuratore
generale
presso
ministero
deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3.
Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della
designazione indicate nei commi 1 e 2
possono
essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3
bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
54 bis
-
Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -
1.
Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in
corso indagini preliminari a carico
della
stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede,
informa senza ritardo il pubblico
ministero
di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma
dell'articolo 54 comma 1.
2.
Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire,
informa il procuratore generale presso
la
corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso
cassazione.
Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con
decreto motivato, secondo le
regole
sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere e ne dà comunicazione agli
uffici
interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente
trasmessi gli atti da parte del
diverso
ufficio.
3.
Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal
comma 2, uno degli uffici del pubblico
ministero
provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
4.
Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico
ministero sono comunque utilizzabili nei casi
e
nei modi previsti dalla legge.
5.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto
positivo tra pubblici ministeri (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Titolo
III : POLIZIA GIUDIZIARIA
Art.
55
-
Funzioni della polizia giudiziaria -
1.
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a
conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le
fonti di prova e raccogliere
quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge penale.
2.
Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3.
Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti
di polizia giudiziaria.
Art.
56
-
Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -
1.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione dell'autorità giudiziaria:
a)
dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b)
dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della
Repubblica e composte con personale dei
servizi
di polizia giudiziaria;
c)
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri
organi cui la legge fa obbligo di compiere
indagini
a seguito di una notizia di reato.
Art.
57
-
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
1.
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a)
i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali
l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b)
gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del
corpo
forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l'ordinamento delle
rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
c)
il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'arma dei
carabinieri
o della guardia di finanza.
2.
Sono agenti di polizia giudiziaria:
a)
il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b)
i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3.
Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio
cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni,
le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'articolo 55.
Art.
58
-
Disponibilità della polizia giudiziaria -
1.
Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura
generale presso la corte di appello
dispone
di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2.
Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte
dalla sezione istituita presso la corrispondente
procura
della Repubblica.
avvalersi
di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Art.
59
-
Subordinazione della polizia giudiziaria -
1.
Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli
uffici presso i quali sono istituite.
tribunale
dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui
stesso e dal personale dipendente.
3.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i
compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle
sezioni
non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per
disposizione del magistrato dal quale
dipendono
a norma del comma 1.
Titolo
IV: IMPUTATO
Art.
60
-
Assunzione della qualità di imputato -
1.
Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato
nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio
immediato,
di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo
447 comma 1, nel decreto
di
citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 e nel giudizio
direttissimo.
2.
La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a
che non sia più soggetta a impugnazione
la
sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di
proscioglimento o di condanna o sia
divenuto
esecutivo il decreto penale di condanna.
3.
La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non
luogo a procedere e qualora sia disposta la
revisione
del processo.
Art.
61
-
Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -
1.
I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle
indagini preliminari.
2.
Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato,
salvo che sia diversamente stabilito.
Art.
62
-
Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -
1.
Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla
persona sottoposta alle indagini
non
possono formare oggetto di testimonianza.
Art.
63
-
Dichiarazioni indizianti -
1.
Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non
imputata ovvero una persona non
sottoposta
alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo
carico, l'autorità procedente ne
interrompe
l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte
indagini nei suoi confronti e
la
invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha
rese.
2.
Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di
persona sottoposta alle indagini, le sue
dichiarazioni
non possono essere utilizzate.
Art.
64
-
Regole generali per l'interrogatorio -
1.
La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o
se detenuta per altra causa, interviene
libera
all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di
fuga o di violenze.
2.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche idonei a influire
sulla
libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di
valutare i fatti.
3.
Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che,
salvo quanto disposto dall'articolo 66
comma
Art.
65
-
Interrogatorio nel merito -
attribuito,
le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può
derivarne pregiudizio per le indagini,
gliene
comunica le fonti.
2.
Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e
le pone direttamente domande.
3.
Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel
verbale è fatta anche menzione, quando
occorre,
dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
Art.
66
-
Verifica dell'identità personale dell'imputato -
1.
Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a
dichiarare le proprie generalità e quant'altro
può
valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si
rifiuta di dare le proprie generalità o
le
dà false.
dell'autorità
procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.
3.
Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme
previste dall'articolo 130.
Art.
67
-
Incertezza sull'età dell'imputato -
giudiziaria
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni.
Art.
68
-
Errore sull'identità fisica dell'imputato -
1.
Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore,
pronuncia
sentenza a norma dell'articolo 129.
Art.
69
-
Morte dell'imputato -
1.
Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore,
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
2.
La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e
contro la medesima persona,
qualora
successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente
dichiarata.
Art.
70
-
Accertamenti sulla capacità dell'imputato -
1.
Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere e vi è ragione di
ritenere
che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di
partecipare coscientemente al
processo,
il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia (1).
2.
Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume,
a richiesta del difensore, le prove che
possono
condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo,
ogni altra prova richiesta dalle
parti.
3.
Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la
perizia è disposta dal giudice a richiesta di
parte
con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi
i termini per le indagini
preliminari
e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione
cosciente della persona
sottoposta
alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le
prove nei casi previsti dall'articolo
392.
(1)Con
sentenza n. 340 del 20 luglio 1992,
comma,
limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto".
Art.
71
-
Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -
1.
Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato
mentale dell'imputato è tale da
impedirne
la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza
che questo sia sospeso,
sempre
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere.
2.
Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore
speciale, designando di preferenza
l'eventuale
rappresentante legale.
3.
Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore nonchè il
curatore
speciale nominato all'imputato.
4.
La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei
limiti stabiliti dall'articolo 70
comma
assistere
agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonchè agli atti cui questi ha
facoltà di assistere.
5.
Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 70
comma
3.
6.
Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma
3.
Art.
72
-
Revoca dell'ordinanza di sospensione -
1.
Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del
procedimento, o anche prima quando
ne
ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo
stato di mente dell'imputato. Analogamente
provvede
a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia
ripreso il suo corso.
2.
La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale
dell'imputato ne consente la
cosciente
partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve
essere pronunciata sentenza di
proscioglimento
o di non luogo a procedere.
Art.
73
-
Provvedimenti cautelari -
psichiatrico,
il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per
l'adozione delle misure previste dalle
leggi
sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2.
Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il
ricovero provvisorio dell'imputato in idonea
struttura
del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia
nel momento in cui viene data
esecuzione
al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
3.
Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il
giudice ordina che la misura sia eseguita
nelle
forme previste dall'articolo 286.
4.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede
all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne
ricorrono
le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio
previsto dal comma 2.
Titolo
V: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER
PECUNIARIA
Art.
74
-
Legittimazione all'azione civile -
esercitata
nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai
suoi successori universali, nei
confronti
dell'imputato e del responsabile civile.
Art.
75
-
Rapporti tra azione civile e azione penale -
civile
non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
L'esercizio di tale facoltà comporta
rinuncia
agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del
procedimento civile.
ammessa
la costituzione di parte civile.
3.
Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo
penale
o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino
alla pronuncia della sentenza penale
non
più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (1).
(1)
comma
nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi
applicazione nel caso di accertato
impedimento
fisico permanente che non permette all'imputato di comparire all'udienza, ove
questi non consenta che il
dibattimento
prosegua in sua assenza.
Art.
76
-
Costituzione di parte civile -
parte
civile.
2.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo.
Art.
77
-
Capacità processuale della parte civile -
1.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi
parte civile se non sono rappresentate,
autorizzate
o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2.
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono
ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di
interessi
tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al
giudice di nominare un curatore
speciale.
La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere
rappresentata o assistita ovvero dai suoi
prossimi
congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone
interessate, provvede con decreto, che
è
comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i
provvedimenti per la costituzione della
normale
rappresentanza o assistenza dell'incapace.
minore
può essere esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei
commi precedenti colui al quale spetta
la
rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Art.
78
-
Formalità della costituzione di parte civile -
1.
La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria
del giudice che procede o presentata in
udienza
e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce parte civile e le
generalità
del suo legale rappresentante;
b)
le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile
o le altre indicazioni personali che
valgono
a identificarlo;
c)
il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d)
l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e)
la sottoscrizione del difensore.
2.
Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura
della parte civile, alle altre parti e
produce
effetto per ciascuno di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3.
La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in
udienza
unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
Art.
79
-
Termine per la costituzione di parte civile -
1.
La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e,
successivamente, fino a che non siano
compiuti
gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
2.
Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3.
Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo
468 comma 1, la parte civile non può
avvalersi
della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici.
Art.
80
-
Richiesta di esclusione della parte civile -
1.
Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre
richiesta motivata di esclusione della parte
civile.
2.
Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta
è proposta, a pena di decadenza, non
oltre
il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella
udienza preliminare o nel dibattimento.
3.
Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o
introduttivi dello stesso, la richiesta è
proposta
oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
4.
Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
quando
non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art.
81
-
Esclusione di ufficio della parte civile -
1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice,
qualora accerti che non esistono i
requisiti
per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con
ordinanza.
2.
Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione
è stata rigettata nella udienza
preliminare.
Art.
82
-
Revoca della costituzione di parte civile -
1.
La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del
procedimento con dichiarazione fatta
personalmente
dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto
depositato nella
cancelleria
del giudice e notificato alle altre parti.
2.
La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le
conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se
promuove
l'azione davanti al giudice civile.
3.
Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale
non può conoscere delle spese e
dei
danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al
responsabile civile. L'azione relativa può
essere
proposta davanti al giudice civile.
4.
La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Art.
83
-
Citazione del responsabile civile -
1.
Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e,
nel
caso previsto dall'articolo 77 comma
responsabile
civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia
pronunciata nei suoi confronti
sentenza
di non luogo a procedere.
2.
La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3.
La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
contiene:
a)
le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del
difensore e le generalità del responsabile
civile,
se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente
chiamato a rispondere e le
generalità
del suo legale rappresentante;
b)
l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c)
l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d)
la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4.
Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile
civile, al pubblico ministero e all'imputato.
Nel
caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al
responsabile civile e all'imputato a cura
del
pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è
depositato nella cancelleria del giudice
che
procede.
5.
La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea
indicazione di qualche elemento
essenziale
il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi
diritti nell'udienza preliminare o nel
giudizio.
La nullità della notificazione rende nulla la citazione (1).
6.
La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte
civile è revocata o se è ordinata
l'esclusione
della parte civile.
(1)
comma
nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel
procedimento davanti al pretore il
medesimo
termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice.
Art.
84
-
Costituzione del responsabile civile -
1.
Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado
del processo, anche a mezzo di procuratore
speciale,
con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza.
2.
La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce e le generalità del
suo
legale rappresentante;
b)
il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c)
la sottoscrizione del difensore.
3.
La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in
udienza
unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4.
La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Art.
85
-
Intervento volontario del responsabile civile -
1.
Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero
esercita l'azione civile a norma dell'articolo
77
comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo,
anche a mezzo di procuratore
speciale,
per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti
dall'articolo
484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.
2.
Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
l'intervento avviene dopo la scadenza del
termine
previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi
della facoltà di presentare le liste
dei
testimoni, periti o consulenti tecnici.
3.
Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del
responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto
per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
l'esclusione
della parte civile.
Art.
86
-
Richiesta di esclusione del responsabile civile -
1.
La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal
pubblico
ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2.
La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia
intervenuto volontariamente anche
qualora
gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio
alla sua difesa in relazione a
quanto
previsto dagli articoli 651 e 654.
3.
La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre
il momento degli accertamenti
relativi
alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il
giudice decide senza ritardo con
ordinanza.
Art.
87
-
Esclusione di ufficio del responsabile civile -
1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il g
iudice, qualora accerti che non esistono i
requisiti
per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone
l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2.
Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione
è stata rigettata nella udienza
preliminare.
Art.
88
-
Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile
civile -
restituzioni
e al risarcimento del danno.
restituzioni
e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso
su richiesta della parte civile,
questa
non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3.
Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3.
Art.
89
-
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
1.
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza
preliminare o per il giudizio a richiesta
del
pubblico ministero o dell'imputato.
2.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e
alla costituzione del responsabile civile.
Non
si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Titolo
VI: PERSONA OFFESA DAL REATO
Art.
90
-
Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -
1.
La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa
espressamente riconosciuti dalla legge, in
ogni
stato e grado del procedimento può pres entare memorie e, con esclusione del
giudizio di cassazione, indicare
elementi
di prova.
2.
La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a
mezzo
dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3.
Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i
diritti previsti dalla legge sono
esercitati
dai prossimi congiunti di essa.
Art.
91
-
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato -
1.
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla
commissione del fatto per cui si procede,
sono
state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi
dal reato, possono esercitare, in ogni stato
e
grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa
dal reato.
Art.
92
-
Consenso della persona offesa -
subordinato
al consenso della persona offesa.
2.
Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e
può essere prestato a non più di uno
degli
enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o
associazioni.
3.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal
comma 2.
4.
La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente
nè allo stesso nè ad altro ente o
associazione.
Art.
93
-
Intervento degli enti o delle associazioni -
1.
Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo
un
atto di intervento che contiene a pena di inammis sibilità:
a)
le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla
sede, alle disposizioni che riconoscono
le
finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale
rappresentante;
b)
l'indicazione del procedimento;
c)
il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d)
l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e)
la sottoscrizione del difensore.
2.
Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso
della persona offesa e la procura al
difensore
se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3.
Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle
parti e produce effetto dal giorno
dell'ultima
notificazione.
Art.
94
-
Termine per l'intervento -
1.
Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono
intervenire nel procedimento fino a che
non
siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art.
95
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3,
le parti possono opporsi con
dichiarazione
scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è
notificata al legale rappresentante
dell'ente
o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni
successivi.
2.
Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale,
sull'opposizione provvede il giudice per le
indagini
preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta
prima dell'apertura della
discussione;
se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo
491 comma 1.
3.
I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il
giudice provvede senza ritardo con
ordinanza.
delle
facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza,
l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
Titolo
VII : DIFENSORE
Art.
96
-
Difensore di fiducia -
2.
La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o
trasmessa
con raccomandata.
3.
La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in
custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha
provveduto,
può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art.
97
-
Difensore di ufficio -
2.
Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della
difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei
difensori
e, di intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina
sulla base di turni di reperibilità.
3.
Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere
un atto per il quale è prevista
l'assistenza
del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore
individuato sulla base dei criteri
indicati
nel comma 2.
4.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio
nominato a norma dei commi 2 e 3 non è
stato
reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico
ministero designa come sostituto
altro
difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni
dell'articolo 102.
5.
Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo.
6.
Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore
di fiducia.
Art.
98
-
Patrocinio dei non abbienti -
possono
chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme
della legge sul patrocinio dei
non
abbienti.
Art.
99
-
Estensione al difensore dei diritti dell'imputato -
1.
Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati
personalmente
a quest'ultimo.
relazione
all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art.
100
-
Difensore delle altre parti private -
1.
La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria stanno in giudizio col
ministero
di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
2.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile,
del
decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del
responsabile civile e della persona
civilmente
obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione
della parte è certificata dal
difensore.
3.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del
processo, quando nell'atto non è
espressa
volontà diversa.
4.
Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata,
tutti gli atti del procedimento che dalla
legge
non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che
importino disposizione del
diritto
in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5.
Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore.
Art.
101
-
Difensore della persona offesa -
1.
La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad
essa attribuiti, può nominare un difensore
nelle
forme previste dall'articolo 96 comma 2.
2.
Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a
norma dell'articolo 93 si applicano le
disposizioni
dell'articolo 100.
Art.
102
-
Sostituto del difensore -
1.
Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può
designare un sostituto.
2.
Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
Art.
103
-
Garanzie di libertà del difensore -
1.
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a)
quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
ufficio sono imputati, limitatamente ai fini
dell'accertamento
del reato loro attribuito;
b)
per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o
persone specificamente predeterminate.
2.
Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di
carte o documenti relativi all'oggetto
della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3.
Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità
giudiziaria
a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il
presidente o un consigliere da
questo
delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa
richiesta, è consegnata copia del
provvedimento.
4.
Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovvero, nel
corso
delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto
di autorizzazione del giudice.
5.
Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei
difensori, consulenti tecnici e loro
ausiliari,
nè a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6.
Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra
l'imputato e il proprio difensore in quanto
riconoscibile
dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato
motivo di ritenere che si tratti di
corpo
del reato.
7.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle
ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni
precedenti, non possono
essere
utilizzati.
Art.
104
-
Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare -
misura.
2.
La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo
dopo
l'arresto o il fermo.
3.
Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela, il giudice su
richiesta
del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non
superiore a cinque giorni,
l'esercizio
del diritto di conferire con il difensore (1).
4.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato
dal pubblico ministero fino al momento
in
cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.
(1)Comma
così modificato dall'art.
Art.
105
-
Abbandono e rifiuto della difesa -
1.
Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni
disciplinari relative all'abbandono della
difesa
o al rifiuto della difesa di ufficio.
2.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui
è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3.
Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della
difesa, quando il consiglio dell'ordine li
ritiene
comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei
diritti della difesa è esclusa dal
giudice.
ufficio
e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e
di probità.
associazioni
previste dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione
del procedimento e non
interrompe
l'udienza.
Art.
106
-
Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento -
1.
La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purchè
le diverse posizioni non siano tra loro
incompatibili.
per
rimuoverla.
3.
Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza
provvedendo alle necessarie
sostituzioni
a norma dell'articolo 97.
4.
Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal
pubblico ministero, il giudice, su richiesta di
questo
e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
Art.
107
-
Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore -
1.
Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito
comunicazione all'autorità procedente e
a
chi lo ha nominato.
2.
La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità
procedente.
3.
La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o da un difensore di
ufficio
e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4.
La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art.
108
-
Termine per la difesa -
1.
Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al
nuovo difensore dell'imputato o a
quello
designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di
norma non inferiore a tre giorni, per
prendere
cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.