Codice di Procedura Penale

Libro primo

Parte prima

SOGGETTI

Titolo I : GIUDICE

Capo I: GIURISDIZIONE

Art. 1

- Giurisdizione penale -

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di

questo codice.

Art. 2

- Cognizione del giudice -

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha

efficacia vincolante in nessun altro processo.

Art. 3

- Questioni pregiudiziali -

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice,

se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al

passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha

efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Capo II : COMPETENZA

Sezione I : DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 4

- Regole per la determinazione della competenza -

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze

aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto

speciale.

Sezione II : COMPETENZA PER MATERIA

Art. 5

- Competenza della corte di assise -

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a

ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630 comma

1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli

586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre

1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a dieci anni.

Art. 6

- Competenza del tribunale -

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice

penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335 (1).

(1) Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 7

- Competenza del pretore -

1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a

quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 366 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;

f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del

codice penale;

g ) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa

taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale;

l)- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

m) - truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

Sezione III : COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 8

- Regole generali -

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è

avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se

dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a

commettere il delitto.

Art. 9

- Regole suppletive -

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in

cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza,

della dimora o del domicilio dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha

sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto

dall'articolo 335.

Art. 10

- Competenza per reati commessi all'estero -

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della

residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati,

procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo

in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro

previsto dall'articolo 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

Art. 11

- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati -

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,

che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel

distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del

giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato

dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In

tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in

riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o

danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 250.

Testo dell'articolo prima della sotituzione apportata dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 250

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,

che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel

distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del

giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino,

salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo

caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato

esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o

danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano

quando il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza (1).

(1) Con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma.

Sezione IV : COMPETENZA PER CONNESSIONE

Art. 12

- Casi di connessione -

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone

con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od

omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi

ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità (1).

(1)Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

Art. 13

- Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali -

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della

Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave

di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati

è del giudice ordinario.

Art. 14

- Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni -

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e

procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e

procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Art. 15

- Competenza per materia determinata dalla connessione -

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale

o del pretore, è competente per tutti la corte di assise.

2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente

per tutti il tribunale.

Art. 16

- Competenza per territorio determinata dalla connessione -

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti

per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per

il primo reato.

2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi

e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il

reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata

nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene

detentive.

Capo III : RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI

Art. 17

- Riunione di processi -

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando

non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'articolo 12;

b) (1)

c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di una altro reato o di una sua

circostanza.

(1)Lettera soppressa dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

Art. 18

- Separazione di processi -

1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per

l'accertamento dei fatti:

a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire

prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori

informazioni a norma dell'articolo 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c ) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione,

per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;

d ) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso o per legittimo

impedimento;

e ) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa,

mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non

consentono di pervenire prontamente alla decisione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il

giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Art. 19

- Provvedimenti sulla riunione e separazione -

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Capo IV : PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

Art. 20

- Difetto di giurisdizione -

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice

pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Art. 21

- Incompetenza -

1. L 'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal

comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.

2. L 'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza

preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve

essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

3. L 'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal

comma 2.

Art. 22

- Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari -

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia

ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L 'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la

dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Art. 23

- Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado -

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice,

dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice

competente (1).

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a

pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza,

provvede a norma del comma 1.

(1) La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma

nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per

materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Successivamente la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma

nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso

quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.

Art. 24

- Decisioni del giudice di appello sulla competenza -

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado

competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23

comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a

norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1).

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

(1)Con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in

cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano

trasmessi al giudice ritenuto competente, anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo. Successivamente la stessa

Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui

dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono

trasmessi al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Art. 25

- Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza -

1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo,

salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della

giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Art. 26

- Prove acquisite dal giudice incompetente -

1. L 'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza

preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Art. 27

- Misure cautelari disposte dal giudice incompetente -

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per

qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice

competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

Capo V: CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

Art. 28

- Casi di conflitto -

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere

cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto

attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il

contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per

territorio determinata dalla connessione.

Art. 29

- Cessazione del conflitto -

1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di

ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Art. 30

- Proposizione del conflitto -

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione copia

degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti

private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata

alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la

denuncia e la documentazione nonchè copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle

parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L 'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Art. 31

- Comunicazione al giudice in conflitto -

1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata

comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto,

con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Art. 32

- Risoluzione del conflitto -

1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste

dall'articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L 'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i

medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla

comunicazione effettuata a norma del comma 2.

Capo VI : CAPACITÀ DEL GIUDICE

Art. 33

- Capacità del giudice -

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle

leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici

giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e g iudici.

Capo VII: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Art. 34

- Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento -

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può es ercitare

funzioni di giudice negli altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha

disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la

sentenza di non luogo a procedere (1).

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di

difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha

proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere

non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

(1)Con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo

comma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo

codice; con successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello

stesso comma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo

codice.

Con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma

nella parte in cui non prevede:

- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia

emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma dello stesso codice;

- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia

emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;

- l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto

di condanna.

Successivamente, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza

dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di

pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.

Con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di

applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio.

In seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

del presente comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima

dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un

ipotesi attenuata del reato contestato.

Con successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

del presente comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per

le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso

codice.

Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in

cui non prevede:

- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del

fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione

(sentenza 30 dicembre 1994, n. 453);

- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il

medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a

norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale (sentenza 30 dicembre 1994, n. 455);

- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una

misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 15 settembre 1995);

- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale del riesame (art. 309, cod.

proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti dell'indagato o

dell'imputato e l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello

avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato

(art. 310, cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta (sentenza

24 aprile 1996, n. 131);

- che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice

per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare gestionale nonchè la modifica, la sostituzione o la

revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica,

sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la

modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di

applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

- che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del

Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti

dell'indagato o dell'imputato nonchè il giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza

che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato

su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio 1996, n. 155) ;

- che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a

pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in

ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (sentenza 2 novembre 1996, n. 371).

Art. 35

- Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio -

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro

coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

Art. 36

- Astensione -

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del

coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o

curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni

giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento

giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b - seconda ipotesi e lettera e - o derivanti da incompatibilità per

ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili

del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza

formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del tribunale; su quella del presidente del tribunale

decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della

Corte di cassazione.

Art. 37

- Ricusazione -

1. Il giudice può essere accusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio

convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Il giudice ricusato non può pronunciare nè concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta

l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa

divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che

dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Art. 38

- Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione -

1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli

accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto

dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la

dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la

dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata,

assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella

cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di

un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della

ricusazione.

Art. 39

- Concorso di astensione e di ricusazione -

1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa,

dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

Art. 40

- Competenza a decidere sulla ricusazione -

1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della

corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione

della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui

appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Art. 41

- Decisione sulla dichiarazione di ricusazione -

1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto e senza l'osservanza dei termini

o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte o il

tribunale, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte o il tribunale può disporre, con

ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti

urgenti.

3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario,

le opportune informazioni.

4. L 'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è

notificata alle parti private.

Art. 42

- Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione -

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del

procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti

compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Art. 43

- Sostituzione del giudice astenuto o ricusato -

1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di

ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al

giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

Art. 44

- Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione -

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha

proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire

cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Capo VIII : RIMESSIONE DEL PROCESSO

Art. 45

- Casi di rimessione -

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di

determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo

svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore

generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il

processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

Art. 46

- Richiesta di rimessione -

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro

sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali

osservazioni.

4. L 'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

Art. 47

- Effetti della richiesta -

1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia

intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).

2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il

compimento degli atti urgenti.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che

dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.

Art. 48

- Decisione -

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le

opportune informazioni.

2. L 'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il

giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della

Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti

conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro

spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere

condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Art. 49

- Nuova richiesta di rimessione -

1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo

provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le

disposizioni dell'articolo 47.

2. L 'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce

che questa sia nuovamente proposta purchè sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per

altri motivi può essere sempre riproposta.

Titolo II : PUBBLICO MINISTERO

Art. 50

- Azione penale -

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata

di ufficio.

3. L 'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 51

-Uffici del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale-

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il

tribunale o presso la pretura;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di

cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a - sono esercitate dai magistrati della procura

generale presso la corte di appello.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a

norma del capo II del titolo I.

3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 bis e 630 del codice

penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1

lettera a - sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito

ha sede il giudice competente.

3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la

corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano

esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (1).

(1)Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

Art. 52

- Astensione -

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso la

pretura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della

Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il

procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore

generale presso la Corte di cassazione.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è

sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene

accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della

Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla

sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a

norma dell'articolo 11.

Art. 53

- Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione -

1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di

servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere

sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36

comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato

appartenente al suo ufficio.

Art. 54

- Contrasti negativi tra pubblici ministeri -

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari rit iene che il reato appartenga alla competenza di un giudice

diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico

ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il

procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore

generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico

ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2

possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).

(1)Articolo così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

Art. 54 bis

- Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico

della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico

ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso

la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di

cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le

regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli

uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del

diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico

ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi

e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

Titolo III : POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55

- Funzioni della polizia giudiziaria -

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a

conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere

quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 56

- Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei

servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere

indagini a seguito di una notizia di reato.

Art. 57

- Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali

l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del

corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle

rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei

carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale

qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di

appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive

attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Art. 58

- Disponibilità della polizia giudiziaria -

1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello

dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente

procura della Repubblica.

3. L 'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì

avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

Art. 59

- Subordinazione della polizia giudiziaria -

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L 'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il

tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle

sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale

dipendono a norma del comma 1.

Titolo IV: IMPUTATO

Art. 60

- Assunzione della qualità di imputato -

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio

immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto

di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione

la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia

divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la

revisione del processo.

Art. 61

- Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 62

- Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini

non possono formare oggetto di testimonianza.

Art. 63

- Dichiarazioni indizianti -

1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non

sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne

interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e

la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha

rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue

dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Art. 64

- Regole generali per l'interrogatorio -

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene

libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire

sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66

comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

Art. 65

- Interrogatorio nel merito -

1. L 'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è

attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini,

gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando

occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

Art. 66

- Verifica dell'identità personale dell'imputato -

1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro

può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o

le dà false.

2. L 'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte

dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.

Art. 67

- Incertezza sull'età dell'imputato -

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità

giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Art. 68

- Errore sull'identità fisica dell'imputato -

1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore,

pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

Art. 69

- Morte dell'imputato -

1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il

difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona,

qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

Art. 70

- Accertamenti sulla capacità dell'imputato -

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di

ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al

processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia (1).

2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che

possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle

parti.

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di

parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini

preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona

sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo

392.

(1)Con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma, limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto".

Art. 71

- Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da

impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso,

sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza

l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonchè il

curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70

comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di

assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70

comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Art. 72

- Revoca dell'ordinanza di sospensione -

1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando

ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente

provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la

cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di

proscioglimento o di non luogo a procedere.

Art. 73

- Provvedimenti cautelari -

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio

psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle

leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea

struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data

esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita

nelle forme previste dall'articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne

ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

Titolo V: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA

PECUNIARIA

Art. 74

- Legittimazione all'azione civile -

1. L 'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere

esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei

confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Art. 75

- Rapporti tra azione civile e azione penale -

1. L 'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede

civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta

rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L 'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più

ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo

penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale

non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato

impedimento fisico permanente che non permette all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il

dibattimento prosegua in sua assenza.

Art. 76

- Costituzione di parte civile -

1. L 'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di

parte civile.

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 77

- Capacità processuale della parte civile -

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate,

autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di

interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore

speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi

prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che

è comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della

normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età

minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta

la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

Art. 78

- Formalità della costituzione di parte civile -

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in

udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le

generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che

valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e

produce effetto per ciascuno di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in

udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

Art. 79

- Termine per la costituzione di parte civile -

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano

compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può

avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 80

- Richiesta di esclusione della parte civile -

1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte

civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non

oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è

proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5. L 'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a

quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Art. 81

- Esclusione di ufficio della parte civile -

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i

requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza

preliminare.

Art. 82

- Revoca della costituzione di parte civile -

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta

personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella

cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se

promuove l'azione davanti al giudice civile.

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e

dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può

essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

Art. 83

- Citazione del responsabile civile -

1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e,

nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come

responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti

sentenza di non luogo a procedere.

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile

civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le

generalità del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato.

Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura

del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice

che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento

essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel

giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione (1).

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata

l'esclusione della parte civile.

(1) La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il

medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice.

Art. 84

- Costituzione del responsabile civile -

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore

speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del

suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore.

3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in

udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 85

- Intervento volontario del responsabile civile -

1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo

77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore

speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti

dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del

termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste

dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce

effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

4. L 'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata

l'esclusione della parte civile.

Art. 86

- Richiesta di esclusione del responsabile civile -

1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal

pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche

qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a

quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti

relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con

ordinanza.

Art. 87

- Esclusione di ufficio del responsabile civile -

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il g iudice, qualora accerti che non esistono i

requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza

preliminare.

3. L 'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

Art. 88

- Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile -

1. L 'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle

restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L 'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le

restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile,

questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Art. 89

- Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta

del pubblico ministero o dell'imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile.

Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.

Titolo VI: PERSONA OFFESA DAL REATO

Art. 90

- Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in

ogni stato e grado del procedimento può pres entare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare

elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a

mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono

esercitati dai prossimi congiunti di essa.

Art. 91

- Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato -

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede,

sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato

e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Art. 92

- Consenso della persona offesa -

1. L 'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è

subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno

degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o

associazione.

Art. 93

- Intervento degli enti o delle associazioni -

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l 'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente

un atto di intervento che contiene a pena di inammis sibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono

le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

b) l'indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al

difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno

dell'ultima notificazione.

4. L 'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 94

- Termine per l'intervento -

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che

non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Art. 95

- Provvedimenti del giudice -

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con

dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante

dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le

indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della

discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con

ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e

delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

Titolo VII : DIFENSORE

Art. 96

- Difensore di fiducia -

1. L 'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o

trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha

provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Art. 97

- Difensore di ufficio -

1. L 'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

2. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei

difensori e, di intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista

l'assistenza del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri

indicati nel comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è

stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto

altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Art. 98

- Patrocinio dei non abbienti -

1. L 'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile

possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei

non abbienti.

Art. 99

- Estensione al difensore dei diritti dell'imputato -

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati

personalmente a quest'ultimo.

2. L 'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in

relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Art. 100

- Difensore delle altre parti private -

1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col

ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile,

del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona

civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal

difensore.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è

espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla

legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del

diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

Art. 101

- Difensore della persona offesa -

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore

nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le

disposizioni dell'articolo 100.

Art. 102

- Sostituto del difensore -

1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto.

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.

Art. 103

- Garanzie di libertà del difensore -

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini

dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto

della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità

giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un consigliere da

questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del

provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel

corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro

ausiliari, nè a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto

riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di

corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono

essere utilizzati.

Art. 104

- Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare -

1. L 'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della

misura.

2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito

dopo l'arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su

richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni,

l'esercizio del diritto di conferire con il difensore (1).

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento

in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.

(1)Comma così modificato dall'art. 1, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 105

- Abbandono e rifiuto della difesa -

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della

difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li

ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal

giudice.

4. L 'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di

ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.

5. L 'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle

associazioni previste dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non

interrompe l'udienza.

Art. 106

- Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento -

1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purchè le diverse posizioni non siano tra loro

incompatibili.

2. L 'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine

per rimuoverla.

3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie

sostituzioni a norma dell'articolo 97.

4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di

questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

Art. 107

- Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore -

1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e

a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di

ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

Art. 108

- Termine per la difesa -

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a

quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per

prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.