Codice di Procedura Penale

Libro decimo

Parte seconda

ESECUZIONE

Titolo I: GIUDICATO

Art. 648

- Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali -

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro

le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile

quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello

per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi

è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal

giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che

dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è

inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o

quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

Art. 649

- Divieto di un secondo giudizio -

1. L 'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto

penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto

a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo

viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per

le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2

e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento

penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia

sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere,

enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 650

- Esecutività delle sentenze e dei decreti penali -

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti

penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva

quando non sono più soggette a impugnazione.

Art. 651

- Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio

civile o amministrativo di danno -

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in

seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto

all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità

penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel

giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il

risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato

e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia

intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna

pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga

la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Art. 652

- Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio

civile o amministrativo di danno -

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata

in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto

all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo

ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento

di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel

giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il

risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia

costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte

civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato

abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75

comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile pronunciata a

norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito

abbreviato.

Art. 653

- Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio

disciplinare -

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata

in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio

per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità

quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che

l'imputato non lo ha commesso.

Art. 654

- Efficacia della sentenza penale di condanna o di

assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi -

1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del

responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel

processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o

di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha

efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo,

quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un

interesse legittimo il cui riconoscimento dipende

dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto

del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti

rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile

non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva

controversa.

Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro Decimo: ESECUZIONE

Titolo II: ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

GIURISDIZIONALI

Art. 655

- Funzioni del pubblico ministero -

1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero

presso il giudice indicato nell'articolo 655 cura di ufficio

l'esecuzione dei provvedimenti.

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice

competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il

compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero

di altra sede.

4. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria

l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità

competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando

l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede

quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso

dell'esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta

nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati,

a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al

difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello

designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza

che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.

Art. 656

- Esecuzione delle pene detentive -

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a

pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di

esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne

dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata

all'interessato.

2. Se la pena non è superiore ai sei mesi e non vi è pericolo di

fuga, il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di

esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro

cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine

predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione.

3. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è

comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato

all'interessato.

4. L 'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona

nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e

quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo

del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione.

L'ordine è notificato al difensore del condannato.

5. L 'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le

modalità previste dall'articolo 277.

Art. 657

- Computo della custodia cautelare e delle spese espiate senza

titolo -

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da

eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo

stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso.

Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria

di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata

applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena

detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa

condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa

amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello

stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere

al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di

pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati

per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione

sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può

altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano

computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare

subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il

quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere

notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 658

- Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza -

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza,

diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico

ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette

gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di

sorveglianza competente per i provvedimenti previsti

dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata

l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono

eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso

il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659

comma 2.

Art. 659

- Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza -

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di

sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la

scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura

l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di

esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4.

Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il

giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può

emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a

quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla

confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice

di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero

comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica

sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione,

con il quale dispone la consegna o la liberazione

dell'interessato.

Art. 660

- Esecuzione delle pene pecuniarie -

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi

stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena

pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette

gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la

conversione, il quale provvede previo accertamento

dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso,

della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la

pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di

sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma

dell'articolo 133 ter del codice penale se essa non è stata

disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la

conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla

scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è

disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la

conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del

tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale

l'esecuzione è stata differita.

4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di

sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti

in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende

l'esecuzione.

Art. 661

- Esecuzione delle sanzioni sostitutive -

1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà

controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della

sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza

territorialmente competente che provvede in osservanza delle

leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a

norma dell'articolo 660.

Art. 662

- Esecuzione delle pene accessorie -

1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero,

fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale,

trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della

polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli

altri organi interessati, indicando le pene accessorie da

eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice

penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza

al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene

accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice

penale, per la determinazione della relativa durata si computa la

misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente

disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

Art. 663

- Esecuzione di pene concorrenti -

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più

sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero

determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul

concorso di pene.

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi,

provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato

nell'articolo 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al

condannato e al suo difensore.

Art. 664

- Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie -

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per

condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della

dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta,

sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non

sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice,

su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima

della conclusione della fase del procedimento nella quale sono

stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi

previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo

Stato.

4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni

amministrative accertate nel processo penale, il pubblico

ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva

all'autorità amministrativa competente.

Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro Decimo: ESECUZIONE

Titolo III: ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

GIURISDIZIONALI

GIURISDIZIONALI

Capo I: GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Art. 665

- Giudice competente -

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere

dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha

deliberato.

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato

confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle

misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il

giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di

appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato

dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha

annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è

competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto

contro provvedimento inappellabile ovvero a norma

dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri

casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è

competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da

giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il

provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i

provvedimenti sono emessi dal pretore e da altro giudice

ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo; se sono stati

emessi da giudici ordinari speciali, è competente il giudice

ordinario.

Art. 666

- Procedimento di esecuzione -

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico

ministero, dell'interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto

delle condizioni di legge ovvero costituisce mera

riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui

medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,

sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con

decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni

all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per

cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente

del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che

ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e

ne fa avviso alle part i e ai difensori. L'avviso è comunicato o

notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a

cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate

memorie in cancelleria.

4. L 'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del

difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa

richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o

internato in luogo fuori della circoscrizione del giudice, è

sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di

sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre

la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i

documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre

assumere prove, procede in udienza nel rispetto del

contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o

notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono

proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul

procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di

cassazione.

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno

che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal

comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se

l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio

nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore

competono gli stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a

norma dell'articolo 140 comma 2 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n.

529, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma, nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede

"soltanto" anzichè "di regola".

Art. 667

- Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta -

1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona

arrestata per esecuzione di pena o perchè evasa mentre

scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e

compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a

mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui

confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina

immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta,

ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione

del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a

ulteriori indagini.

ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è

possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e

2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con

decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove

l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha

effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al

quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza

formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e

notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre

opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero,

l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma

dell'articolo 666. L 'opposizione è proposta, a pena di

decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla

notificazione dell'ordinanza.

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati,

l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 28, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 668

- Persona condannata per errore di nome -

1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per

errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla

correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la

persona contro cui si doveva procedere è stata citata come

imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si

provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni

caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è

sospesa.

Art. 669

- Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa

persona -

1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state

pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il

giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò

la condanna meno grave, revocando le altre.

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può

indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato

non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice

dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la

pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di

specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene

sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o

l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della

sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà

controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione

sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della

eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di

sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono

identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita,

l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza

rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti

penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato

giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di

un reato continuato, premessa, ove necessaria, la

determinazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di

proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della

stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato

entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza

che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più

favorevole, revocando le altre.

8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si

tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di

condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione

della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di

condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato

per estinzione del reato verificatosi successivamente alla data

in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si

esegue quest'ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una

sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il

giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in

giudizio o del decreto.

Art. 670

- Questioni sul titolo esecutivo -

1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il

provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata

anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di

irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e

sospende l'esecuzione disponendo, se occorre, la liberazione

dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non

validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine

per l'impugnazione.

2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice

dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta

dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione

competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non

pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o

dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame,

sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata

sospesa.

3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perchè sia dichiarata la

non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque

sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel

termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è

già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice

dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del

provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la

richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta

al giudice nell'impugnazione. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 175 commi 7 e 8.

Art. 671

- Applicazione della disciplina del concorso formale e del

reato continuato -

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili

pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il

condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice

dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso

formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia

stata esclusa dal giudice della cognizione.

2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in

misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna

sentenza o ciascun decreto.

3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la

sospensione condizionale della pena e la non menzione della

condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò

consegue al riconoscimento del concorso formale o della

continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento

conseguente.

Art. 672

- Applicazione dell'amnistia e dell'indulto -

1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice

dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).

2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o

dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di

sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice

dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato

di sorveglianza.

3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di

condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del

condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni

sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia

definitivamente ordinata con il provvedimento che applica

l'amnistia o l'indulto.

4. L 'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il

condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata

l'esecuzione della pena.

5. L 'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di

sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale

fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di

concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza

del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.

L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente

se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle

condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio

è subordinata.

(1) Comma così sostituito dall'art. 29, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Art. 673

- Revoca della sentenza per abolizione del reato -

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma incriminatrice, il giudice

dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto

penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come

reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza

di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione

del reato o per mancanza di imputabilità.

Art. 674

- Revoca di altri provvedimenti -

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della

grazia, o dell'amnis tia o dell'indulto condizionati e della non

menzione della condanna nel certificato del casellario

giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non

sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

Art. 675

- Falsità di documenti -

1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma

dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della

sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo,

ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la

dichiari.

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice

della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante

annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di

ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale

adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il

documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento

rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in

sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva

in deposito, quando la copia è stata chiesta per un legittimo

interesse.

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in

seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione,

rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il

documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario

unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve

rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato,

la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia

quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia

vale come originale per ogni effetto giuridico.

4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il

presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo

verbale.

Art. 676

- Altre competenze -

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine

all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della

pena quando la stessa non consegue alla liberazione

condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in

ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione

delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione

procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose

confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice

dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i

provvedimenti conseguenti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 30, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Capo II: MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Art. 677

- Competenza per territorio -

1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla

magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al

magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto

di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto

della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del

procedimento.

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la

competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene

al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione

sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la

competenza non può essere determinata secondo il criterio

sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di

sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di

condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel

caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al

tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu

pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

Art. 678

- Procedimento di sorveglianza -

1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza,

e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla

rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla

remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del

codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della

semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di

abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere,

procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato,

del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia,

quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una

persona, procedono a norma dell'articolo 667.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a

osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce

la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della

consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al

tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la

corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal

procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede

dell'ufficio di sorveglianza.

Art. 679

- Misure di sicurezza -

1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è

stata, fuori dei casi previsti dall'articolo 312, ordinata con

sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato

di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio,

accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e

adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la

dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede

altresì su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del

suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonchè

sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione

delle misure di sicurezza personali.

Art. 680

- Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di

sicurezza -

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza

concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di

abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere,

possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il

pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il

tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni

contro sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo

a procedere concernenti le disposizioni che riguardano le

misure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma

l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale

disponga altrimenti.

Art. 681

- Provvedimenti relativi alla grazia -

1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica,

è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o

dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un

avvocato o procuratore legale ed è presentata al Ministro di

grazia e giustizia.

2. Se il condannato è detenuto, o internato, la domanda può

essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale,

acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del

procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove

ha sede il giudice indicato nell'articolo 655, la trasmette al

Ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è

detenuto o internato, la domanda può essere presentata al

predetto procuratore generale il quale, acquisite le opportune

informazioni, la trasmette al Ministro con le proprie

osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del

consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di

sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda

o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero

presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione

ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e

adottando i provvedimenti conseguenti.

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a

norma dell'articolo 672 comma 5.

Art. 682

- Liberazione condizionale -

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla

revoca della liberazione condizionale.

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del

ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che

siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile

il provvedimento di rigetto.

Art. 683

- Riabilitazione -

1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato,

decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne

pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone

altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia

stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può

desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo

179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la

documentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona

condotta, essa non può essere riproposta prima che siano

decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il

provvedimento di rigetto.

Art. 684

- Rinvio dell'esecuzione -

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al

differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle

sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà

controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice

penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero

1 - del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e

giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del

detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i

presupposti perchè il tribunale disponga il rinvio, il magistrato

di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione, o,

se la protrazione della detenzione può cagionare grave

pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il

provvedimento conserva effetto fino alla decisione del

tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette

immediatamente gli atti (1).

(1)Con sentenza n. 274 del 31 maggio 1990 la Corte cost. ha

dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui

attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di

sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi

dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale.

Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro Decimo: ESECUZIONE

Titolo IV: CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 685

- Uffici del casellario giudiziale -

1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore

della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva

l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta

l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti

persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il

luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano

nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.

Art. 686

- Iscrizioni nel casellario giudiziale -

1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da

particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi

speciali:

speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti

irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le

quali è ammessa la definizione in via amministrativa o

l'oblazione, ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre

che per le stesse non sia stata concessa la sospensione

condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali

dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che

riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali

della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione

di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a

delinquere;

3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene

accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno

prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per

difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o

dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni

sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato

l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le

revocano;

2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato

fallito;

3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e

quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito (1);

4) i decreti di chiusura di fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla

revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle

misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o

con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono

pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le

sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna

penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu

scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla

detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte

scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale

o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti

che dichiarano o revocano la riabilitazione.

(1) Numero così sostituito dall'art. 31, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 687

- Eliminazione delle iscrizioni -

1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha

notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si

riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla

nascita della persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a

norma dell'articolo 673;

b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere

per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto

o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la

sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non

luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;

c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni

per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia

stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e

175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la

pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini

previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della

misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con

provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa

iscrizione è eliminata.

3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera

b) numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con

sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera

c) quando sono stati annullati con provvedimento

amministrativo o con sentenza passata in giudicato (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 32, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12.

Art. 688

- Certificati del casellario giudiziale -

1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di

ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le

iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale

diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli

enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è

necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in

relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia

penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta

alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e

il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del

giudice procedente, il certificato medesimo concernente la

persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati

dall'articolo 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa

menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non

hanno influenza sul diritto elettorale.

Art. 689

- Certificati richiesti dall'interessato -

1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono

ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la

domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le

iscrizioni esistenti ad eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia

menzione nel certificato a) norma dell'articolo 175 del codice

penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola

ammenda e delle condanne per reati estinti a norma

dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa

speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice

penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente

applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la

riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che

hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni

sostitutive su richiesta dell'imputato;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di

considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata

eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza

conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a

procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera

b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata

revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito

è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni

esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri

1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686

comma 1 lettere b) e c);

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni

indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione

di quelle indicate nei numeri 8 e 9 della lettera a) del presente

comma nonchè i provvedimenti concernenti le pene accessorie

portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è

indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative

alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle

cause indicate nell'articolo 686 comma 3 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 690

- Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati -

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide,

con le forme stabilite dall'articolo 666, il tribunale del luogo

dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.

Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro Decimo: ESECUZIONE

Titolo V: SPESE

Art. 691

- Anticipazione delle spese -

1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato

a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti

private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.

2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si

procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne

impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalla legge e dai

regolamenti.

Art. 692

- Spese della custodia cautelare -

1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato

per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo

carico le spese per il mantenimento durante il periodo di

custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono

detratte le spese relative alla maggiore durata.

3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le

spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della

condanna.

Art. 693

- Provvedimenti in caso d'insolvibilità -

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di

condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato

comunica, per le necessarie informazioni, le generalità

dell'obbligato dichiarato insolvibile all'ufficio provinciale di

polizia tributaria, indicando il titolo e l'ammontare del credito.

2. L 'ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali

condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su

ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la

solvibilità, comunica senza ritardo le informazioni alla

cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero del

credito.

Art. 694

- Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di

inserzione -

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o

periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a

rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a

quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per

l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata

contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo

giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza

penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice

direttore responsabile del giornale o periodico designato deve

eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona

obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione

delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni

sulla tariffa penale.

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per

intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello

stesso formato, corpo e carattere della parte principale del

giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in

un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene

alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con

l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a

favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre

milioni.

Art. 695

- Questioni sulle spese processuali -

1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel

precedente titolo decide il giudice dell'esecuzione, che procede

con le forme indicate nell'articolo 666.

Codice di Procedura Penale

Capo I: ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione I: PROCEDIMENTO

Art. 697

- Estradizione e poteri del Ministro di grazia e giustizia -

1. La consegna a uno Stato estero di una persona per

l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena

detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà

personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di

grazia e giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal

fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in

particolare della data di ricezione delle domande, della gravità

e del luogo di commissione del reato o dei reati, della

nazionalità e della residenza della persona richiesta e della

possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un

altro Stato.

Art. 698

- Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona -

1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico

nè quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il

condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o

discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di

nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni

personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli,

disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano

violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è

prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero,

l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo stato dà

assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria

sia dal Ministero di grazia e giustizia, che tale pena non sarà

inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita (1).

(1) La Corte Costituzionale , con sentenza 27 giugno 1996, n.

223, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente

comma.

Art. 699

- Principio di specialità -

1. La concessione dell'estradizione, l'estensione

dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre

subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore

subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore

alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è

stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la

riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga

sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di

una pena o misura di sicurezza nè assoggettato ad altra misura

restrittiva della libertà personale nè consegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando

l'estradato, avendone avuta la possibilità non ha lasciato il

territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi

quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero,

avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione

dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di

specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

Art. 700

- Documenti a sostegno della domanda -

1. L 'estradizione è consentita soltanto sulla base di una

domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento

restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna

a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è

domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del

luogo di commissione dei fatti stessi e della loro

qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con

l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è

prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal

caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale

pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;

c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a

determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale

è domandata l'estradizione.

Art. 701

- Garanzia giurisdizionale -

1. L 'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero

non può essere concessa senza la decisione favorevole della

corte di appello.

2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello

quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente

all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere

espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione

nel verbale.

3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso

della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte

di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la

residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la

domanda di estradizione perviene al Ministro di grazia e

giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto

provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il

cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto

previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere

determinata nei modi così indicati è competente la corte di

appello di Roma.

Art. 702

- Intervento dello stato richiedente -

1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà

di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e

alla Corte di cassazione facendosi rappresentare da un

avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria

italiana.

Art. 703

- Accertamenti del procuratore generale -

1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di

estradizione, il Ministro di grazia e giustizia la trasmette con i

documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso

la corte di appello competente a norma dell'articolo 701

comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il

procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la

comparizione davanti a sè dell'interessato per provvedere alla

sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso

all'estradizione. L'interessato è avvisato che è assistito da un

difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il

difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli

è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per

mezzo del Ministro di grazia e giustizia, la documentazione e

le informazioni che ritiene necessarie.

4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la

domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di

appello la requisitoria.

appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di

appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La

cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla

persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e

all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali,

entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di

estrarre copia della requisitoria e degli atti nonchè di

esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

Art. 704

- Procedimento davanti alla corte di appello -

1. Scaduto il termine p revisto dall'articolo 703 comma 5, il

presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con

decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi

alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo

difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato

richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità.

Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla

persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima

dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio

sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della

domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e

disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito

il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona

della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello

Stato richiedente.

3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte,

se vi è richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la

custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si

trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e

delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e

cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato

richiedente.

4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte

revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla

restituzione delle cose sequestrate.

Art. 705

- Condizioni per la decisione -

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone

diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza

favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di

colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di

condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona

della quale è domandata l'estradizione, non è in corso

procedimento penale nè è stata pronunciata sentenza

procedimento penale nè è stata pronunciata sentenza

irrevocabile nello Stato.

2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria

dell'estradizione:

a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata,

la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non

assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata

l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi

fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta

agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698

comma 1.

Art. 706

- Ricorso per cassazione -

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere

proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla

persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale

e dal rappresentante dello Stato richiedente.

2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le

disposizioni dell'articolo 704.

Art. 707

- Rinnovo della domanda di estradizione -

1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia

di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore

domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato,

salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano

già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

Art. 708

- Provvedimento di estradizione. Consegna -

1. Il Ministro di grazia e giustizia decide in merito

all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del

verbale che dà atto del consenso all'estradizione ovvero dalla

notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o del

deposito della sentenza della Corte di cassazione.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione

del Ministro, la persona della quale è stata chiesta

del Ministro, la persona della quale è stata chiesta

l'estradizione, se detenuta, è posta in libertà.

3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di

diniego dell'estradizione.

4. Il Ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo

Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo

della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile

procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le

limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini

dell'estradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data

stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello

Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.

6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde

efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non

provvede a prendere in consegna l'estradando; in tale caso

quest'ultimo viene posto in libertà.

Art. 709

- Sospensione della consegna. Consegna temporanea.

Esecuzione all'estero -

1. L 'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando

deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve

scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per

il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di

grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per

il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della

pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato

richiedente della persona da estradare ivi imputata,

concordandone termini è modalità.

2. Il Ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II

del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia

esecuzione nello Stato richiedente.

Art. 710

- Estensione dell'estradizione concessa -

1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo

la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore

alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già

stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere

allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti

a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta

estensione dell'estradizione.

2. La corte di appello procede in assenza della persona

interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se

l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha

consentito all'estensione richiesta.

Art. 711

- Riestradizione -

1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso

in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda

il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un

altro Stato.

Art. 712

- Transito -

1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona

estradata da un altro Stato è autorizzato, su domanda di

quest'ultimo, dal Ministro di grazia e giustizia, salvo che il

transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri

interessi essenziali dello Stato.

2. Il transito non può essere autorizzato:

a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come

reati dalla legge italiana;

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698

comma 1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso

articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la

pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà

eseguita;

c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo

Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al

transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria

dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non

può essere data senza la decisione favorevole della corte di

appello. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la

domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso

la corte d'appello. La corte procede in camera di consiglio in

assenza della persona interessata, applicando le disposizioni

previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le

disposizioni previste dall'articolo 706 comma 1. La

competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di

appello di Roma.

4. L 'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene

per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato.

Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle

della sezione II del presente capo.

Art. 713

- Misure di sicurezza applicate all'estradato -

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al

condannato nello Stato, che successivamente venga estradato,

sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel

territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della

pericolosità sociale.

Sezione II: MISURE CAUTELARI

Art. 714

- Misure coercitive e sequestro -

1. In ogni tempo la persona della quale è domandata

l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro di

grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni

tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro di grazia e

giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose

pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo

I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione

di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III

del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure

coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di

garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione

non si sottragga all'eventuale consegna.

3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque

essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non

sussistono le condizioni per una sentenza favorevole

all'estradizione.

4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro

esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello

abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione

ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza,

un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento

davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore

generale, detti termini possono essere prorogati, anche più

volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre

mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di

particolare complessità (1).

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti

appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento

davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima.

davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima.

(1) Comma così sostituito dall'art. 35, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Art. 715

- Applicazione provvisoria di misure cautelari -

1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del

Ministro di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre,

in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la

domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta se:

a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona

è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà

personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che

intende presentare domanda di estradizione;

b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la

specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta

identificazione della persona;

c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine,

alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza,

la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del

distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la

competenza non può essere determinata nei modi così indicati,

è competente la corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del

corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5. Il Ministro di grazia e giustizia dà immediata

comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in v ia

provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni

dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministro

degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di

estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.

Art. 716

- Arresto da parte della polizia giudiziaria -

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere

all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata

presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le

condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede

altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al

altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al

reato.

2. L 'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa

immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più

presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato

a disposizione del presidente della corte di appello nel cui

distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del

relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il

presidente della corte di appello entro novantasei ore

dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo

l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti

dati informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia.

4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro di grazia e

giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni

dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

Art. 717

- Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

-

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma

degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di

appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla

esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista

dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona e

ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone

menzione nel verbale.

2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma

1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a

nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale

nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97

comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno

ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti

adempimenti e ha diritto di assistervi.

Art. 718

- Revoca e sostituzione delle misure -

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli

articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla

corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla

Corte di cassazione, dalla corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e

giustizia ne fa richiesta.

giustizia ne fa richiesta.

Art. 719

- Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure

cautelari -

1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte

di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e

notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale

presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo

difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per

violazione di legge.

Capo II: ESTRADIZIONE DALL'ESTERO

Art. 720

- Domanda di estradizione -

1. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a

uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un

condannato nei cui confronti debba essere eseguito un

provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il

procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto

si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa

richiesta al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli

atti e i documenti necessari.

2. L 'estradizione può essere domandata di propria iniziativa

dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il Ministro di grazia e giustizia può decidere di non

presentare la domanda di estradizione o di differirne la

presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria

richiedente.

4. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in

ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste

dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purchè non

contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento

giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto

delle condizioni accettate.

5. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di

estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del

condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

Art. 721

- Principio di specialità -

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione

della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di

sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della

libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso

da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che

vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato,

avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio

dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva

liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto

volontariamente ritorno.

Art. 722

- Custodia cautelare all'estero -

1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una

domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai

soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303

comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4

(1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Titolo III: ROGATORIE INTERNAZIONALI

Capo I: ROGATORIE DALL'ESTERO

Art. 723

- Poteri del Ministro di grazia e giustizia -

1. Il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla

rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni,

notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo

che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la

sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il Ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta

evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla

legge o sono contrari ai principi fondamentali

dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì

corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per

ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al

sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle

condizioni personali o sociali possano influire negativamente

sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che

l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla

rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un

testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità

giudiziaria straniera, il Ministro di grazia e giustizia non dà

corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre

idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

4. Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria

quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di

reciprocità.

Art. 724

- Procedimento in sede giurisdizionale -

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, non si può dare

esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa

decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui

deve procedersi agli atti richiesti.

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di

grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di

appello.

3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà

comunicazione al procuratore generale.

4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L 'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a

principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto

come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato

abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni

relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla

lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o

sociali possono influire sullo svolgimento o sull'esito del

processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente

espresso il suo consenso alla rogatoria.

Art. 725

- Esecuzione delle rogatorie -

1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega

uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini

preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme

di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente

richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano

contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 726

- Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera -

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel

territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria

straniere, è trasmessa al procuratore della Repubblica del

luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la

notificazione a norma dell'articolo 167.

Capo II: ROGATORIE ALL'ESTERO

Art. 727

- Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere -

1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico

ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle

autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per

attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro

di grazia e giustizia, il quale provvede all'inoltro per via

diplomatica.

2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla

ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa,

qualora ritenga che possono essere compromessi la sicurezza o

altri interessi dello Stato.

3. Il Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la

data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della

rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro

trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto

previsto dal comma 2, l 'autorità giudiziaria può provvedere

all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano,

informandone il Ministro di grazia e giustizia.

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria

a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta

dal Ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione

della disposizione del comma 2 sino al momento della

trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o

consolare, all'autorità straniera.

Art. 728

- Immunità temporanea della persona citata -

1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un

testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità

giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non

può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in

può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in

esecuzione di un pena o di una misura di sicurezza nè

assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale

per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L 'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il

testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità,

non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni

dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta

dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto

volontariamente ritorno.

Art. 729

- Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria -

1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla

utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è

vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

Titolo IV: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI

STRANIEREESECUZIONE ALL'ESTERO DI

SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo I: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI

STRANIERE

Art. 730

- Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli

effetti previsti dal codice penale -

1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza

penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero

nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi

residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a

procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al

procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto

della quale ha sede l'ufficio del casellario giudiziario

competente ai fini dell'iscrizione, una copia della sentenza,

unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi

siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del

caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata

nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.

2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento

alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12

comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il

relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A

tale scopo, anche per mezzo del Ministro di grazia e giustizia,

può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni

che ritiene opportune.

che ritiene opportune.

3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione

degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

Art. 731

- Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di

accordi internazionali -

1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un

accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una

sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa

devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il

riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale

presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede

l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una

copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua

italiana, con gli atti che vi sono allegati, e con la

documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette

inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte

dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente

all'esecuzione.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con

richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti,

richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti

previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice

penale.

Art. 732

- Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli

effetti civili -

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni

penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o

il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può

domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di

appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario

competente ai fini dell'iscrizione.

Art. 733

- Presupposti del riconoscimento -

1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello

Stato in cui è stata pronunciata;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi

fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice

indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato

a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero

non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una

lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni

relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla

lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o

sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del

processo;

e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è

previsto come reato dalla legge italiana;

f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata

pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in

corso nello Stato procedimento penale.

Art. 734

- Deliberazione della corte di appello -

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento,

osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza,

nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne

conseguono.

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del

procuratore generale presso la corte di appello e

dell'interessato.

Art. 735

- Determinazione della pena e ordine di confisca -

1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai

fini dell'esecuzione di un sentenza straniera, determina la pena

che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza

straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla

legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve

corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza

straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo

eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla

legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza

straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite

massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.

Quando la quantità della pena non è stabilità nella sentenza

straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati

negli articoli 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.

3. In nessun caso la pena così determinata può essere più

grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza

l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la

corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la

sospensione condizionale della pena a norma del codice

penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto

condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la

liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel

determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non

può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo

stabilito nei provvedimenti stranieri.

5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito

nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire

italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è

deliberato.

6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini

dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa

sentenza di riconoscimento.

Art. 736

- Misure coercitive -

1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello

competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai

fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà

personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del

condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo

I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione

di quelle dell'articolo 273.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e

comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura

coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si

applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.

4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo,

è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei

mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza

di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione

contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta

sentenza irrevocabile di riconoscimento.

5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono

disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è notificata,

dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona

interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso

interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso

per cassazione per violazione di legge.

Art. 737

- Sequestro -

1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello

competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai

fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro

delle cose assoggettabili a confisca.

2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa

ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte

del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il

sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per

violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha

effetto sospensivo.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che

regolano il sequestro preventivo.

Art. 738

- Esecuzione conseguente al riconoscimento -

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della

sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al

riconoscimento sono eseguite secondo le legge italiana. La

pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini

dell'esecuzione.

2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale

presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha

pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale

ordinario.

Art. 739

- Divieto di estradizione e di nuovo procedimento -

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della

sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una

confisca, il condannato non può essere estradato nè sottoposto

di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto,

neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo,

per il grado o per le circostanze.

Art. 740

- Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose

confiscate -

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è

versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato

di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle

medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore

dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono

invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata

pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo

Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla

devoluzione allo Stato italiano.

Art. 741

- Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni

civili di sentenze penali straniere -

1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e

con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere

dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale

straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del

danno.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha

interesse alla corte di appello nel distretto della quale le

disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero

essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli

733 e 734.

Capo II: ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE

PENALI ITALIANE

Art. 742

- Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti

dell'esecuzione all'estero -

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709

comma 2, il Ministro di grazia e giustizia domanda

l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi

acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

2. L 'esecuzione all'estero di un sentenza penale di condanna a

pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o

concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze,

ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello

Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3. L 'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a

pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se

non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il

condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e

l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

Art. 743

- Deliberazione della corte di appello -

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di

condanna a pena restrittiva della libertà personale non è

ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di

appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale

scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al

procuratore generale affinchè promuova il procedimento

davanti alla corte di appello.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste

dall'articolo 127.

3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso

deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se

il condannato si trova all'estero, il consenso può essere

prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti

all'autorità giudiziaria dello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del

procuratore generale presso la corte di appello e

dell'interessato.

Art. 744

- Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero -

1. In nessun caso il Ministro di grazia e giustizia può

domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di

condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha

motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti

persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione,

di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di

condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti

crudeli, disumani o degradanti.

Art. 745

- Richiesta di misure cautelari all'estero -

1. Se è domandata l'esecuzione di un pena restrittiva della

libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro

di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.

2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro ha

facoltà di richiedere il sequestro.

facoltà di richiedere il sequestro.

Art. 746

- Effetti sull'esecuzione nello Stato -

1. L 'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento

in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la

durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando,

secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente

espiata.