Codice
di Procedura Penale
Libro
decimo
Parte
seconda
ESECUZIONE
Titolo
I: GIUDICATO
Art.
648
-
Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali -
1.
Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro
le
quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2.
Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile
quando
è inutilmente decorso il termine per proporla o quello
per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi
è
stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal
giorno
in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che
dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3.
Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è
inutilmente
decorso il termine per proporre opposizione o
quello
per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Art.
649
-
Divieto di un secondo giudizio -
penale
divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto
a
procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo
viene
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per
le
circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2
e
345.
2.
Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento
penale,
il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia
sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere,
enunciandone
la causa nel dispositivo.
Art.
650
-
Esecutività delle sentenze e dei decreti penali -
1.
Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti
penali
hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2.
Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva
quando
non sono più soggette a impugnazione.
Art.
651
-
Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio
civile
o amministrativo di danno -
1.
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto
all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel
giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento
del danno promosso nei confronti del condannato
e
del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia
intervenuto
nel processo penale.
2.
La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata
a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga
la
parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Art.
652
-
Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio
civile
o amministrativo di danno -
1.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata
in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all'accertamento
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha
commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento
di
un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel
giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento
del danno promosso dal danneggiato che si sia
costituito
o sia stato posto in condizione di costituirsi parte
civile
nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato
abbia
esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75
comma
2.
2.
La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile pronunciata a
norma
dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito
abbreviato.
Art.
653
-
Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio
disciplinare
-
1.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata
in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio
per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che
l'imputato
non lo ha commesso.
Art.
654
-
Efficacia della sentenza penale di condanna o di
assoluzione
in altri giudizi civili o amministrativi -
1.
Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del
responsabile
civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel
processo
penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o
di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha
efficacia
di giudicato nel giudizio civile o amministrativo,
quando
in questo si controverte intorno a un diritto o a un
interesse
legittimo il cui riconoscimento dipende
dall'accertamento
degli stessi fatti materiali che furono oggetto
del
giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti
rilevanti
ai fini della decisione penale e purchè la legge civile
non
ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa.
Codice
di Procedura Penale
PARTE
SECONDA
Libro
Decimo: ESECUZIONE
Titolo
II: ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI
Art.
655
-
Funzioni del pubblico ministero -
1.
Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero
presso
il giudice indicato nell'articolo 655 cura di ufficio
l'esecuzione
dei provvedimenti.
2.
Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice
competente
e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3.
Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il
compimento
di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero
di
altra sede.
4.
Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria
l'autorizzazione,
il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità
competente;
l'esecuzione è sospesa fino a quando
l'autorizzazione
non è concessa. Allo stesso modo si procede
quando
la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso
dell'esecuzione.
5.
I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta
nel
presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati,
a
pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al
difensore
nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello
designato
dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza
che
ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.
Art.
656
-
Esecuzione delle pene detentive -
1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a
pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione
con il quale, se il condannato non è detenuto, ne
dispone
la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata
all'interessato.
2.
Se la pena non è superiore ai sei mesi e non vi è pericolo di
fuga,
il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di
esecuzione
con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro
cinque
giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine
predetto,
il pubblico ministero dispone la carcerazione.
3.
Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è
comunicato
al Ministro di grazia e giustizia e notificato
all'interessato.
nei
cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e
quanto
altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo
del
provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione.
L'ordine
è notificato al difensore del condannato.
modalità
previste dall'articolo 277.
Art.
657
-
Computo della custodia cautelare e delle spese espiate senza
titolo
-
1.
Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da
eseguire,
computa il periodo di custodia cautelare subita per lo
stesso
o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso.
Allo
stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria
di
una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata
applicata
definitivamente.
2.
Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena
detentiva
espiata per un reato diverso, quando la relativa
condanna
è stata revocata, quando per il reato è stata concessa
amnistia
o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello
stesso.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere
al
pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di
pena
detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati
per
la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione
sostitutiva
da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può
altresì
chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano
computate
nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
subita
o le pene espiate dopo la commissione del reato per il
quale
deve essere determinata la pena da eseguire.
5.
Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere
notificato
al condannato e al suo difensore.
Art.
658
-
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza -
1.
Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza,
diversa
dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico
ministero
presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette
gli
atti al pubblico ministero presso il magistrato di
sorveglianza
competente per i provvedimenti previsti
dall'articolo
679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata
l'applicazione
provvisoria a norma dell'articolo 312 sono
eseguite
dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso
il
provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659
comma
2.
Art.
659
-
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza -
1.
Quando a seguito di un provvedimento del giudice di
sorveglianza
deve essere disposta la carcerazione o la
scarcerazione
del condannato, il pubblico ministero che cura
l'esecuzione
della sentenza di condanna emette ordine di
esecuzione
con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4.
Tuttavia,
nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il
giudice
di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può
emettere
ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a
quando
non provvede il pubblico ministero competente.
2.
I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla
confisca
sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice
di
sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero
comunica
in copia il provvedimento all'autorità di pubblica
sicurezza
e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione,
con
il quale dispone la consegna o la liberazione
dell'interessato.
Art.
660
-
Esecuzione delle pene pecuniarie -
1.
Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi
stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti.
2.
Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena
pecuniaria
o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette
gli
atti al magistrato di sorveglianza competente per la
conversione,
il quale provvede previo accertamento
dell'effettiva
insolvibilità del condannato e, se ne è il caso,
della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la
pena
è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
sorveglianza
può disporre la rateizzazione della pena a norma
dell'articolo
133 ter del codice penale se essa non è stata
disposta
con la sentenza di condanna ovvero può differire la
conversione
per un tempo non superiore a sei mesi. Alla
scadenza
del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è
disposto
un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la
conversione.
Ai fini della estinzione della pena per decorso del
tempo,
non si tiene conto del periodo durante il quale
l'esecuzione
è stata differita.
4.
Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di
sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti
in
osservanza delle norme vigenti.
5.
Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende
l'esecuzione.
Art.
661
-
Esecuzione delle sanzioni sostitutive -
1.
Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata,
il pubblico ministero trasmette l'estratto della
sentenza
di condanna al magistrato di sorveglianza
territorialmente
competente che provvede in osservanza delle
leggi
vigenti.
2.
La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a
norma
dell'articolo 660.
Art.
662
-
Esecuzione delle pene accessorie -
1.
Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero,
fuori
dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale,
trasmette
l'estratto della sentenza di condanna agli organi della
polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli
altri
organi interessati, indicando le pene accessorie da
eseguire.
Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice
penale,
il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza
al
giudice civile competente.
2.
Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene
accessorie
previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice
penale,
per la determinazione della relativa durata si computa la
misura
interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente
disposta
a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art.
663
-
Esecuzione di pene concorrenti -
1.
Quando la stessa persona è stata condannata con più
sentenze
o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero
determina
la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul
concorso
di pene.
2.
Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi,
provvede
il pubblico ministero presso il giudice indicato
nell'articolo
665 comma 4.
3.
Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al
condannato
e al suo difensore.
Art.
664
-
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie -
1.
Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per
condanna
alla perdita della cauzione o in conseguenza della
dichiarazione
di inammissibilità o di rigetto di una richiesta,
sono
devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non
sia
espressamente stabilito.
2.
I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice,
su
richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima
della
conclusione della fase del procedimento nella quale sono
stati
adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3.
I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi
previsti
per il recupero delle spese processuali anticipate dallo
Stato.
4.
Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni
amministrative
accertate nel processo penale, il pubblico
ministero
trasmette l'estratto della sentenza esecutiva
all'autorità
amministrativa competente.
Codice
di Procedura Penale
PARTE
SECONDA
Libro
Decimo: ESECUZIONE
Titolo
III: ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
GIURISDIZIONALI
GIURISDIZIONALI
Capo
I: GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Art.
665
-
Giudice competente -
1.
Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione
di un provvedimento è il giudice che lo ha
deliberato.
2.
Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato
confermato
o riformato soltanto in relazione alla pena, alle
misure
di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il
giudice
di primo grado; altrimenti è competente il giudice di
appello.
3.
Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato
dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando
annullato
senza rinvio il provvedimento impugnato, è
competente
il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto
contro
provvedimento inappellabile ovvero a norma
dell'articolo
569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri
casi.
Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è
competente
il giudice di rinvio.
4.
Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da
giudici
diversi, è competente il giudice che ha emesso il
provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i
provvedimenti
sono emessi dal pretore e da altro giudice
ordinario,
è competente in ogni caso quest'ultimo; se sono stati
emessi
da giudici ordinari speciali, è competente il giudice
ordinario.
Art.
666
-
Procedimento di esecuzione -
1.
Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico
ministero,
dell'interessato o del difensore.
2.
Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto
delle
condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione
di una richiesta già rigettata, basata sui
medesimi
elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito
il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con
decreto
motivato, che è notificato entro cinque giorni
all'interessato.
Contro il decreto può essere proposto ricorso per
cassazione.
3.
Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente
del
collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che
ne
sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e
ne
fa avviso alle part i e ai difensori. L'avviso è comunicato o
notificato
almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a
cinque
giorni prima dell'udienza possono essere depositate
memorie
in cancelleria.
difensore
e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa
richiesta
è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o
internato
in luogo fuori della circoscrizione del giudice, è
sentito
prima del giorno dell'udienza dal magistrato di
sorveglianza
del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre
la
traduzione.
5.
Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i
documenti
e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre
assumere
prove, procede in udienza nel rispetto del
contraddittorio.
6.
Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o
notificata
senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono
proporre
ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto
applicabili,
le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul
procedimento
in camera di consiglio davanti alla Corte di
cassazione.
7.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno
che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
8.
Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal
comma
3 è notificato anche al tutore o al curatore; se
l'interessato
ne è privo, il giudice o il presidente del collegio
nomina
un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore
competono
gli stessi diritti dell'interessato.
9.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a
norma
dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)
comma,
nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede
"soltanto"
anzichè "di regola".
Art.
667
-
Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta -
1.
Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona
arrestata
per esecuzione di pena o perchè evasa mentre
scontava
una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e
compie
ogni indagine utile alla sua identificazione anche a
mezzo
della polizia giudiziaria.
2.
Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui
confronti
deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente
la liberazione. Se l'identità rimane incerta,
ordina
la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione
del
detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a
ulteriori
indagini.
ulteriori
indagini.
3.
Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è
possibile
provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e
2,
la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con
decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove
l'arrestato
si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha
effetto
fino a quando non provvede il giudice competente, al
quale
gli atti sono immediatamente trasmessi.
4.
Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza
formalità
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e
notificata
all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre
opposizione
davanti allo stesso giudice il pubblico ministero,
l'interessato
e il difensore; in tal caso si procede a norma
dell'articolo
decadenza,
entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione
dell'ordinanza.
5.
Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati,
l'ordinanza
è comunicata all'autorità giudiziaria procedente (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 28, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
668
-
Persona condannata per errore di nome -
1.
Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per
errore
di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla
correzione
nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la
persona
contro cui si doveva procedere è stata citata come
imputato
anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si
provvede
a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni
caso
l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è
sospesa.
Art.
669
-
Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa
persona
-
1.
Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state
pronunciate
contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice
ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò
la
condanna meno grave, revocando le altre.
2.
Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può
indicare
la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato
non
si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice
dell'esecuzione,
si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3.
Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la
pena
pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di
specie
diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene
sono
di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o
l'ammenda.
Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della
sanzione
sostitutiva della semidetenzione o della libertà
controllata,
si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione
sostitutiva
e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.
4.
Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della
eventuale
applicazione di pene accessorie o di misure di
sicurezza
e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono
identiche,
si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
5.
Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita,
l'esecuzione
si considera come conseguente alla sentenza
rimasta
in vigore.
6.
Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti
penali
o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato
giudicato
in concorso formale con altri fatti o quale episodio di
un
reato continuato, premessa, ove necessaria, la
determinazione
della pena corrispondente.
7.
Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di
proscioglimento
sono state pronunciate nei confronti della
stessa
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato
entro
il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza
che
deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più
favorevole,
revocando le altre.
8.
Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si
tratta
di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di
condanna
o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione
della
sentenza di proscioglimento revocando la decisione di
condanna.
Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato
per
estinzione del reato verificatosi successivamente alla data
in
cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si
esegue
quest'ultima.
9.
Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una
sentenza
pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il
giudice
ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in
giudizio
o del decreto.
Art.
670
-
Questioni sul titolo esecutivo -
1.
Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il
provvedimento
manca o non è divenuto esecutivo, valutata
anche
nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di
irreperibilità
del condannato, lo dichiara con ordinanza e
sospende
l'esecuzione disponendo, se occorre, la liberazione
dell'interessato
e la rinnovazione della notificazione non
validamente
eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine
per
l'impugnazione.
2.
Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice
dell'esecuzione,
dopo aver provveduto sulla richiesta
dell'interessato,
trasmette gli atti al giudice di cognizione
competente.
La decisione del giudice dell'esecuzione non
pregiudica
quella del giudice dell'impugnazione o
dell'opposizione,
il quale, se ritiene ammissibile il gravame,
sospende
con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata
sospesa.
3.
Se l'interessato, nel proporre richiesta perchè sia dichiarata la
non
esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque
sussistono
i presupposti e le condizioni per la restituzione nel
termine
a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è
già
stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice
dell'esecuzione,
se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento,
decide sulla restituzione. In tal caso, la
richiesta
di restituzione nel termine non può essere riproposta
al
giudice nell'impugnazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo
175 commi 7 e 8.
Art.
671
-
Applicazione della disciplina del concorso formale e del
reato
continuato -
1.
Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili
pronunciati
in procedimenti distinti contro la stessa persona, il
condannato
o il pubblico ministero possono chiedere al giudice
dell'esecuzione
l'applicazione della disciplina del concorso
formale
o del reato continuato, sempre che la stessa non sia
stata
esclusa dal giudice della cognizione.
2.
Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in
misura
non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna
sentenza
o ciascun decreto.
3.
Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la
sospensione
condizionale della pena e la non menzione della
condanna
nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò
consegue
al riconoscimento del concorso formale o della
continuazione.
Adotta infine ogni altro provvedimento
conseguente.
Art.
672
-
Applicazione dell'amnistia e dell'indulto -
1.
Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice
dell'esecuzione
procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).
2.
Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o
dell'indulto,
occorre applicare o modificare una misura di
sicurezza
a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice
dell'esecuzione
dispone la trasmissione degli atti al magistrato
di
sorveglianza.
3.
Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di
condanna
può disporre provvisoriamente la liberazione del
condannato
detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni
sostitutive
e delle misure alternative, prima che essa sia
definitivamente
ordinata con il provvedimento che applica
l'amnistia
o l'indulto.
condannato
ne faccia richiesta, anche se è terminata
l'esecuzione
della pena.
sospendere
l'esecuzione della sentenza o del decreto penale
fino
alla scadenza del termine stabilito nel decreto di
concessione
o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza
del
quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.
L'amnistia
e l'indulto condizionati si applicano definitivamente
se,
alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle
condizioni
o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio
è
subordinata.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 29, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Art.
673
-
Revoca della sentenza per abolizione del reato -
1.
Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità
costituzionale
della norma incriminatrice, il giudice
dell'esecuzione
revoca la sentenza di condanna o il decreto
penale
dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato
e adotta i provvedimenti conseguenti.
2.
Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza
di
proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione
del
reato o per mancanza di imputabilità.
Art.
674
-
Revoca di altri provvedimenti -
1.
La revoca della sospensione condizionale della pena, della
grazia,
o dell'amnis tia o dell'indulto condizionati e della non
menzione
della condanna nel certificato del casellario
giudiziale
è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non
sia
stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
Art.
675
-
Falsità di documenti -
1.
Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma
dell'articolo
537, non è stata dichiarata nel dispositivo della
sentenza
e non è stata proposta impugnazione per questo capo,
ogni
interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la
dichiari.
2.
La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice
della
cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante
annotazione
della sentenza o dell'ordinanza a margine di
ciascuna
pagina del medesimo e attestazione di tale
adempimento
nel verbale, con la dichiarazione che il
documento
non può avere alcun effetto giuridico. Il documento
rimane
allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in
sostituzione
del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva
in
deposito, quando la copia è stata chiesta per un legittimo
interesse.
3.
Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in
seguito
alla cancellazione parziale o alla ripristinazione,
rinnovazione
o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il
documento
era in deposito pubblico, è restituito al depositario
unitamente
a una copia autentica del verbale a cui deve
rimanere
allegato. Se il documento era posseduto da un privato,
la
cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia
quando
questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia
vale
come originale per ogni effetto giuridico.
4.
Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il
presidente
del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo
verbale.
Art.
676
-
Altre competenze -
1.
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine
all'estinzione
del reato dopo la condanna, all'estinzione della
pena
quando la stessa non consegue alla liberazione
condizionale
o all'affidamento in prova al servizio sociale, in
ordine
alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione
delle
cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione
procede
a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).
2.
Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose
confiscate,
si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3.
Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice
dell'esecuzione
la dichiara anche di ufficio adottando i
provvedimenti
conseguenti.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 30, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Capo
II: MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Art.
677
-
Competenza per territorio -
1.
La competenza a conoscere le materie attribuite alla
magistratura
di sorveglianza appartiene al tribunale o al
magistrato
di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto
di
prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto
della
richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del
procedimento.
2.
Quando l'interessato non è detenuto o internato, la
competenza,
se la legge non dispone diversamente, appartiene
al
tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione
sul
luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la
competenza
non può essere determinata secondo il criterio
sopra
indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza
del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di
condanna,
di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel
caso
di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al
tribunale
o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu
pronunciata
la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
Art.
678
-
Procedimento di sorveglianza -
1.
Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza,
e
il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla
rateizzazione
e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione
del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del
codice
penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della
semidetenzione
e della libertà controllata e alla dichiarazione di
abitualità
o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere,
procedono,
a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato,
del
difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia,
quando
vi è motivo di dubitare della identità fisica di una
persona,
procedono a norma dell'articolo 667.
2.
Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a
osservazione
scientifica della personalità, il giudice acquisisce
la
relativa documentazione e si avvale, se occorre, della
consulenza
dei tecnici del trattamento.
3.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al
tribunale
di sorveglianza, dal procuratore generale presso la
corte
di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal
procuratore
della Repubblica presso il tribunale della sede
dell'ufficio
di sorveglianza.
Art.
679
-
Misure di sicurezza -
1.
Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è
stata,
fuori dei casi previsti dall'articolo 312, ordinata con
sentenza,
o deve essere ordinata successivamente, il magistrato
di
sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio,
accerta
se l'interessato è persona socialmente pericolosa e
adotta
i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la
dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato. Provvede
altresì
su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del
suo
difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonchè
sulla
revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
2.
Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione
delle
misure di sicurezza personali.
Art.
680
-
Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di
sicurezza
-
1.
Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza
concernenti
le misure di sicurezza e la dichiarazione di
abitualità
o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere,
possono
proporre appello al tribunale di sorveglianza il
pubblico
ministero, l'interessato e il difensore.
2.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il
tribunale
di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni
contro
sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo
a
procedere concernenti le disposizioni che riguardano le
misure
di sicurezza.
3.
Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma
l'appello
non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale
disponga
altrimenti.
Art.
681
-
Provvedimenti relativi alla grazia -
1.
La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica,
è
sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o
dal
convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un
avvocato
o procuratore legale ed è presentata al Ministro di
grazia
e giustizia.
2.
Se il condannato è detenuto, o internato, la domanda può
essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale,
acquisiti
tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del
procuratore
generale presso la corte di appello del distretto ove
ha
sede il giudice indicato nell'articolo 655, la trasmette al
Ministro
con il proprio parere motivato. Se il condannato non è
detenuto
o internato, la domanda può essere presentata al
predetto
procuratore generale il quale, acquisite le opportune
informazioni,
la trasmette al Ministro con le proprie
osservazioni.
3.
La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del
consiglio
di disciplina ed è presentata al magistrato di
sorveglianza,
che procede a norma del comma 2.
4.
La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda
o
proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero
presso
il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione
ordinando,
quando è il caso, la liberazione del condannato e
adottando
i provvedimenti conseguenti.
norma
dell'articolo 672 comma 5.
Art.
682
-
Liberazione condizionale -
1.
Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla
revoca
della liberazione condizionale.
2.
Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del
ravvedimento,
la richiesta non può essere riproposta prima che
siano
decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile
il
provvedimento di rigetto.
Art.
683
-
Riabilitazione -
1.
Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato,
decide
sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne
pronunciate
da giudici speciali, quando la legge non dispone
altrimenti.
Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia
stata
disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2.
Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può
desumersi
la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo
179
del codice penale. Il tribunale acquisisce la
documentazione
necessaria.
3.
Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona
condotta,
essa non può essere riproposta prima che siano
decorsi
due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il
provvedimento
di rigetto.
Art.
684
-
Rinvio dell'esecuzione -
1.
Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al
differimento
dell'esecuzione delle pene detentive e delle
sanzioni
sostitutive della semidetenzione e della libertà
controllata
nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice
penale,
salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero
1
- del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e
giustizia.
Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del
detenuto
e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2.
Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i
presupposti
perchè il tribunale disponga il rinvio, il magistrato
di
sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione, o,
se
la protrazione della detenzione può cagionare grave
pregiudizio
al condannato, la liberazione del detenuto. Il
provvedimento
conserva effetto fino alla decisione del
tribunale,
al quale il magistrato di sorveglianza trasmette
immediatamente
gli atti (1).
(1)Con
sentenza n. 274 del 31 maggio 1990
dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui
attribuisce
al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di
sorveglianza
di provvedere al differimento della pena ai sensi
dell'art.
147, primo comma, n. 1, del codice penale.
Codice
di Procedura Penale
PARTE
SECONDA
Libro
Decimo: ESECUZIONE
Titolo
IV: CASELLARIO GIUDIZIALE
Art.
685
-
Uffici del casellario giudiziale -
1.
Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore
della
Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva
l'estratto
dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta
l'iscrizione,
concernenti le persone nate nel circondario.
2.
Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti
persone
nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il
luogo
di nascita nel territorio dello Stato, si conservano
nell'ufficio
del casellario presso il tribunale di Roma.
Art.
686
-
Iscrizioni nel casellario giudiziale -
1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da
particolari
disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a)
nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi
speciali:
speciali:
1)
le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti
irrevocabili,
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le
quali
è ammessa la definizione in via amministrativa o
l'oblazione,
ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre
che
per le stesse non sia stata concessa la sospensione
condizionale
della pena;
2)
i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione
non più soggetti a impugnazione che
riguardano
la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali
della
condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione
di
abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere;
3)
i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene
accessorie;
4)
le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno
prosciolto
l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per
difetto
di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o
dichiarato
estinto il reato per applicazione di sanzioni
sostitutive
su richiesta dell'imputato;
b)
nella materia civile:
1)
le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l'interdizione
o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
revocano;
2)
le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato
fallito;
3)
le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e
quelle
che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito (1);
4)
i decreti di chiusura di fallimento;
c)
i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla
revoca
della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d)
i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle
misure
di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o
con
divieto od obbligo di soggiorno.
2.
Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono
pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le
sentenze
pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3.
Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna
penale,
la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu
scontata
e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla
detenzione
ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte
scontata,
per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale
o
per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti
che
dichiarano o revocano la riabilitazione.
(1)
Numero così sostituito dall'art. 31, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
687
-
Eliminazione delle iscrizioni -
1.
Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha
notizia
ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si
riferiscono
ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla
nascita
della persona medesima.
2.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a)
alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a
norma
dell'articolo 673;
b)
alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
per
difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto
o
tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la
sentenza
è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non
luogo
a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;
c)
alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni
per
le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia
stato
concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e
175
del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la
pena
è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
3.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini
previsti
dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della
misura
di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con
provvedimento
successivo alla sentenza, anche la relativa
iscrizione
è eliminata.
3
bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a)
ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera
b)
numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con
sentenza
passata in giudicato;
b)
ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera
c)
quando sono stati annullati con provvedimento
amministrativo
o con sentenza passata in giudicato (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 32, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art.
688
-
Certificati del casellario giudiziale -
1.
Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di
ottenere,
per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le
iscrizioni
esistenti al nome di una determinata persona. Uguale
diritto
appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli
enti
incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è
necessario
per provvedere a un atto delle loro funzioni, in
relazione
alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2.
Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia
penale,
il predetto certificato concernente la persona sottoposta
alle
indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e
il
difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del
giudice
procedente, il certificato medesimo concernente la
persona
offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati
dall'articolo
236.
3.
Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa
menzione
delle condanne e di altri provvedimenti che non
hanno
influenza sul diritto elettorale.
Art.
689
-
Certificati richiesti dall'interessato -
1.
La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono
ha
diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la
domanda.
2.
I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a)
certificato generale, nel quale sono riportate tutte le
iscrizioni
esistenti ad eccezione:
1)
delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia
menzione
nel certificato a) norma dell'articolo 175 del codice
penale,
purchè il beneficio non sia stato revocato;
2)
delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola
ammenda
e delle condanne per reati estinti a norma
dell'articolo
167 comma 1 del codice penale;
3)
delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa
speciale
di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice
penale;
4)
delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente
applicata
l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la
riabilitazione,
senza che questa sia stata in seguito revocata;
5)
delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che
hanno
dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni
sostitutive
su richiesta dell'imputato;
6)
delle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare
come reati, quando la relativa iscrizione non è stata
eliminata;
7)
dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti
a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere,
quando le misure sono state revocate;
8)
dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera
b)
n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata
revocata;
9)
dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito
è
stato riabilitato con sentenza definitiva;
b)
certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni
esistenti
ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri
1),
2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686
comma
1 lettere b) e c);
c)
certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni
indicate
nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione
di
quelle indicate nei numeri 8 e 9 della lettera a) del presente
comma
nonchè i provvedimenti concernenti le pene accessorie
portanti
limitazioni alla capacità del condannato.
3.
Quando è menzionata una condanna, nel certificato è
indicata
anche l'eventuale applicazione di misure alternative
alla
detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle
cause
indicate nell'articolo 686 comma 3 (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 33, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
690
-
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati -
1.
Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide,
con
le forme stabilite dall'articolo 666, il tribunale del luogo
dove
ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.
Codice
di Procedura Penale
PARTE
SECONDA
Libro
Decimo: ESECUZIONE
Titolo
V: SPESE
Art.
691
-
Anticipazione delle spese -
1.
Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato
a
eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti
private
non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.
2.
Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si
procede,
in esecuzione del provvedimento del giudice che ne
impone
l'obbligo, secondo le forme stabilite dalla legge e dai
regolamenti.
Art.
692
-
Spese della custodia cautelare -
1.
Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato
per
il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo
carico
le spese per il mantenimento durante il periodo di
custodia.
2.
Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono
detratte
le spese relative alla maggiore durata.
3.
All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le
spese
conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della
condanna.
Art.
693
-
Provvedimenti in caso d'insolvibilità -
1.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di
condanna
alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato
comunica,
per le necessarie informazioni, le generalità
dell'obbligato
dichiarato insolvibile all'ufficio provinciale di
polizia
tributaria, indicando il titolo e l'ammontare del credito.
condizioni
economiche della persona dichiarata insolvibile e su
ogni
mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la
solvibilità,
comunica senza ritardo le informazioni alla
cancelleria
che le ha richieste, la quale procede al recupero del
credito.
Art.
694
-
Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di
inserzione
-
1.
Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o
periodico
deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a
rifusione
di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a
quello
in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per
l'esecuzione,
la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata
contro
di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo
giornale.
2.
Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza
penale
in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice
direttore
responsabile del giornale o periodico designato deve
eseguirla,
a richiesta del pubblico ministero o della persona
obbligata
o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione
delle
spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni
sulla
tariffa penale.
3.
La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per
intero
può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello
stesso
formato, corpo e carattere della parte principale del
giornale
o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in
un
unico contesto esattamente riprodotto.
4.
Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene
alle
disposizioni precedenti, è condannato in solido con
l'editore
e con il proprietario della tipografia al pagamento a
favore
della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre
milioni.
Art.
695
-
Questioni sulle spese processuali -
1.
Sulle questioni concernenti le materie previste nel
precedente
titolo decide il giudice dell'esecuzione, che procede
con
le forme indicate nell'articolo 666.
Codice
di Procedura Penale
Capo
I: ESTRADIZIONE PER L'ESTERO
Sezione
I: PROCEDIMENTO
Art.
697
-
Estradizione e poteri del Ministro di grazia e giustizia -
1.
La consegna a uno Stato estero di una persona per
l'esecuzione
di una sentenza straniera di condanna a pena
detentiva
o di altro provvedimento restrittivo della libertà
personale
può aver luogo soltanto mediante estradizione.
2.
Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di
grazia
e giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal
fine
egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in
particolare
della data di ricezione delle domande, della gravità
e
del luogo di commissione del reato o dei reati, della
nazionalità
e della residenza della persona richiesta e della
possibilità
di una riestradizione dallo Stato richiedente a un
altro
Stato.
Art.
698
-
Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona -
1.
Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico
nè
quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il
condannato
verrà sottoposto ad atti persecutori o
discriminatori
per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità,
di lingua, di opinioni politiche o di condizioni
personali
o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli,
disumani
o degradanti o comunque ad atti che configurano
violazione
di uno dei diritti fondamentali della persona.
2.
Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è
prevista
la pena di morte dalla legge dello stato estero,
l'estradizione
può essere concessa solo se il medesimo stato dà
assicurazioni,
ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria
sia
dal Ministero di grazia e giustizia, che tale pena non sarà
inflitta
o, se già inflitta, non sarà eseguita (1).
(1)
comma.
Art.
699
-
Principio di specialità -
1.
La concessione dell'estradizione, l'estensione
dell'estradizione
già concessa e la riestradizione sono sempre
subordinate
alla condizione espressa che, per un fatto anteriore
subordinate
alla condizione espressa che, per un fatto anteriore
alla
consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è
stata
concessa o estesa ovvero da quello per il quale la
riestradizione
è stata concessa, l'estradato non venga
sottoposto
a restrizione della libertà personale in esecuzione di
una
pena o misura di sicurezza nè assoggettato ad altra misura
restrittiva
della libertà personale nè consegnato ad altro Stato.
2.
La disposizione del comma 1 non si applica quando
l'estradato,
avendone avuta la possibilità non ha lasciato il
territorio
dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi
quarantacinque
giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero,
avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3.
Il ministro può inoltre subordinare la concessione
dell'estradizione
ad altre condizioni che ritiene opportune.
4.
Il ministro verifica l'osservanza della condizione di
specialità
e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Art.
700
-
Documenti a sostegno della domanda -
domanda
alla quale sia allegata copia del provvedimento
restrittivo
della libertà personale o della sentenza di condanna
a
pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2.
Alla domanda devono essere allegati:
a)
una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è
domandata
l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del
luogo
di commissione dei fatti stessi e della loro
qualificazione
giuridica;
b)
il testo delle disposizioni di legge applicabili, con
l'indicazione
se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è
prevista
dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal
caso,
quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale
pena
non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;
c)
i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a
determinare
l'identità e la nazionalità della persona della quale
è
domandata l'estradizione.
Art.
701
-
Garanzia giurisdizionale -
non
può essere concessa senza la decisione favorevole della
corte
di appello.
2.
Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello
quando
l'imputato o il condannato all'estero acconsente
all'estradizione
richiesta. L'eventuale consenso deve essere
espresso
alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione
nel
verbale.
3.
La decisione favorevole della corte di appello e il consenso
della
persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4.
La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte
di
appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la
residenza,
la dimora o il domicilio nel momento in cui la
domanda
di estradizione perviene al Ministro di grazia e
giustizia
ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto
provvisorio
previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il
cui
presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto
previsto
dall'articolo 716. Se la competenza non può essere
determinata
nei modi così indicati è competente la corte di
appello
di Roma.
Art.
702
-
Intervento dello stato richiedente -
di
intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e
alla
Corte di cassazione facendosi rappresentare da un
avvocato
abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria
italiana.
Art.
703
-
Accertamenti del procuratore generale -
1.
Quando riceve da uno Stato estero una domanda di
estradizione,
il Ministro di grazia e giustizia la trasmette con i
documenti
che vi sono allegati al procuratore generale presso
la
corte di appello competente a norma dell'articolo 701
comma
4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2.
Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il
procuratore
generale, ricevuta la domanda, dispone la
comparizione
davanti a sè dell'interessato per provvedere alla
sua
identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso
all'estradizione.
L'interessato è avvisato che è assistito da un
difensore
di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il
difensore
ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli
è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3.
Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per
mezzo
del Ministro di grazia e giustizia, la documentazione e
le
informazioni che ritiene necessarie.
4.
Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la
domanda
di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di
appello
la requisitoria.
appello
la requisitoria.
5.
La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di
appello,
unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La
cancelleria
cura la notificazione dell'avviso del deposito alla
persona
della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e
all'eventuale
rappresentante dello Stato richiedente, i quali,
entro
dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di
estrarre
copia della requisitoria e degli atti nonchè di
esaminare
le cose sequestrate e di presentare memorie.
Art.
704
-
Procedimento davanti alla corte di appello -
1.
Scaduto il termine p revisto dall'articolo 703 comma 5, il
presidente
della corte fissa l'udienza per la decisione, con
decreto
da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi
alla
persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo
difensore
e all'eventuale rappresentante dello Stato
richiedente,
almeno dieci giorni prima, a pena di nullità.
Provvede
inoltre a designare un difensore di ufficio alla
persona
che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima
dell'udienza
possono essere presentate memorie in cancelleria.
2.
La corte decide con sentenza in camera di consiglio
sull'esistenza
delle condizioni per l'accoglimento della
domanda
di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e
disposto
gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito
il
pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona
della
quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello
Stato
richiedente.
3.
Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte,
se
vi è richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la
custodia
cautelare in carcere della persona da estradare che si
trovi
in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e
delle
cose pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e
cose
sequestrate possono essere consegnati allo Stato
richiedente.
4.
Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte
revoca
le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla
restituzione
delle cose sequestrate.
Art.
705
-
Condizioni per la decisione -
1.
Quando non esiste convenzione o questa non dispone
diversamente,
la corte di appello pronuncia sentenza
favorevole
all'estradizione se sussistono gravi indizi di
colpevolezza
ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di
condanna
e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona
della
quale è domandata l'estradizione, non è in corso
procedimento
penale nè è stata pronunciata sentenza
procedimento
penale nè è stata pronunciata sentenza
irrevocabile
nello Stato.
2.
La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria
dell'estradizione:
a)
se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata,
la
persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non
assicura
il rispetto dei diritti fondamentali;
b)
se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata
l'estradizione
contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c)
se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta
agli
atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698
comma
1.
Art.
706
-
Ricorso per cassazione -
1.
Contro la sentenza della corte di appello può essere
proposto
ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla
persona
interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale
e
dal rappresentante dello Stato richiedente.
2.
Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le
disposizioni
dell'articolo 704.
Art.
707
-
Rinnovo della domanda di estradizione -
1.
La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia
di
una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore
domanda
presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato,
salvo
che la domanda sia fondata su elementi che non siano
già
stati valutati dall'autorità giudiziaria.
Art.
708
-
Provvedimento di estradizione. Consegna -
1.
Il Ministro di grazia e giustizia decide in merito
all'estradizione
entro quarantacinque giorni dalla ricezione del
verbale
che dà atto del consenso all'estradizione ovvero dalla
notizia
della scadenza del termine per l'impugnazione o del
deposito
della sentenza della Corte di cassazione.
2.
Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione
del
Ministro, la persona della quale è stata chiesta
del
Ministro, la persona della quale è stata chiesta
l'estradizione,
se detenuta, è posta in libertà.
3.
La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di
diniego
dell'estradizione.
4.
Il Ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo
Stato
richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo
della
consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile
procedervi,
dando altresì precise indicazioni circa le
limitazioni
alla libertà personale subite dall'estradando ai fini
dell'estradizione.
5.
Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data
stabilita
a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello
Stato
richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
6.
Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde
efficacia
se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non
provvede
a prendere in consegna l'estradando; in tale caso
quest'ultimo
viene posto in libertà.
Art.
709
-
Sospensione della consegna. Consegna temporanea.
Esecuzione
all'estero -
deve
essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve
scontare
una pena per reati commessi prima o dopo quello per
il
quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di
grazia
e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per
il
procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della
pena,
può procedere alla consegna temporanea allo Stato
richiedente
della persona da estradare ivi imputata,
concordandone
termini è modalità.
2.
Il Ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II
del
titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia
esecuzione
nello Stato richiedente.
Art.
710
-
Estensione dell'estradizione concessa -
la
consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore
alla
consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già
stata
concessa, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni
del presente capo. Alla domanda devono essere
allegate
le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti
a
un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta
estensione
dell'estradizione.
2.
La corte di appello procede in assenza della persona
interessata.
3.
Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se
l'estradato,
con le dichiarazioni previste dal comma
consentito
all'estensione richiesta.
Art.
711
-
Riestradizione -
1.
Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso
in
cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda
il
consenso alla riestradizione della stessa persona verso un
altro
Stato.
Art.
712
-
Transito -
1.
Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona
estradata
da un altro Stato è autorizzato, su domanda di
quest'ultimo,
dal Ministro di grazia e giustizia, salvo che il
transito
non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri
interessi
essenziali dello Stato.
2.
Il transito non può essere autorizzato:
a)
se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come
reati
dalla legge italiana;
b)
se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698
comma
1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso
articolo
se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la
pena
di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà
eseguita;
c)
se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo
Stato
che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3.
Salvo che la persona estradata non abbia consentito al
transito
con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria
dello
Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non
può
essere data senza la decisione favorevole della corte di
appello.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la
domanda
e i documenti allegati al procuratore generale presso
la
corte d'appello. La corte procede in camera di consiglio in
assenza
della persona interessata, applicando le disposizioni
previste
dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le
disposizioni
previste dall'articolo 706 comma 1. La
competenza
a decidere appartiene in ogni caso alla corte di
appello
di Roma.
per
via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia,
se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto
compatibili,
le disposizioni dei commi precedenti e quelle
della
sezione II del presente capo.
Art.
713
-
Misure di sicurezza applicate all'estradato -
1.
Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al
condannato
nello Stato, che successivamente venga estradato,
sono
eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel
territorio
dello Stato, previo nuovo accertamento della
pericolosità
sociale.
Sezione
II: MISURE CAUTELARI
Art.
714
-
Misure coercitive e sequestro -
l'estradizione
può essere sottoposta, a richiesta del Ministro di
grazia
e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni
tempo,
può essere disposto, a richiesta del Ministro di grazia e
giustizia,
il sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti
al reato per il quale è domandata l'estradizione.
2.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I
del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione
di
quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III
del
titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure
coercitive
si tiene conto in particolare dell'esigenza di
garantire
che la persona della quale è domandata l'estradizione
non
si sottragga all'eventuale consegna.
3.
Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque
essere
disposti se vi sono ragioni per ritenere che non
sussistono
le condizioni per una sentenza favorevole
all'estradizione.
4.
Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro
esecuzione
è trascorso un anno senza che la corte di appello
abbia
pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione
ovvero,
in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza,
un
anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento
davanti
all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore
generale,
detti termini possono essere prorogati, anche più
volte,
per un periodo complessivamente non superiore a tre
mesi,
quando è necessario procedere ad accertamenti di
particolare
complessità (1).
5.
La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti
appartiene
alla corte di appello o, nel corso del procedimento
davanti
alla Corte di cassazione, alla corte medesima.
davanti
alla Corte di cassazione, alla corte medesima.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 35, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Art.
715
-
Applicazione provvisoria di misure cautelari -
1.
Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del
Ministro
di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre,
in
via provvisoria, una misura coercitiva prima che la
domanda
di estradizione sia pervenuta.
2.
La misura può essere disposta se:
a)
lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona
è
stato emesso provvedimento restrittivo della libertà
personale
ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che
intende
presentare domanda di estradizione;
b)
lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la
specificazione
del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta
identificazione
della persona;
c)
vi è pericolo di fuga.
3.
La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine,
alla
corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza,
la
dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del
distretto
in cui risulta che la persona si trova. Se la
competenza
non può essere determinata nei modi così indicati,
è
competente la corte di appello di Roma.
4.
La corte di appello può altresì disporre il sequestro del
corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato.
5.
Il Ministro di grazia e giustizia dà immediata
comunicazione
allo Stato estero dell'applicazione in v ia
provvisoria
della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.
6.
Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni
dalla
predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministro
degli
affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di
estradizione
e i documenti previsti dall'articolo 700.
Art.
716
-
Arresto da parte della polizia giudiziaria -
1.
Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere
all'arresto
della persona nei confronti della quale sia stata
presentata
domanda di arresto provvisorio se ricorrono le
condizioni
previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede
altresì
al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al
altresì
al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al
reato.
immediatamente
il Ministro di grazia e giustizia e al più
presto,
e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato
a
disposizione del presidente della corte di appello nel cui
distretto
l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del
relativo
verbale.
3.
Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il
presidente
della corte di appello entro novantasei ore
dall'arresto,
lo convalida con ordinanza disponendo
l'applicazione
di una misura coercitiva. Dei provvedimenti
dati
informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia.
4.
La misura coercitiva è revocata se il Ministro di grazia e
giustizia
non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni
dalla
convalida.
5.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.
Art.
717
-
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
-
1.
Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma
degli
articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di
appello,
al più presto e comunque entro cinque giorni dalla
esecuzione
della misura ovvero dalla convalida prevista
dall'articolo
716, provvede all'identificazione della persona e
ne
raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone
menzione
nel verbale.
2.
Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma
1,
il presidente della corte di appello invita l'interessato a
nominare
un difensore di fiducia designando, in difetto di tale
nomina,
un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97
comma
3. Il difensore deve essere avvisato, almeno
ventiquattro
ore prima, della data fissata per i predetti
adempimenti
e ha diritto di assistervi.
Art.
718
-
Revoca e sostituzione delle misure -
1.
La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli
articoli
precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla
corte
di appello o, nel corso del procedimento davanti alla
Corte
di cassazione, dalla corte medesima.
2.
La revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e
giustizia
ne fa richiesta.
giustizia
ne fa richiesta.
Art.
719
-
Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure
cautelari
-
1.
Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte
di
appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e
notificata,
dopo la loro esecuzione, al procuratore generale
presso
la corte di appello, alla persona interessata e al suo
difensore,
i quali possono proporre ricorso per cassazione per
violazione
di legge.
Capo
II: ESTRADIZIONE DALL'ESTERO
Art.
720
-
Domanda di estradizione -
1.
Il Ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a
uno
Stato estero l'estradizione di un imputato o di un
condannato
nei cui confronti debba essere eseguito un
provvedimento
restrittivo della libertà personale. A tal fine il
procuratore
generale presso la corte di appello nel cui distretto
si
procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa
richiesta
al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli
atti
e i documenti necessari.
dal
Ministro di grazia e giustizia.
3.
Il Ministro di grazia e giustizia può decidere di non
presentare
la domanda di estradizione o di differirne la
presentazione
dandone comunicazione all'autorità giudiziaria
richiedente.
4.
Il Ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in
ordine
all'accettazione delle condizioni eventualmente poste
dallo
Stato estero per concedere l'estradizione, purchè non
contrastanti
con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico
italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto
delle
condizioni accettate.
5.
Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di
estradizione,
le ricerche all'estero dell'imputato o del
condannato
e domandarne l'arresto provvisorio.
Art.
721
-
Principio di specialità -
1.
La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione
della
libertà personale in esecuzione di una pena o misura di
sicurezza
nè assoggettata ad altra misura restrittiva della
libertà
personale per un fatto anteriore alla consegna diverso
da
quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che
vi
sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato,
avendone
avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio
dello
Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva
liberazione
ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto
volontariamente
ritorno.
Art.
722
-
Custodia cautelare all'estero -
1.
La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una
domanda
di estradizione presentata dallo Stato è computata ai
soli
effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303
comma
4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Titolo
III: ROGATORIE INTERNAZIONALI
Capo
I: ROGATORIE DALL'ESTERO
Art.
723
-
Poteri del Ministro di grazia e giustizia -
1.
Il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla
rogatoria
di un'autorità straniera per comunicazioni,
notificazioni
e per attività di acquisizione probatoria, salvo
che
ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la
sicurezza
o altri interessi essenziali dello Stato.
2.
Il Ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta
evidente
che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla
legge
o sono contrari ai principi fondamentali
dell'ordinamento
giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì
corso
alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per
ritenere
che considerazioni relative alla razza, alla religione, al
sesso,
alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle
condizioni
personali o sociali possano influire negativamente
sullo
svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che
l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla
rogatoria.
3.
Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un
testimone,
di un perito o di un imputato davanti all'autorità
giudiziaria
straniera, il Ministro di grazia e giustizia non dà
corso
alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre
idonea
garanzia in ordine all'immunità della persona citata.
idonea
garanzia in ordine all'immunità della persona citata.
4.
Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria
quando
lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di
reciprocità.
Art.
724
-
Procedimento in sede giurisdizionale -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, non si può dare
esecuzione
alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa
decisione
favorevole della corte di appello del luogo in cui
deve
procedersi agli atti richiesti.
2.
Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di
grazia
e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di
appello.
3.
Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà
comunicazione
al procuratore generale.
4.
La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
a)
se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a
principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b)
se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto
come
reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c)
se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni
relative
alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla
lingua,
alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali
possono influire sullo svolgimento o sull'esito del
processo
e non risulta che l'imputato abbia liberamente
espresso
il suo consenso alla rogatoria.
Art.
725
-
Esecuzione delle rogatorie -
1.
Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega
uno
dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini
preliminari
del luogo in cui gli atti devono compiersi.
2.
Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme
di
questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente
richieste
dall'autorità giudiziaria straniera che non siano
contrarie
ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art.
726
-
Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera -
1.
La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel
territorio
dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria
straniere,
è trasmessa al procuratore della Repubblica del
luogo
in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la
notificazione
a norma dell'articolo 167.
Capo
II: ROGATORIE ALL'ESTERO
Art.
727
-
Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere -
1.
Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico
ministero
dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle
autorità
straniera per comunicazioni, notificazioni e per
attività
di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro
di
grazia e giustizia, il quale provvede all'inoltro per via
diplomatica.
2.
Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla
ricezione
della rogatoria, che non si dia corso alla stessa,
qualora
ritenga che possono essere compromessi la sicurezza o
altri
interessi dello Stato.
3.
Il Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la
data
di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della
rogatoria
ovvero il decreto previsto dal comma 2.
4.
Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro
trenta
giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto
previsto
dal comma
all'inoltro
diretto all'agente diplomatico o consolare italiano,
informandone
il Ministro di grazia e giustizia.
5.
Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria
a
norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta
dal
Ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione
della
disposizione del comma 2 sino al momento della
trasmissione
della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o
consolare,
all'autorità straniera.
Art.
728
-
Immunità temporanea della persona citata -
1.
Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un
testimone,
di un perito o di un imputato davanti all'autorità
giudiziaria
italiana, la persona citata, qualora compaia, non
può
essere sottoposta a restrizione della libertà personale in
può
essere sottoposta a restrizione della libertà personale in
esecuzione
di un pena o di una misura di sicurezza nè
assoggettata
ad altre misure restrittive della libertà personale
per
fatti anteriori alla notifica della citazione.
testimone,
il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità,
non
ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni
dal
momento in cui la sua presenza non è più richiesta
dall'autorità
giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente
ritorno.
Art.
729
-
Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria -
1.
Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla
utilizzabilità
degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è
vincolata
al rispetto di tali condizioni.
2.
Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.
Titolo
IV: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI
STRANIEREESECUZIONE
ALL'ESTERO DI
SENTENZE
PENALI ITALIANE
Capo
I: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI
STRANIERE
Art.
730
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli
effetti
previsti dal codice penale -
1.
Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza
penale
di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero
nei
confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi
residenti
nello Stato ovvero di persone sottoposte a
procedimento
penale nello Stato, trasmette senza ritardo al
procuratore
generale presso la corte di appello, nel distretto
della
quale ha sede l'ufficio del casellario giudiziario
competente
ai fini dell'iscrizione, una copia della sentenza,
unitamente
alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi
siano
allegati, e con le informazioni e la documentazione del
caso.
Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata
nell'articolo
12 comma 2 del codice penale.
2.
Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento
alla
sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12
comma
1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il
relativo
procedimento con richiesta alla corte di appello. A
tale
scopo, anche per mezzo del Ministro di grazia e giustizia,
può
chiedere alle autorità estere competenti le informazioni
che
ritiene opportune.
che
ritiene opportune.
3.
La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione
degli
effetti per i quali il riconoscimento è domandato.
Art.
731
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di
accordi
internazionali -
1.
Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un
accordo
internazionale deve avere esecuzione nello Stato una
sentenza
penale pronunciata all'estero o comunque che a essa
devono
venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il
riconoscimento.
A tale scopo trasmette al procuratore generale
presso
la corte di appello nel distretto della quale ha sede
l'ufficio
del casellario competente ai fini della iscrizione, una
copia
della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua
italiana,
con gli atti che vi sono allegati, e con la
documentazione
e le informazioni disponibili. Trasmette
inoltre
l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte
dello
Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente
all'esecuzione.
2.
Il procuratore generale promuove il riconoscimento con
richiesta
alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti,
richiede
che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti
previsti
dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice
penale.
Art.
732
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli
effetti
civili -
1.
Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni
penali
di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o
il
risarcimento del danno o per altri effetti civili, può
domandare
il riconoscimento della sentenza alla corte di
appello
nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario
competente
ai fini dell'iscrizione.
Art.
733
-
Presupposti del riconoscimento -
1.
La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a)
la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello
Stato
in cui è stata pronunciata;
b)
la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c)
la sentenza non è stata pronunciata da un giudice
indipendente
e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato
a
comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero
non
gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una
lingua
a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
d)
vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni
relative
alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla
lingua,
alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali
abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del
processo;
e)
il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è
previsto
come reato dalla legge italiana;
f)
per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata
pronunciata
nello Stato sentenza irrevocabile;
g)
per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in
corso
nello Stato procedimento penale.
Art.
734
-
Deliberazione della corte di appello -
1.
La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento,
osservate
le forme previste dall'articolo 127, con sentenza,
nella
quale enuncia espressamente gli effetti che ne
conseguono.
2.
La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del
procuratore
generale presso la corte di appello e
dell'interessato.
Art.
735
-
Determinazione della pena e ordine di confisca -
1.
La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai
fini
dell'esecuzione di un sentenza straniera, determina la pena
che
deve essere eseguita nello Stato.
straniera
in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla
legge
italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve
corrispondere
per natura a quella inflitta con la sentenza
straniera.
La quantità della pena è determinata, tenendo
eventualmente
conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla
legge
italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza
straniera;
tuttavia tale quantità non può eccedere il limite
massimo
previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.
Quando
la quantità della pena non è stabilità nella sentenza
straniera,
la corte la determina sulla base dei criteri indicati
negli
articoli 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.
grave
di quella stabilita nella sentenza straniera.
4.
Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza
l'esecuzione
della pena è stata condizionalmente sospesa, la
corte
dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la
sospensione
condizionale della pena a norma del codice
penale;
se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto
condizione,
la corte sostituisce alla misura straniera la
liberazione
condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel
determinare
le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non
può
aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo
stabilito
nei provvedimenti stranieri.
5.
Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito
nella
sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire
italiane
al cambio del giorno in cui il riconoscimento è
deliberato.
6.
Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini
dell'esecuzione
di una confisca, questa è ordinata con la stessa
sentenza
di riconoscimento.
Art.
736
-
Misure coercitive -
1.
Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello
competente
per il riconoscimento di una sentenza straniera ai
fini
dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà
personale,
può disporre una misura coercitiva nei confronti del
condannato
che si trovi nel territorio dello Stato.
2.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I
del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione
di
quelle dell'articolo 273.
3.
Il presidente della corte di appello, al più presto e
comunque
entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
coercitiva,
provvede alla identificazione della persona. Si
applica
la disposizione dell'articolo 717 comma 2.
4.
La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo,
è
revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei
mesi
senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza
di
riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione
contro
tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta
sentenza
irrevocabile di riconoscimento.
5.
La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono
disposte
in camera di consiglio dalla corte di appello.
6.
Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è notificata,
dopo
la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona
interessata
e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso
interessata
e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso
per
cassazione per violazione di legge.
Art.
737
-
Sequestro -
1.
Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello
competente
per il riconoscimento di una sentenza straniera ai
fini
dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro
delle
cose assoggettabili a confisca.
2.
Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa
ordinanza
può essere proposto ricorso per cassazione da parte
del
procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il
sequestro
può essere proposto ricorso per cassazione per
violazione
di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha
effetto
sospensivo.
3.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che
regolano
il sequestro preventivo.
Art.
738
-
Esecuzione conseguente al riconoscimento -
1.
Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della
sentenza
straniera, le pene e la confisca conseguenti al
riconoscimento
sono eseguite secondo le legge italiana. La
pena
espiata nello Stato di condanna è computata ai fini
dell'esecuzione.
2.
All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale
presso
la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
Tale
corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha
pronunciato
sentenza di condanna in un procedimento penale
ordinario.
Art.
739
-
Divieto di estradizione e di nuovo procedimento -
1.
Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della
sentenza
straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una
confisca,
il condannato non può essere estradato nè sottoposto
di
nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto,
neppure
se questo viene diversamente considerato per il titolo,
per
il grado o per le circostanze.
Art.
740
-
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose
confiscate
-
1.
La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è
versata
alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato
di
condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle
medesime
circostanze provvederebbe al versamento a favore
dello
Stato italiano.
2.
Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono
invece
devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata
pronunciata
la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo
Stato
nelle medesime circostanze provvederebbe alla
devoluzione
allo Stato italiano.
Art.
741
-
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni
civili
di sentenze penali straniere -
con
la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere
dichiarate
efficaci le disposizioni civili della sentenza penale
straniera
di condanna alle restituzioni o al risarcimento del
danno.
2.
Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha
interesse
alla corte di appello nel distretto della quale le
disposizioni
civili della sentenza penale straniera dovrebbero
essere
fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli
733
e 734.
Capo
II: ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE
PENALI
ITALIANE
Art.
742
-
Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti
dell'esecuzione
all'estero -
1.
Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709
comma
2, il Ministro di grazia e giustizia domanda
l'esecuzione
all'estero delle sentenze penali ovvero vi
acconsente
quando essa è richiesta dallo Stato estero.
pena
restrittiva della libertà personale può essere domandata o
concessa
solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze,
ha
liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello
Stato
estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
pena
restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se
non
ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il
condannato
si trova nel territorio dello Stato richiesto e
l'estradizione
è stata negata o non è comunque possibile.
Art.
743
-
Deliberazione della corte di appello -
1.
La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di
condanna
a pena restrittiva della libertà personale non è
ammessa
senza previa deliberazione favorevole della corte di
appello
nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale
scopo
il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al
procuratore
generale affinchè promuova il procedimento
davanti
alla corte di appello.
2.
La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste
dall'articolo
127.
3.
Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso
deve
essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se
il
condannato si trova all'estero, il consenso può essere
prestato
davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti
all'autorità
giudiziaria dello Stato estero.
4.
La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del
procuratore
generale presso la corte di appello e
dell'interessato.
Art.
744
-
Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero -
domandare
l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di
condanna
a pena restrittiva della libertà personale se si ha
motivo
di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti
persecutori
o discriminatori per motivi di razza, di religione,
di
sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di
condizioni
personali o sociali ovvero a pene o trattamenti
crudeli,
disumani o degradanti.
Art.
745
-
Richiesta di misure cautelari all'estero -
1.
Se è domandata l'esecuzione di un pena restrittiva della
libertà
personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro
di
grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2.
Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro ha
facoltà
di richiedere il sequestro.
facoltà
di richiedere il sequestro.
Art.
746
-
Effetti sull'esecuzione nello Stato -
in
cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la
durata
della medesima.
2.
La pena non può più essere eseguita nello Stato quando,
secondo
le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente
espiata.