Codice di Procedura Penale

PRELIMINARE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 326

- Finalità delle indagini preliminari -

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono,

nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie

per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Art. 327

- Direzione delle indagini preliminari -

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone

direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 328

- Giudice per le indagini preliminari -

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico

ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato,

provvede il giudice per le indagini preliminari.

1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati

nell'articolo 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le

indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche

disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice

competente (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n.

367.

Art. 329

- Obbligo del segreto -

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla

polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando

l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non

oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il

pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la

pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli

pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli

atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico

ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a

norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità

per la prosecuzione dell'indagine, può disporre con decreto

motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo

consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le

indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie

specifiche relative a determinate operazioni.

Titolo II: NOTIZIA DI REATO

Art. 330

- Acquisizione delle notizie di reato -

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono

notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di

reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Art. 331

- Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un

pubblico servizio -

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e

gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a

causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di

un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per

iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale

il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al

pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il

medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere

un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,

emerge un fatto nel quale si può configurare un reato

perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e

trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332

- Contenuto della denuncia -

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi

essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della

notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene inoltre,

quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro

valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è

attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado

di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333

- Denuncia da parte di privati -

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di

ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la

denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto,

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico

ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata

per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo

procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso,

salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334

- Referto -

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro

quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente

al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia

giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o

assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia

giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata

assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si

trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il

luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre

le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i

mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato

o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella

medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con

facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 335

- Registro delle notizie di reato -

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito

registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli

perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè,

contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della

persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la

qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta

diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura

l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza

procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di

cui all'articolo 407, comma 2 lettera a - , le iscrizioni previste

dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il

reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori,

ove ne facciano richiesta (1).

3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di

indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta,

può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni

per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (1).

(1) L'art. 18, L . 8 agosto 1995, n. 332 ha sostituito con gli

attuali ultimi due commi l'originario comma 3.

Titolo III: CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Art. 336

- Querela -

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale,

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta

la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla

legge come reato.

Art. 337

- Formalità della querela -

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme

previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può

essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare

all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche

recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego

raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il

verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal

procuratore speciale.

procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale

rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una

associazione deve contenere la indicazione specifica della

fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L 'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione

della data e del luogo della presentazione, all'identificazione

della persona che la propone e alla trasmissione degli atti

all'ufficio del pubblico ministero.

Art. 338

- Curatore speciale per la querela -

1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il

termine per la presentazione della querela decorre dal giorno

in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di

nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per

le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona

offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno

per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei

minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile

nell'interesse della persona offesa.

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale

sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il

giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

Art. 339

- Rinuncia alla querela -

1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a

mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta,

rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La

dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale

di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità

del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti

se non è sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce

effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche

all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del

danno.

danno.

Art. 340

- Remissione della querela -

1. La remissione della querela è fatta e accettata

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con

dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un

ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla

immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono

fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla

querela.

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del

codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente,

salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano

in tutto o in parte a carico del querelato.

Art. 341

- Istanza di procedimento -

1. L 'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa

con le forme della querela.

Art. 342

- Richiesta di procedimento -

1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico

ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente.

Art. 343

- Autorizzazione a procedere -

1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il

pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è

fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali

nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista

l'autorizzazione medesima nonchè di sottoporla a

perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a

ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione

ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione

di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere

all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima

della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta

nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380

commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o

l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono

prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi

costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto

compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346

(1).

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi

2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L 'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può

essere revocata.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 23

ottobre 1996, n. 555.

Testo del comma 3, prima della modifica apportata dall'art.

1, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 555

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima

della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta

nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380

commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione

concerne un membro del Parlamento o della Corte

costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi

dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai

quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto

non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo

380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonchè lettere c), f), g),

h), se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore

nel massimo a dieci anni.

Art. 344

- Richiesta di autorizzazione a procedere -

1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di

procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio

immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna.

Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve

essere presentata prima dell'emissione del decreto di citazione

a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata

entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di

reato del nome della persona per la quale è necessaria

l'autorizzazione.

2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è

stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede

l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque

l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque

prima della udienza di convalida.

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero

richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne

sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio

direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste

previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel

ritardo, il giudice provvede alla assunzione delle prove

richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune

delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda

ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli

imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.

Art. 345

- Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità

dell'azione penale -

1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di

proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più

soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la

mancanza della querela, della istanza, della richiesta o

dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio

dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima

persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la

richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta

meno la condizione personale che rendeva necessaria

l'autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta

la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da

quelle indicate nel comma 1.

Art. 346

- Atti compiuti in mancanza di una condizione di

procedibilità -

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una

condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire,

possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare

necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo

nel ritardo, possono essere assunte le prove previste

dall'articolo 392.

Titolo IV: ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA

GIUDIZIARIA

Art. 347

- Obbligo di riferire la notizia del reato -

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza

ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi

essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti,

indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali

trasmette la relativa documentazione (1).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il

domicilio e quanto altro valga alla identificazione della

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della

persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su

circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista

l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti

vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di

reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal

compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che

prevedono termini particolari (2).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,

comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando

sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia

di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla

comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta

con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e

2 (3).

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno

e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8

giugno 1992, n. 306 e successivamente così modificato

dall'art. 21, comma 2, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 348

- Assicurazione delle fonti di prova -

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di

reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni

indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento

utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del

colpevole (1).

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato

nonchè alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze

rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia

giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a

norma dell'articolo 370 e tutte le attività d'indagine che, anche

nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per

accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi

successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di

prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente

il pubblico ministero (2).

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a

seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od

operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,

può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare

la propria opera.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L.

8 giugno 1992, n. 306.

Art. 349

- Identificazione della persona nei cui confronti vengono

svolte le indagini e di altre persone -

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle

persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la

ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono

svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove

occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici

nonchè altri accertamenti.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria

invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a

dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a

norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni

dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi

identificare ovvero fornisce generalità o documenti di

identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti

elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la

accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo

strettamente necessario per la identificazione e comunque non

oltre le dodici ore.

oltre le dodici ore.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato

compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il

quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal

comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. A l pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della

persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 350

- Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti

vengono svolte le indagini -

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità

previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le

investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte

le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a

norma dell'articolo 384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia

giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte

le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto,

provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria

assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà

tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al

compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la

polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di

provvedere a norma dell'articolo 97 comma 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di

polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del

difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono

svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a

norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della

immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza

del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma

del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni

spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le

indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel

dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3

(1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.L. 8 giugno

1992, n. 306. Con sentenza n. 259 del 12 giugno 1991, la

Corte costituzionale, con riferimento all'analogo testo

previgente del presente comma, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del comma, limitatamente all'inciso "salvo

quanto previsto dall'articolo 503, comma 3".

quanto previsto dall'articolo 503, comma 3".

Art. 351

- Altre sommarie informazioni -

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle

persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle

indagini. Si applica la disposizione del secondo periodo

dell'articolo 362 (1).

1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in

un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un

reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto

dall'articolo 371 comma 2, lettera h), procede un ufficiale di

polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore,

è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che

può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere

tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Art. 352

- Perquisizioni -

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali

di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o

locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla

persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato

che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o

tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la

persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza

che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la

carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata

per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di

una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia

giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale

o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e

sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la

emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche

fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo

potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque

non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo

dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle

dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle

operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i

presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la

perquisizione.

Art. 353

- Acquisizione di plichi o di corrispondenza -

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati altrimenti

chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al

pubblico ministero per l'eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano

notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che

potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di

polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico

ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata.

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o

altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il

sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia

giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al

servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto

ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero

non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono

inoltrati.

Art. 354

- Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.

Sequestro -

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le

tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo

stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima

dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel

comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si

modifichino e il pubblico ministero non può intervenire

tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i

necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle

cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a

questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali

di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e

rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Art. 355

- Convalida del sequestro e suo riesame -

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia

giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del

provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le

cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza

ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico

ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con

decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i

presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose

sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente

notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti

vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla

quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe

diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci

giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in

cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro,

richiesta di riesame, anche nel merito a norma dell'articolo

324.

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del

provvedimento.

Art. 356

- Assistenza del difensore -

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte

le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere

preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e

354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal

pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

Art. 357

- Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria -

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute

idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le

attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione

delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività,

redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee

ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le

indagini;

indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (1);

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e

354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente

compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le

direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria

nelle forme e con le modalit à previste dall'articolo 373.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta

a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le

denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti,

il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

Titolo V: ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 358

- Attività di indagine del pubblico ministero -

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini

indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e

circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Art. 359

- Consulenti tecnici del pubblico ministero -

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti,

rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra

operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche

competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non

possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero

ad assistere a singoli atti di indagine.

Art. 360

- Accertamenti tecnici non ripetibili -

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359

riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a

modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la

persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i

difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il

conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare

consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

3. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente

nominati hanno diritto di assistere al conferimento

dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare

osservazioni e ris erve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona

sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere

incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si

proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non

possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva

formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non

sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma

4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i

relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento

(1)

(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Art. 361

- Individuazione di persone e di cose -

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle

indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di

persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di

percezione sensoriale.

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero

sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata

all'individuazione possa subire intimidazione o altra influenza

dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il

pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214

comma 2.

Art. 362

- Assunzione di informazioni -

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone

che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si

applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200,

201, 202 e 203 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Art. 363

- Interrogatorio di persona imputata in un procedimento

connesso -

1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma

dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui

fatti per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210

commi 2, 3 e 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone

imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel

caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 364

- Nomina e assistenza del difensore -

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio,

ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona

sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma

dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è

altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma

che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza

nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del

compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a

cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti

indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo

245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di

ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o

l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può

procedere a interrogatorio, ispezione o a confronto anche

prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza

ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere

omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi

è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti

materiali del reato possono essere alterati. È fatta salva, in

ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico

ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i

motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di

approvazione o disapprovazione. Quando assiste al

compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico

ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta

menzione nel verbale.

Art. 365

- Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso -

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti

di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta

alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di

fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio

a norma dell'articolo 97 comma 3.

2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto,

fermo quanto previsto dall'articolo 249.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

Art. 366

- Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori -

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali

degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia

giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono

depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo

giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il

difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni

successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento

dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di

deposito e il termine decorre dal ricevimento della

notificazione.

2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per

gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia

ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

Art. 367

- Memorie e richieste dei difensori -

1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno

facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico

facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico

ministero.

Art. 368

- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro -

1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico

ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro

richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo

parere, al giudice per le indagini preliminari.

Art. 369

- Informazione di garanzia -

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha

diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in

piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla

persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una

informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge

che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con

invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di

fiducia (1).

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale

restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il

pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia

sia notificata a norma dell'articolo 151.

(1) Comma così modificato dall'art. 19, L . 8 agosto 1995, n.

332.

Art. 370

- Atti diretti e atti delegati -

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di

indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il

compimento di attività di indagine e di atti specificamente

delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui

partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in

stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore (1).

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia

giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e

373.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro

tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di

procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva

competenza per materia, il pubblico ministero presso il

tribunale o la pretura del luogo.

tribunale o la pretura del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il

pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà

di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito

dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono

necessari ai fini delle indagini.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

Art. 371

- Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero -

1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a

indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza,

economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini

provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchè alla

comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla

polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente,

al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si

considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12

ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno

reciproco le une delle altre (1);

b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce

sulla prova di una altro reato o di un'altra circostanza;

c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa

fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle

indagini non ha effetto sulla competenza.

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991,

n. 367.

Art. 372

- Avocazione delle indagini -

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone,

con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie

informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del

magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua

tempestiva sostituzione;

tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di

provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato

designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36

comma 1 lettere a), b), d), e).

1 bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte

le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto

motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a

taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),

nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta

effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo

371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il

coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale

anche d'intesa con altri procuratori generali interessati (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 settembre

1991, n. 292.

Art. 373

- Documentazione degli atti -

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto

verbale:

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate

oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta

alle indagini;

c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo

362 (1);

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (2);

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo

360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo

III del libro II.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare,

diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto

mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero,

quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata

rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento

ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili

ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili

circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la

documentazione contestuale.

5. L 'atto contenente la notizia di reato e la documentazione

relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo

presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti

trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede

l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il

pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo

142.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno 1992,

n. 306.

Art. 374

- Presentazione spontanea -

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini,

ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare

dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si

presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue

discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto

all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni

previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di

misure cautelari.

Art. 375

- Invito a presentarsi -

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle

indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne

richiedono la presenza.

2. L 'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a

identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonchè

l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a

norma dell'articolo 132 l 'accompagnamento coattivo in caso di

mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo

impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio,

l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto

quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.

L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto

dall'articolo 453 comma 1, l 'indicazione degli elementi e delle

fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata

richiesta di giudizio immediato (1).

4. L 'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di

quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di

urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine,

purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 26, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12.

Art. 376

- Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio

o a confronto -

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o

confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal

pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Art. 377

- Citazioni di persone informate sui fatti -

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione

quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della

persona offesa e delle persone in grado di riferire su

circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità della persona;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonchè

l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a

norma dell'articolo 133 l 'accompagnamento coattivo in caso di

mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo

impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la

citazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode

citazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode

delle cose sequestrate.

Art. 378

- Poteri coercitivi del pubblico ministero -

1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i

poteri indicati nell'articolo 131.

Titolo VI: ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

Art. 379

- Determinazione della pena -

1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è

determinata a norma dell'articolo 278.

Art. 380

- Arresto obbligatorio in flagranza -

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono

all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non

colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la

pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo

a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli

agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque

è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,

consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I

del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel

massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo

419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del

libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della

reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a

dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600

del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante

prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o

taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625

comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del

codice penale (1);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale

e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,

messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più

armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2,

comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti

a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo

che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo

articolo (2);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel

massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e

organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo

1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di

carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile

1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi

previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645,

delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654

(3);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e

organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista

dall'articolo 416 bis del codice penale (4);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e

organizzazione della associazione per delinquere prevista

dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se

l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra

quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g),

i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in

flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con

dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia

giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di

rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in

libertà.

(1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera

nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza

per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo

comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la

circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello

circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello

stesso codice.

(1 bis) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio

1991, n. 152.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n.

247.

(3) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lett. a) , D.L.

8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'art. 6, comma 2

bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Art. 381

- Arresto facoltativo in flagranza -

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudizia ria hanno facoltà

di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non

colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la

pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero

di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì

facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei

seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto

dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista

dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista

dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (1);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di

sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del

codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del

codice penale;

f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice

penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635

comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice

penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non

riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge

18 aprile 1975 n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in

flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta,

anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o

all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente

diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto

immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede

all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla

gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta

dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di

fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico

ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni

o il rifiuto di fornirle (2).

(1) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

(2) Comma aggiunto dall'art. 26, L . 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 382

- Stato di flagranza -

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di

commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito

dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre

persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia

che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a

quando non è cessata la permanenza.

Art. 383

- Facoltà di arresto da parte dei privati -

1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata

a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti

perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo

consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato

alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della

alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della

consegna e ne rilascia copia.

Art. 384

- Fermo di indiziato di delitto -

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono

specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di

fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona

gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge

stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non

inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei

anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli

esplosivi.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico

ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali

e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di

propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria

iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato

ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato

il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia

possibile, per la situazione di urgenza, attendere il

provvedimento del pubblico ministero.

Art. 385

- Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze -

1. L 'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto

delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto

nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà

legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Art. 386

- Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

-

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno

eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna

l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero

del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono

inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un

difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di

polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di

fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio

designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389

comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria

pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico

ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore

dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine

trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero

autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene

l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato

eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno

determinato.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono

l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero

mediante la conduzione nella casa circondariale o

mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato

eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il

fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1

dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave

pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o

mandamentale (1).

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il

verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha

disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L 'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati

i termini previsti dal comma 3 (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 20, L . 8 agosto 1995, n.

332.

(2) Articolo modificato dall'art. 23, D. Lgs. 14 gennaio 1991,

n. 12.

Art. 387

- Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari -

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del

fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari

dell'avvenuto arresto o fermo.

Art. 388

- Interrogatorio dell'arrestato o del fermato -

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio

dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al

difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore

d'ufficio.

d'ufficio.

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste

dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il

fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno

determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli

elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per

le indagini, le fonti.

Art. 389

- Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato -

1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito

per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se

la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a

norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico

ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il

fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del

pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria,

che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove

l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Art. 390

- Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo -

1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico

ministero, qualora non debba ordinare la immediata

liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida

al giudice per le indagini preliminari competente in relazione

al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e

comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso,

senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L 'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico

ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero

trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in

ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si

fondano (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.

12.

Art. 391

- Udienza di convalida -

1. L 'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con

la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del

fermato.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o

non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97

comma 4.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi

dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla

libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio

dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto

o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo

difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato

legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti

dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice

provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che

decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il

fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste

dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste

dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una

misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è

stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381

comma 2, l 'applicazione della misura è disposta anche al di

fuori dei limiti previsti dall'articolo 280.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice

dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato

o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono

pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro

che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze

pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero

e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I

termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del

provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o

notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se

l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle

quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il

fermato è stato posto a disposizione del giudice (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 25, D. Lgs. 14 gennaio

1991, n. 12.

Titolo VII: INCIDENTE PROBATORIO

Art. 392

- Casi -

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e

la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice

che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi

è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere

esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave

impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi

concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la

persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di

denaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il

falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti

concernenti la responsabilità di altri (1);

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (1);

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o

al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,

quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e

b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova

riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è

soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza

non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,

609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice

penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle

indagini possono chiedere che si proceda con incidente

probatorio all'assunzione della testimonianza di persona

minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi

previste dal comma 1 (2).

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini

possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel

dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione

superiore a sessanta giorni.

La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, nella

parte in cui non consente che nei casi previsti dal presente

articolo, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed

eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L . 7 agosto

1997, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L. 15

febbraio 1996, n. 66.

Art. 393

- Richiesta -

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione

delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per

l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi

termini e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e

le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti

oggetto della prova;

c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la

prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i

difensori delle persone interessate a norma del comma 1

lettera b - , la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo

392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti

di indagine compiuti (1).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di

inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini

possono chiedere la proroga del termine delle indagini

preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il

giudice provvede con decreto motivato, concedendo la

proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova

quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non

avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso

modo il giudice provvede se il termine per le indagini

preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente

probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso

comunicazione al procuratore generale presso la corte di

appello.

La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,

nella parte in cui non consente che nei casi previsti dall'art.

392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere

richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

(1) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 15

febbraio 1996, n. 66.

Art. 394

- Richiesta della persona offesa -

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di

promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia

decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Art. 395

- Presentazione e notificazione della richiesta -

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella

cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente

a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha

proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone

indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b - . La prova della

notificazione è depositata in cancelleria.

Art. 396

- Deduzioni -

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il

pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini

può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza

della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonchè

indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e

altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1

lettera b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta

alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che

comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per

gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere

visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

Art. 397

- Differimento dell'incidente probatorio -

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il

differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona

sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione

pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il

differimento non è consentito quando pregiudicherebbe

l'assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di

inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine

previsto dall'articolo 396 comma 1 e indica:

a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente

probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni

con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o

rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di

inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al

pubblico ministero.

4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa

l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine

strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di

indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L'ordinanza

è immediatamente comunicata al pubblico ministero e

notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393

comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza

sono depositate all'udienza.

Art. 398

- Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio -

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e

comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo

396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale

accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di

incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di

rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e

notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice

stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle

deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate

sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data

dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci

giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,

alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e

del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio

almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento

che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere

cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla

persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è

comunicato al pubblico ministero (1).

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle

parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai

sensi dell'articolo 393, comma 2-bis (2).

sensi dell'articolo 393, comma 2-bis (2).

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono

assegnati alla medesima udienza, semprechè non ne derivi

ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio

non può essere svolto nella circoscrizione del giudice

competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le

indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere

assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato

previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies

del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate

all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con

l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le

modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente

probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono

necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi

anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice,

ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in

mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le

dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate

integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o

audiovisiva.

Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di

riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme

della perizia ovvero della consulenza tecnica.

Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma

riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo

se richiesta dalle parti (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L . 7 agosto

1997, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L. 15

febbraio 1996, n. 66.

(3) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L. 15

febbraio 1996, n. 66.

Art. 399

- Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle

indagini -

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è

necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente

probatorio, non compare senza addurre un legittimo

impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento

coattivo.

Art. 400

- Provvedimenti per i casi di urgenza -

1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è

indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio,

il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti

dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura

necessaria.

Art. 401

- Udienza -

1. L 'udienza si svolge in camera di consiglio con la

partecipazione necessaria del pubblico ministero e del

difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì

diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona

sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a

norma dell'articolo 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa

hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si

debba esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri

casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi

provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e

fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il

dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al

giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad

esame.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere

l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da

quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in

ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali

soggetti.

7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima

udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo

non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova

richieda un termine maggiore.

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente

probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori

hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 402

- Estensione dell'incidente probatorio -

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona

sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o

alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il

giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie

notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando

l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non

oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio

pregiudica l'assunzione della prova.

Art. 403

- Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio -

1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio

sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui

difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei

confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente

all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il

difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i

suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia

divenuta impossibile (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L . 7 agosto 1997, n.

267.

Art. 404

- Efficacia dell'incidente pro batorio nei confronti della parte

civile -

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con

incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato

posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti

dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta

accettazione anche tacita.

Titolo VIII: CHIUSURA DELLE INDAGINI

PRELIMINARI

Art. 405

- Inizio dell'azione penale. Forme e termini -

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere

l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando

l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del

libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei

mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è

attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il

termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti

indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (1).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di

procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste

pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del

termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui

l'autorizzazione perviene al pubblico minis tero.

(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 8

giugno 1992, n. 306.

Art. 406

- Proroga del termine -

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere

al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto

dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della

notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano

(1).

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico

ministero nei casi di particolare complessità delle indagini

ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il

termine prorogato.

2 bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per

un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con

l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque

giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini

nonchè alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato

o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di

volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle

memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza

emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico

ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba

concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal

comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera

di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero,

alla persona sottoposta alle indagini nonchè, nella ipotesi

prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il

procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si

procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3

procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3

bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci

giorni dalla presentazione della richiesta, dandone

comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il

giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a

proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il

giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto,

fissa un termine non superiore a dieci giorni per la

formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma

dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della

richiesta di proroga e prima della comunicazione del

provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili,

sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano

successivi alla data di scadenza del termine originariamente

previsto per le indagini. (2).

(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost., con

riferimento all'analogo testo previgente del presente comma,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella

parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine

per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del

termine stesso.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

Art. 407

- Termini di durata massima delle indagini preliminari -

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata

delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto

mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini

preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice

penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo

comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice

penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste

dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

articolo;

articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce

la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque

anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,

messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più

armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,

comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi

aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in

cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (1);

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le

investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati

ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini

o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il

collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma

dell'articolo 371 (2).

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione

penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla

legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti

dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, L . 8 agosto

1995, n. 332.

(2) Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

Art. 408

- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di

reato -

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico

ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice

richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il

fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione

relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti

relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti

davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L 'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico

ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o

successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di

volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la

persona offesa può prendere visione degli atti e presentare

opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle

indagini preliminari.

Art. 409

- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione -

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione

prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di

archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti

al pubblico ministero.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data

dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al

pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla

persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme

previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti

restano depositati in cancelleria.

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre

comunicazione al procuratore generale presso la corte di

appello.

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie

ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico

ministero, fissando il termine indispensabile per il

compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non

accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza

che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli

l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione

dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza

preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L 'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione

solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.

Art. 410

- Opposizione alla richiesta di archiviazione -

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona

offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini

preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto

della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è

infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto

motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a

norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più

persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo

opponente.

Art. 411

- Altri casi di archiviazione -

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano

anche quando risulta che manca una condizione di

procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto

dalla legge come reato.

Art. 412

- Avocazione delle indagini preliminari per mancato

esercizio dell'azione penale -

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone

con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se

il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non

richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o

prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le

indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste

entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a

seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma

3.

Art. 413

- Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della

persona offesa dal reato -

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal

reato può chiedere al procuratore generale di disporre

l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le

indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste

entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma

1.

1.

Art. 414

- Riapertura delle indagini -

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma

degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto

motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico

ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico

ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo

335.

Art. 415

- Reato commesso da persone ignote -

1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero,

entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di

reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di

autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di

autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia

decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se

ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata,

ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle

notizie di reato.

Titolo IX: UDIENZA PRELIMINARE

Art. 416

- Presentazione della richiesta del pubblico ministero -

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico

ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a

giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per

rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3 (1).

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la

notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini

espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per

le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al

reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere

custoditi altrove.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L . 16 luglio

1997, n. 234.

1997, n. 234.

Art. 417

- Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio -

1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali

che valgono a identificarlo nonchè le generalità della persona

offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di

sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;

d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone

il giudizio;

e) la data e la sottoscrizione.

Art. 418

- Fissazione dell'udienza -

1. Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa

con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di

consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando

l'imputato è privo di difensore di fiducia.

2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza

non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

Art. 419

- Atti introduttivi -

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa,

della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del

giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di

rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. L 'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e

notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della

facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a

norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e

produrre documenti.

3. L 'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre

l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini

l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini

eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni

prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è

notificata la citazione del responsabile civile e della persona

civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L 'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e

richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata

in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore

speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto

di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona

offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di

giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di

nullità.

Art. 420

- Costituzione delle parti -

1. L 'udienza si svolge in camera di consiglio con la

partecipazione necessaria del pubblico ministero e del

difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla

costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi,

delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui

dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice

provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le

condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1

e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che

ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419

comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai

presenti.

5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in

forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n.

529, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente

comma nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede

"soltanto" anzichè "di regola".

Art. 421

- Discussione -

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle

parti, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle

indagini pre liminari e gli elementi di prova che giustificano la

richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può chiedere di

essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le

disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il

giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme

previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola,

nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile

civile, della persona civilmente obbligata per la pena

pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il

pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola

volta (1).

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le

rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel

fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonchè

gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio

della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti,

dichiara chiusa la discussione.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L . 7 agosto

1997, n. 267.

Art. 422

- Sommarie informazioni ai fini della decisione -

1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il

giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi

nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire

ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico

ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere

l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o

l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210.

2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero

o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la

decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a

giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre

parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività

ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto

all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli

articoli 64 e 65.

4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o

l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di

ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova

udienza. Del provvedimento è data comunicazione al

procuratore generale presso la corte di appello.

procuratore generale presso la corte di appello.

5. L 'udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del

termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora

il termine sia già decorso, l'udienza è fissata per una data non

posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza.

6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso

l'audizione o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che

ne ha fatto richiesta.

7. L 'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel

comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i

difensori possono porre domande, a mezzo del giudice,

nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma 2.

Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano

e illustrano le rispettive conclusioni.

Art. 423

- Modificazione dell'imputazione -

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è

descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a

norma dell'articolo 12 comma 1 lett. b), o una circostanza

aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la

contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la

modificazione della imputazione è comunicata al difensore,

che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.

2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non

enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si

debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la

contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il

consenso dell'imputato.

Art. 424

- Provvedimenti del giudice -

1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il

giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di

non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La

lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in

cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione

immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere,

il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello

della pronuncia.

della pronuncia.

Art. 425

- Sentenza di non luogo a procedere -

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale

l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere

proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato

ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato

non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che

si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi

altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a

procedere, indicandone la causa nel dispositivo (1).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, L . 8 aprile 1993, n. 105.

Con riferimento al testo previgente, la Corte cost., con

sentenza n. 41 del 10 febbraio 1993, aveva dichiarato

l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in

cui stabiliva che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a

procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona

non imputabile.

Art. 426

- Requisiti della sentenza -

1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione

dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali

che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre

parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui

la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge

applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è

sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della

causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la

sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi

sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi

essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del

giudice.

Art. 427

- Condanna del querelante alle spese e ai danni -

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela

della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere

perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il

giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del

procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta

domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle

spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito

parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile

citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti mo tivi, le spese

possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a

risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne

abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che

decide sulle spese e sui danni, possono proporre

impugnazione, a norma dell'articolo 424, il querelante,

l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica

la disposizione dell'articolo 340 comma 4 (1).

(1) Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993 la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1°

comma dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di

proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto,

che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese

anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione

del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del

querelante.

Con successiva sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1°

comma dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di

proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per

non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il

querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato

anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile

nell'esercizio del diritto di querela.

Art. 428

- Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere -

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la

sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che

il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di

consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei

casi di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e

l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione

a norma dell'articolo 569.

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il

procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere

per cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del

procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la

sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero

sentenza di non luogo a procedere con formula meno

favorevole all'imputato.

7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non

conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a

procedere con formula più favorevole all'imputato.

8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in

grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e

il procuratore generale.

9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di

consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

Art. 429

- Decreto che dispone il giudizio -

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali

che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre

parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti

identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di

sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui

esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per

il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della

comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non

comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che

l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo

certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno

dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c - e f - .

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve

intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che

non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni

prima della data fissata per il giudizio.

Art. 430

- Attività integrativa di indagine del pubblico ministero -

1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il

giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al

giudice del d ibattimento, può compiere attività integrativa di

indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la

partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1

è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico

ministero con facoltà dei difensori di prenderne visione ed

estrarne copia.

Art. 431

- Fascicolo per il dibattimento -

1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria

forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le

prescrizioni del giudice, sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e

all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia

giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico

ministero;

d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di

quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria (1).

e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri

documenti indicati nell'articolo 236;

f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non

debbano essere custoditi altrove.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, D.L. 8 giugno

1992, n. 306.

Art. 432

- Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento -

1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo,

con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale

provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di

esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il

giudizio.

Art. 433

- Fascicolo del pubblico ministero -

1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono

trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti

all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre

copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti

raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la

documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando

di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste

al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.

Titolo X: REVOCA DELLA SENTENZA DI NON

LUOGO A PROCEDERE

Art. 434

- Casi di revoca -

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a

procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova

che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono

determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini

preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la

revoca della sentenza.

Art. 435

- Richiesta di revoca -

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le

nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state

acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo

caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle

indagini.

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice

gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta,

designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data

dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al

pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona

offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste

dall'articolo 127.

Art. 436

- Provvedimenti del giudice -

1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.

2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il

giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio,

fissa l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati

presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti

ordina la riapertura delle indagini.

3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice

stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile

non superiore a sei mesi.

4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora

sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere

l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la

richiesta di rinvio a giudizio.

Art. 437

- Ricorso per cassazione -

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso

per cassazione.