Codice
di Procedura Penale
PRELIMINARE
Titolo
I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
326
-
Finalità delle indagini preliminari -
1.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono,
nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie
per
le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Art.
327
-
Direzione delle indagini preliminari -
1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone
direttamente
della polizia giudiziaria.
Art.
328
-
Giudice per le indagini preliminari -
1.
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero,
delle parti private e della persona offesa dal reato,
provvede
il giudice per le indagini preliminari.
1
bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo
51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le
indagini
preliminari sono esercitate, salve specifiche
disposizioni
di legge, da un magistrato del tribunale del
capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente
(1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n.
367.
Art.
329
-
Obbligo del segreto -
1.
Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre
la chiusura delle indagini preliminari.
2.
Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico
ministero può, in deroga a quanto previsto
dall'articolo
114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione
di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli
pubblicazione
di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli
atti
pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico
ministero.
3.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a
norma
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità
per
la prosecuzione dell'indagine, può disporre con decreto
motivato:
a)
l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo
consente
o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le
indagini
riguardanti altre persone;
b)
il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche
relative a determinate operazioni.
Titolo
II: NOTIZIA DI REATO
Art.
330
-
Acquisizione delle notizie di reato -
1.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono
notizia
dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di
reato
presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Art.
331
-
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico
servizio -
1.
Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e
gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di
un
reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per
iscritto,
anche quando non sia individuata la persona alla quale
il
reato è attribuito.
2.
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al
pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere
un
unico atto.
4.
Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,
emerge
un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile
di ufficio, l'autorità che procede redige e
trasmette
senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Art.
332
-
Contenuto della denuncia -
1.
La denuncia contiene la esposizione degli elementi
essenziali
del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della
notizia
nonchè le fonti di prova già note. Contiene inoltre,
quando
è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro
valga
alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito,
della persona offesa e di coloro che siano in grado
di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Art.
333
-
Denuncia da parte di privati -
1.
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di
ufficio
può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la
denuncia
è obbligatoria.
2.
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto,
personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico
ministero
o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata
per
iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo
procuratore
speciale.
3.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso,
salvo
quanto disposto dall'articolo 240.
Art.
334
-
Referto -
1.
Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro
quarantotto
ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente
al
pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia
giudiziaria
del luogo in cui ha prestato la propria opera o
assistenza
ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia
giudiziaria
più vicino.
2.
Il referto indica la persona alla quale è stata prestata
assistenza
e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si
trova
attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il
luogo,
il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre
le
notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i
mezzi
con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato
o
può causare.
3.
Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella
medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con
facoltà
di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Art.
335
-
Registro delle notizie di reato -
1.
Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro
custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli
perviene
o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè,
contestualmente
o dal momento in cui risulta, il nome della
persona
alla quale il reato stesso è attribuito.
2.
Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione
giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente
circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento
delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere
a nuove iscrizioni.
3.
Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di
cui
all'articolo 407, comma 2 lettera a - , le iscrizioni previste
dai
commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il
reato
è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori,
ove
ne facciano richiesta (1).
3
bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di
indagine,
il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta,
può
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni
per
un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (1).
(1)
L'art.
attuali
ultimi due commi l'originario comma 3.
Titolo
III: CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
Art.
336
-
Querela -
1.
La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale,
personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta
la
volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla
legge
come reato.
Art.
337
-
Formalità della querela -
1.
La dichiarazione di querela è proposta, con le forme
previste
dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può
essere
presentata denuncia ovvero a un agente consolare
all'estero.
Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche
recapitata
da un incaricato o spedita per posta in piego
raccomandato.
2.
Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il
verbale
in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal
procuratore
speciale.
procuratore
speciale.
3.
La dichiarazione di querela proposta dal legale
rappresentante
di una persona giuridica, di un ente o di una
associazione
deve contenere la indicazione specifica della
fonte
dei poteri di rappresentanza.
della
data e del luogo della presentazione, all'identificazione
della
persona che la propone e alla trasmissione degli atti
all'ufficio
del pubblico ministero.
Art.
338
-
Curatore speciale per la querela -
1.
Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il
termine
per la presentazione della querela decorre dal giorno
in
cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di
nomina.
2.
Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per
le
indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona
offesa,
su richiesta del pubblico ministero.
3.
La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno
per
scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei
minorenni.
4.
Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile
nell'interesse
della persona offesa.
5.
Se la necessità della nomina del curatore speciale
sopravviene
dopo la presentazione della querela, provvede il
giudice
per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Art.
339
-
Rinuncia alla querela -
1.
La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a
mezzo
di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta,
rilasciata
all'interessato o a un suo rappresentante. La
dichiarazione
può anche essere fatta oralmente a un ufficiale
di
polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità
del
rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti
se
non è sottoscritto dal dichiarante.
2.
La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce
effetti.
3.
Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche
all'azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del
danno.
danno.
Art.
340
-
Remissione della querela -
1.
La remissione della querela è fatta e accettata
personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, con
dichiarazione
ricevuta dall'autorità procedente o da un
ufficiale
di polizia giudiziaria che deve trasmetterla
immediatamente
alla predetta autorità.
2.
La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono
fatte
con le forme previste per la rinuncia espressa alla
querela.
3.
Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del
codice
penale è nominato a norma dell'articolo 338.
4.
Le spese del procedimento sono a carico del remittente,
salvo
che nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano
in
tutto o in parte a carico del querelato.
Art.
341
-
Istanza di procedimento -
con
le forme della querela.
Art.
342
-
Richiesta di procedimento -
1.
La richiesta di procedimento è presentata al pubblico
ministero
con atto sottoscritto dall'autorità competente.
Art.
343
-
Autorizzazione a procedere -
1.
Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il
pubblico
ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
2.
Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è
fatto
divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali
nei
confronti della persona rispetto alla quale è prevista
l'autorizzazione
medesima nonchè di sottoporla a
perquisizione
personale o domiciliare, a ispezione personale, a
ricognizione,
a individuazione, a confronto, a intercettazione
ricognizione,
a individuazione, a confronto, a intercettazione
di
conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere
all'interrogatorio
solo se l'interessato lo richiede.
3.
Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima
della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta
nella
flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380
commi
1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione
al compimento di determinati atti sono
prescritte
da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali,
si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto
compatibili
con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346
(1).
4.
Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi
2
e 3 non possono essere utilizzati.
essere
revocata.
(1)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 23
ottobre
1996, n. 555.
Testo
del comma 3, prima della modifica apportata dall'art.
1,
comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 555
3.
Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima
della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta
nella
flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380
commi
1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione
concerne
un membro del Parlamento o della Corte
costituzionale,
non possono essere compiuti atti diversi
dall'arresto
o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai
quali
può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto
non
colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo
380
commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonchè lettere c), f), g),
h),
se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
nel
massimo a dieci anni.
Art.
344
-
Richiesta di autorizzazione a procedere -
1.
Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di
procedere
a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio
immediato,
il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna.
Nei
procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve
essere
presentata prima dell'emissione del decreto di citazione
a
giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata
entro
trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di
reato
del nome della persona per la quale è necessaria
l'autorizzazione.
2.
Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è
stata
arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede
l'autorizzazione
a procedere immediatamente e comunque
l'autorizzazione
a procedere immediatamente e comunque
prima
della udienza di convalida.
3.
Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero
richiede
senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne
sia
sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio
direttissimo
ovvero dopo che sono state formulate le richieste
previste
dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel
ritardo,
il giudice provvede alla assunzione delle prove
richieste
dalle parti.
4.
Quando si procede nei confronti di più persone per alcune
delle
quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda
ad
essere concessa, si può procedere separatamente contro gli
imputati
per i quali l'autorizzazione non è necessaria.
Art.
345
-
Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità
dell'azione
penale -
1.
Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento
o di non luogo a procedere, anche se non più
soggetta
a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la
mancanza
della querela, della istanza, della richiesta o
dell'autorizzazione
a procedere, non impediscono l'esercizio
dell'azione
penale per il medesimo fatto e contro la medesima
persona
se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la
richiesta
o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta
meno
la condizione personale che rendeva necessaria
l'autorizzazione.
2.
La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta
la
mancanza di una condizione di procedibilità diversa da
quelle
indicate nel comma 1.
Art.
346
-
Atti compiuti in mancanza di una condizione di
procedibilità
-
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo
condizione
di procedibilità che può ancora sopravvenire,
possono
essere compiuti gli atti di indagine preliminare
necessari
ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo
nel
ritardo, possono essere assunte le prove previste
dall'articolo
392.
Titolo
IV: ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA
Art.
347
-
Obbligo di riferire la notizia del reato -
1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo,
riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi
essenziali
del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti,
indicando
le fonti di prova e le attività compiute, delle quali
trasmette
la relativa documentazione (1).
2.
Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il
domicilio
e quanto altro valga alla identificazione della
persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della
persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2
bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista
l'assistenza
del difensore della persona nei cui confronti
vengono
svolte le indagini, la comunicazione della notizia di
reato
è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal
compimento
dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono
termini particolari (2).
3.
Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma
2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando
sussistono
ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia
di
reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla
comunicazione
orale deve seguire senza ritardo quella scritta
con
le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e
2
(3).
4.
Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno
e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
(3)
Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8
giugno
1992, n. 306 e successivamente così modificato
dall'art.
21, comma
Art.
348
-
Assicurazione delle fonti di prova -
1.
Anche successivamente alla comunicazione della notizia di
reato,
la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni
indicate
nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento
utile
alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del
colpevole
(1).
2.
Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a)
alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato
nonchè
alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b)
alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti
per la ricostruzione dei fatti;
c)
al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3.
Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia
giudiziaria
compie gli atti a essa specificamente delegati a
norma
dell'articolo 370 e tutte le attività d'indagine che, anche
nell'ambito
delle direttive impartite, sono necessarie per
accertare
i reati, ovvero sono richieste da elementi
successivamente
emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di
prova
delle quali viene a conoscenza, informando prontamente
il
pubblico ministero (2).
4.
La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a
seguito
di delega del pubblico ministero, compie atti od
operazioni
che richiedono specifiche competenze tecniche,
può
avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare
la
propria opera.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
(2)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L.
8
giugno 1992, n. 306.
Art.
349
-
Identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte
le indagini e di altre persone -
1.
La polizia giudiziaria procede alla identificazione della
persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle
persone
in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione
dei fatti.
2.
Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte
le indagini può procedersi anche eseguendo, ove
occorra,
rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici
nonchè
altri accertamenti.
3.
Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria
invita
la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a
dichiarare
o a eleggere il domicilio per le notificazioni a
norma
dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni
dell'articolo
66.
4.
Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi
identificare
ovvero fornisce generalità o documenti di
identificazione
in relazione ai quali sussistono sufficienti
elementi
per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la
accompagna
nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo
strettamente
necessario per la identificazione e comunque non
oltre
le dodici ore.
oltre
le dodici ore.
5.
Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato
compiuto
è data immediata notizia al pubblico ministero il
quale,
se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal
comma
4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
persona
accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
Art.
350
-
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti
vengono
svolte le indagini -
1.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità
previste
dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le
investigazioni
dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le
indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a
norma
dell'articolo 384.
2.
Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia
giudiziaria
invita la persona nei cui confronti vengono svolte
le
indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto,
provvede
a norma dell'articolo 97 comma 3.
3.
Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria
assistenza
del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà
tempestivo
avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al
compimento
dell'atto.
4.
Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la
polizia
giudiziaria richiede al pubblico ministero di
provvedere
a norma dell'articolo 97 comma 4.
5.
Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di
polizia
giudiziaria possono, anche senza la presenza del
difensore,
assumere dalla persona nei cui confronti vengono
svolte
le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a
norma
dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della
immediata
prosecuzione delle indagini.
6.
Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza
del
difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma
del
comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7.
La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni
spontanee
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini,
ma di esse non è consentita la utilizzazione nel
dibattimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3
(1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306. Con sentenza n. 259 del 12 giugno 1991, la
Corte
costituzionale, con riferimento all'analogo testo
previgente
del presente comma, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale
del comma, limitatamente all'inciso "salvo
quanto
previsto dall'articolo 503, comma 3".
quanto
previsto dall'articolo 503, comma 3".
Art.
351
-
Altre sommarie informazioni -
1.
La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle
persone
che possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini.
Si applica la disposizione del secondo periodo
dell'articolo
362 (1).
1
bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in
un
procedimento connesso ovvero da persona imputata di un
reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto
dall'articolo
371 comma 2, lettera h), procede un ufficiale di
polizia
giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore,
è
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che
può
nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere
tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Art.
352
-
Perquisizioni -
1.
Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali
di
polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o
locale
quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla
persona
si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato
che
possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
tracce
si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la
persona
sottoposta alle indagini o l'evaso.
2.
Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza
che
dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la
carcerazione
nei confronti di persona imputata o condannata
per
uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di
una
persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizione personale
o
locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e
sussistono
particolari motivi di urgenza che non consentono la
emissione
di un tempestivo decreto di perquisizione.
3.
La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche
fuori
dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo
potrebbe
pregiudicarne l'esito.
4.
La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque
non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo
dove
la perquisizione è stata eseguita il verbale delle
dove
la perquisizione è stata eseguita il verbale delle
operazioni
compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i
presupposti,
nelle quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione.
Art.
353
-
Acquisizione di plichi o di corrispondenza -
1.
Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati altrimenti
chiusi,
l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al
pubblico
ministero per l'eventuale sequestro.
2.
Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano
notizie
utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che
potrebbero
andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di
polizia
giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico
ministero
il quale può autorizzarne l'apertura immediata.
3.
Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri
oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il
sequestro
a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia
giudiziaria,
in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al
servizio
postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto
ore
dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero
non
dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono
inoltrati.
Art.
354
-
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro
-
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le
tracce
e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo
stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato prima
dell'intervento
del pubblico ministero.
2.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma
1 si alterino o si disperdano o comunque si
modifichino
e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente,
gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i
necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose.
Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a
questo
pertinenti.
3.
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali
di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi
sulle persone diversi dalla ispezione personale.
Art.
355
-
Convalida del sequestro e suo riesame -
1.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia
giudiziaria
enuncia nel relativo verbale il motivo del
provvedimento
e ne consegna copia alla persona alla quale le
cose
sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza
ritardo,
e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero
del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2.
Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con
decreto
motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i
presupposti
ovvero dispone la restituzione delle cose
sequestrate.
Copia del decreto di convalida è immediatamente
notificata
alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3.
Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti
vengono
svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla
quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto
alla loro restituzione possono proporre, entro dieci
giorni
dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in
cui
l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro,
richiesta
di riesame, anche nel merito a norma dell'articolo
324.
4.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Art.
356
-
Assistenza del difensore -
1.
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte
le
indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente
avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e
354
oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal
pubblico
ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
Art.
357
-
Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria -
1.
La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute
idonee
ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le
attività
svolte, comprese quelle dirette alla individuazione
delle
fonti di prova.
2.
Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività,
redige
verbale dei seguenti atti:
a)
denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b)
sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee
ricevute
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini;
indagini;
c)
informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (1);
d)
perquisizioni e sequestri;
e)
operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e
354;
f)
atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente
compiuti
sino a che il pubblico ministero non ha impartito le
direttive
per lo svolgimento delle indagini.
3.
Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nelle
forme e con le modalit à previste dall'articolo 373.
4.
La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta
a
disposizione del pubblico ministero.
denunce,
le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti,
il
corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
Titolo
V: ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art.
358
-
Attività di indagine del pubblico ministero -
1.
Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini
indicati
nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e
circostanze
a favore della persona sottoposta alle indagini.
Art.
359
-
Consulenti tecnici del pubblico ministero -
1.
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti,
rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra
operazione
tecnica per cui sono necessarie specifiche
competenze,
può nominare e avvalersi di consulenti, che non
possono
rifiutare la loro opera.
2.
Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero
ad
assistere a singoli atti di indagine.
Art.
360
-
Accertamenti tecnici non ripetibili -
1.
Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359
riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a
modificazione,
il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la
persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i
difensori
del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
conferimento
dell'incarico e della facoltà di nominare
consulenti
tecnici.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3.
I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente
nominati
hanno diritto di assistere al conferimento
dell'incarico,
di partecipare agli accertamenti e di formulare
osservazioni
e ris erve.
4.
Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona
sottoposta
alle indagini formuli riserva di promuovere
incidente
probatorio, il pubblico ministero dispone che non si
proceda
agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non
possano
più essere utilmente compiuti.
5.
Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva
formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non
sussistendo
le condizioni indicate nell'ultima parte del comma
relativi
risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento
(1)
(1)
Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Art.
361
-
Individuazione di persone e di cose -
1.
Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle
indagini,
il pubblico ministero procede alla individuazione di
persone,
di cose o di quanto altro può essere oggetto di
percezione
sensoriale.
2.
Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero
sottoposti
in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3.
Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata
all'individuazione
possa subire intimidazione o altra influenza
dalla
presenza di quella sottoposta a individuazione, il
pubblico
ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214
comma
2.
Art.
362
-
Assunzione di informazioni -
1.
Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone
che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si
applicano
le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200,
201,
202 e 203 (1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Art.
363
-
Interrogatorio di persona imputata in un procedimento
connesso
-
1.
Le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell'articolo
12 sono interrogate dal pubblico ministero sui
fatti
per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210
commi
2, 3 e 4.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone
imputate
di un reato collegato a quello per cui si procede, nel
caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
Art.
364
-
Nomina e assistenza del difensore -
1.
Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio,
ovvero
a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona
sottoposta
alle indagini, la invita a presentarsi a norma
dell'articolo
375.
2.
La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è
altresì
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma
che
può nominarne uno di fiducia.
3.
Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza
nominato
è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del
compimento
degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a
cui
non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4.
Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti
indicati
nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo
245.
5.
Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere
che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o
l'assicurazione
delle fonti di prova, il pubblico ministero può
procedere
a interrogatorio, ispezione o a confronto anche
prima
del termine fissato dandone avviso al difensore senza
ritardo
e comunque tempestivamente. L'avviso può essere
omesso
quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi
è
fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti
materiali
del reato possono essere alterati. È fatta salva, in
ogni
caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
6.
Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico
ministero
deve specificamente indicare, a pena di nullità, i
motivi
della deroga e le modalità dell'avviso.
7.
È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione
o disapprovazione. Quando assiste al
compimento
degli atti, il difensore può presentare al pubblico
ministero
richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta
menzione
nel verbale.
Art.
365
-
Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso -
1.
Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti
di
perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta
alle
indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di
fiducia
e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio
a
norma dell'articolo 97 comma 3.
2.
Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto,
fermo
quanto previsto dall'articolo 249.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Art.
366
-
Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori -
1.
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali
degli
atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria
ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono
depositati
nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo
giorno
successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il
difensore
di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni
successivi.
Quando non è stato dato avviso del compimento
dell'atto,
al difensore è immediatamente notificato l'avviso di
deposito
e il termine decorre dal ricevimento della
notificazione.
2.
Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per
gravi
motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia
ritardato
senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.
Art.
367
-
Memorie e richieste dei difensori -
1.
Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno
facoltà
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico
facoltà
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico
ministero.
Art.
368
-
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro -
1.
Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero
ritiene che non si debba disporre il sequestro
richiesto
dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo
parere,
al giudice per le indagini preliminari.
Art.
369
-
Informazione di garanzia -
1.
Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha
diritto
di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in
piego
chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla
persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa una
informazione
di garanzia con indicazione delle norme di legge
che
si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con
invito
a esercitare la facoltà di nominare un difensore di
fiducia
(1).
2.
Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale
restituisca
il piego per irreperibilità del destinatario, il
pubblico
ministero può disporre che l'informazione di garanzia
sia
notificata a norma dell'articolo 151.
(1)
Comma così modificato dall'art.
332.
Art.
370
-
Atti diretti e atti delegati -
1.
Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di
indagine.
Può avvalersi della polizia giudiziaria per il
compimento
di attività di indagine e di atti specificamente
delegati,
ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui
partecipi
la persona sottoposta alle indagini che si trovi in
stato
di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore (1).
2.
Quando procede a norma del comma 1, la polizia
giudiziaria
osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e
373.
3.
Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale,
il pubblico ministero, qualora non ritenga di
procedere
personalmente, può delegare, secondo la rispettiva
competenza
per materia, il pubblico ministero presso il
tribunale
o la pretura del luogo.
tribunale
o la pretura del luogo.
4.
Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il
pubblico
ministero delegato a norma del comma
di
procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito
dello
svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono
necessari
ai fini delle indagini.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
Art.
371
-
Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero -
1.
Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a
indagini
collegate, si coordinano tra loro per la speditezza,
economia
ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini
provvedono
allo scambio di atti e di informazioni nonchè alla
comunicazione
delle direttive rispettivamente impartite alla
polizia
giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente,
al
compimento di specifici atti.
2.
Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si
considerano
collegate:
a)
se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12
ovvero
si tratta di reati commessi da più persone in danno
reciproco
le une delle altre (1);
b)
se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce
sulla
prova di una altro reato o di un'altra circostanza;
c)
se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa
fonte.
3.
Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle
indagini
non ha effetto sulla competenza.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991,
n.
367.
Art.
372
-
Avocazione delle indagini -
1.
Il procuratore generale presso la corte di appello dispone,
con
decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie
informazioni,
l'avocazione delle indagini preliminari quando:
a)
in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del
magistrato
designato, non è possibile provvedere alla sua
tempestiva
sostituzione;
tempestiva
sostituzione;
b)
il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di
provvedere
alla tempestiva sostituzione del magistrato
designato
per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36
comma
1 lettere a), b), d), e).
1
bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte
le
necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto
motivato,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a
taluno
dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
nonchè
dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste
dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine
di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo,
quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta
effettivo
il coordinamento delle indagini previste dall'articolo
371,
comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il
coordinamento
disposte o promosse dal procuratore generale
anche
d'intesa con altri procuratori generali interessati (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 settembre
1991,
n. 292.
Art.
373
-
Documentazione degli atti -
1.
Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto
verbale:
a)
delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate
oralmente;
b)
degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta
alle
indagini;
c)
delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d)
delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo
362
(1);
d-bis)
dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (2);
e)
degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo
360.
2.
Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo
III
del libro II.
3.
Alla documentazione delle attività di indagine preliminare,
diverse
da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto
mediante
la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero,
quando
si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata
rilevanza,
mediante le annotazioni ritenute necessarie.
4.
Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento
ovvero
immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili
ovvero
immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili
circostanze,
da indicarsi specificamente, che impediscono la
documentazione
contestuale.
relativa
alle indagini sono conservati in apposito fascicolo
presso
l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti
trasmessi
dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.
6.
Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede
l'ufficiale
di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il
pubblico
ministero. Si applica la disposizione dell'articolo
142.
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
(2)
Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno 1992,
n.
306.
Art.
374
-
Presentazione spontanea -
1.
Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini,
ha
facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare
dichiarazioni.
2.
Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si
presenta
spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue
discolpe,
l'atto così compiuto equivale per ogni effetto
all'interrogatorio.
In tale ipotesi, si applicano le disposizioni
previste
dagli articoli 64, 65 e 364.
3.
La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di
misure
cautelari.
Art.
375
-
Invito a presentarsi -
1.
Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle
indagini
a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne
richiedono
la presenza.
a)
le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a
identificare
la persona sottoposta alle indagini;
b)
il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonchè
l'autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c)
il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d)
l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a
norma
dell'articolo
mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo
impedimento.
3.
Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio,
l'invito
contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto
quale
risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.
L'invito
può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto
dall'articolo
453 comma
fonti
di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata
richiesta
di giudizio immediato (1).
quello
fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di
urgenza,
il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine,
purchè
sia lasciato il tempo necessario per comparire.
(1)
Periodo aggiunto dall'art. 26, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art.
376
-
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio
o
a confronto -
1.
Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o
confronto,
l'accompagnamento coattivo è disposto dal
pubblico
ministero su autorizzazione del giudice.
Art.
377
-
Citazioni di persone informate sui fatti -
1.
Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione
quando
deve procedere ad atti che richiedono la presenza della
persona
offesa e delle persone in grado di riferire su
circostanze
utili ai fini delle indagini.
2.
Il decreto contiene:
a)
le generalità della persona;
b)
il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonchè
l'autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c)
l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a
norma
dell'articolo
mancata
comparizione senza che sia stato addotto legittimo
impedimento.
3.
Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la
citazione
del consulente tecnico, dell'interprete e del custode
citazione
del consulente tecnico, dell'interprete e del custode
delle
cose sequestrate.
Art.
378
-
Poteri coercitivi del pubblico ministero -
1.
Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i
poteri
indicati nell'articolo 131.
Titolo
VI: ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art.
379
-
Determinazione della pena -
1.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è
determinata
a norma dell'articolo 278.
Art.
380
-
Arresto obbligatorio in flagranza -
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto
di chiunque colto in flagranza di un delitto non
colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo
a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
2.
Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti
di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque
è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,
consumati
o tentati:
a)
delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I
del
libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena
della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo
a dieci anni;
b)
delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo
419
del codice penale;
c)
delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del
libro
II del codice penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a
dieci
anni;
d)
delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600
del
codice penale;
e)
delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o
taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625
comma
1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del
codice
penale (1);
f)
delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale
e
di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo
pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o
parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più
armi
comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2,
comma
terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
h)
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a
norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto
del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo
che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo
articolo
(2);
i)
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo
a dieci anni;
l)
delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione
delle associazioni segrete previste dall'articolo
1
della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di
carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956
n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti
dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645,
delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'articolo
3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654
(3);
l-bis)
delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista
dall'articolo
416 bis del codice penale (4);
m)
delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione
della associazione per delinquere prevista
dall'articolo
416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione
è diretta alla commissione di più delitti fra
quelli
previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g),
i)
del presente comma.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza
è eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione
resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria
presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere
la querela, l'arrestato è posto immediatamente in
libertà.
(1)
dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera
nella
parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza
per
il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo
comma,
numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la
circostanza
attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello
circostanza
attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello
stesso
codice.
(1
bis) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio
1991,
n. 152.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n.
247.
(3)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lett. a) , D.L.
8
giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'art. 6, comma 2
bis,
D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
(4)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Art.
381
-
Arresto facoltativo in flagranza -
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudizia ria hanno facoltà
di
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non
colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena
della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero
di
un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena
della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì
facoltà
di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti
delitti:
a)
peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto
dall'articolo
316 del codice penale;
b)
corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista
dagli
articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c)
violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista
dall'articolo
336 comma 2 del codice penale (1);
d)
commercio e somministrazione di medicinali guasti e di
sostanze
alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del
codice
penale;
e)
corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del
codice
penale;
f
) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice
penale;
g)
furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h)
danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma
2 del codice penale;
i)
truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l)
appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice
penale;
m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge
18
aprile 1975 n. 110.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza
può essere eseguito se la querela viene proposta,
anche
con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o
all'agente
di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente
diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente
in libertà.
4.
Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
all'arresto
in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla
gravità
del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta
dalla
sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4
bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di
fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero
per reati concernenti il contenuto delle informazioni
o
il rifiuto di fornirle (2).
(1)
Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
(2)
Comma aggiunto dall'art.
Art.
382
-
Stato di flagranza -
1.
È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di
commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito
dalla
polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre
persone
ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia
che
egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2.
Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a
quando
non è cessata la permanenza.
Art.
383
-
Facoltà di arresto da parte dei privati -
1.
Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata
a
procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti
perseguibili
di ufficio.
2.
La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare
l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato
alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della
alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della
consegna
e ne rilascia copia.
Art.
384
-
Fermo di indiziato di delitto -
1.
Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono
specifici
elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di
fuga,
il pubblico ministero dispone il fermo della persona
gravemente
indiziata di un delitto per il quale la legge
stabilisce
la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore
nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei
anni
ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli
esplosivi.
2.
Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico
ministero
abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali
e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di
propria
iniziativa.
3.
La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria
iniziativa
qualora sia successivamente individuato l'indiziato
ovvero
sopravvengano specifici elementi che rendano fondato
il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento
del pubblico ministero.
Art.
385
-
Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze -
delle
circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto
nell'adempimento
di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima
ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
Art.
386
-
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
-
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito
l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna
l'arrestato,
ne danno immediata notizia al pubblico ministero
del
luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono
inoltre
l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un
difensore
di fiducia.
2.
Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di
polizia
giudiziaria informano immediatamente il difensore di
fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio
designato
dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
designato
dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3.
Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389
comma
2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono
l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico
ministero
al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore
dall'arresto
o dal fermo. Entro il medesimo termine
trasmettono
il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero
autorizzi
una dilazione maggiore. Il verbale contiene
l'eventuale
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del
giorno,
dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato
eseguito
e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l'arrestato
o il fermato a disposizione del pubblico ministero
mediante
la conduzione nella casa circondariale o
mandamentale
del luogo dove l'arresto o il fermo è stato
eseguito.
5.
Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il
fermato
sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1
dell'articolo
284 ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio
per le indagini, presso altra casa circondariale o
mandamentale
(1).
6.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale
di fermo anche al pubblico ministero che lo ha
disposto,
se diverso da quello indicato nel comma 1.
i
termini previsti dal comma 3 (2).
(1)
Comma così modificato dall'art.
332.
(2)
Articolo modificato dall'art. 23, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n.
12.
Art.
387
-
Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari -
1.
La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del
fermato,
deve senza ritardo dare notizia ai familiari
dell'avvenuto
arresto o fermo.
Art.
388
-
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato -
1.
Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio
dell'arrestato
o del fermato, dandone tempestivo avviso al
difensore
di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore
d'ufficio.
d'ufficio.
2.
Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste
dall'articolo
64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il
fermato
del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno
determinato
il provvedimento comunicandogli inoltre gli
elementi
a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per
le
indagini, le fonti.
Art.
389
-
Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato -
1.
Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito
per
errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se
la
misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a
norma
degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico
ministero
dispone con decreto motivato che l'arrestato o il
fermato
sia posto immediatamente in libertà.
2.
La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del
pubblico
ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria,
che
ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove
l'arresto
o il fermo è stato eseguito.
Art.
390
-
Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo -
1.
Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico
ministero,
qualora non debba ordinare la immediata
liberazione
dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida
al
giudice per le indagini preliminari competente in relazione
al
luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2.
Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e
comunque
entro le quarantotto ore successive dandone avviso,
senza
ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
ministero
non osserva le prescrizioni del comma 1.
3
bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero
trasmette
al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in
ordine
alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si
fondano
(1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12.
Art.
391
-
Udienza di convalida -
la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del
fermato.
2.
Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o
non
è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97
comma
4.
3.
Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi
dell'arresto
o del fermo e illustra le richieste in ordine alla
libertà
personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio
dell'arrestato
o del fermato, salvo che questi non abbia potuto
o
si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo
difensore.
4.
Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato
legittimamente
eseguito e sono stati osservati i termini previsti
dagli
articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice
provvede
alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che
decide
sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il
fermato
possono proporre ricorso per cassazione.
5.
Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste
dall'articolo
273 e taluna delle esigenze cautelari previste
dall'articolo
274, il giudice dispone l'applicazione di una
misura
coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è
stato
eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381
comma
fuori
dei limiti previsti dall'articolo 280.
6.
Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice
dispone
con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato
o
del fermato.
7.
Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono
pronunciate
in udienza, sono comunicate o notificate a coloro
che
hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze
pronunciate
in udienza sono comunicate al pubblico ministero
e
notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I
termini
per l'impugnazione decorrono dalla lettura del
provvedimento
in udienza ovvero dalla sua comunicazione o
notificazione.
L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se
l'ordinanza
di convalida non è pronunciata o depositata nelle
quarantotto
ore successive al momento in cui l'arrestato o il
fermato
è stato posto a disposizione del giudice (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 25, D. Lgs. 14 gennaio
1991,
n. 12.
Titolo
VII: INCIDENTE PROBATORIO
Art.
392
-
Casi -
1.
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e
la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che
si proceda con incidente probatorio:
a)
all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi
è
fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere
esaminata
nel dibattimento per infermità o altro grave
impedimento;
b)
all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi
concreti
e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la
persona
sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro
o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il
falso;
c)
all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti
concernenti
la responsabilità di altri (1);
d)
all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (1);
e)
al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o
al
pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,
quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e
b);
f)
a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova
riguarda
una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto
a modificazione non evitabile;
g)
a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza
non
consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis.
Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale
il pubblico ministero o la persona sottoposta alle
indagini
possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona
minore
degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi
previste
dal comma 1 (2).
2.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono
altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento,
ne potrebbe determinare una sospensione
superiore
a sessanta giorni.
ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, nella
parte
in cui non consente che nei casi previsti dal presente
articolo,
l'incidente probatorio possa essere richiesto ed
eseguito
anche nella fase dell'udienza preliminare.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma
1997,
n. 267.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L. 15
febbraio
1996, n. 66.
Art.
393
-
Richiesta -
1.
La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione
delle
indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per
l'assunzione
della prova prima della scadenza dei medesimi
termini
e indica:
a)
la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e
le
ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b)
le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti
oggetto
della prova;
c)
le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la
prova
non rinviabile al dibattimento.
2.
La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i
difensori
delle persone interessate a norma del comma 1
lettera
b - , la persona offesa e il suo difensore.
2-bis.
Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo
392,
comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti
di
indagine compiuti (1).
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di
inammissibilità.
4.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono
chiedere la proroga del termine delle indagini
preliminari
ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il
giudice
provvede con decreto motivato, concedendo la
proroga
per il tempo indispensabile all'assunzione della prova
quando
risulta che la richiesta di incidente probatorio non
avrebbe
potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso
modo
il giudice provvede se il termine per le indagini
preliminari
scade durante l'esecuzione dell'incidente
probatorio.
Del provvedimento è data in ogni caso
comunicazione
al procuratore generale presso la corte di
appello.
ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella
parte in cui non consente che nei casi previsti dall'art.
392
cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere
richiesto
ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 15
febbraio
1996, n. 66.
Art.
394
-
Richiesta della persona offesa -
1.
La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di
promuovere
un incidente probatorio.
2.
Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia
decreto
motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art.
395
-
Presentazione e notificazione della richiesta -
1.
La richiesta di incidente probatorio è depositata nella
cancelleria
del giudice per le indagini preliminari, unitamente
a
eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha
proposta,
secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone
indicate
nell'articolo 393 comma 1 lettera b - . La prova della
notificazione
è depositata in cancelleria.
Art.
396
-
Deduzioni -
1.
Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il
pubblico
ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini
può
presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza
della
richiesta, depositare cose, produrre documenti nonchè
indicare
altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e
altre
persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1
lettera
b).
2.
Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta
alle
indagini alla segreteria del pubblico ministero, che
comunica
senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per
gli
avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere
visione
ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.
Art.
397
-
Differimento dell'incidente probatorio -
1.
Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il
differimento
dell'incidente probatorio richiesto dalla persona
sottoposta
alle indagini quando la sua esecuzione
pregiudicherebbe
uno o più atti di indagine preliminare. Il
differimento
non è consentito quando pregiudicherebbe
l'assunzione
della prova.
2.
La richiesta di differimento è presentata a pena di
inammissibilità
nella cancelleria del giudice entro il termine
previsto
dall'articolo 396 comma 1 e indica:
a)
l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente
probatorio
pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b)
il termine del differimento richiesto.
3.
Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta
di incidente probatorio, provvede entro due giorni
con
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta
la richiesta di differimento. L'ordinanza di
inammissibilità
o di rigetto è immediatamente comunicata al
pubblico
ministero.
4.
Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa
l'udienza
per l'incidente probatorio non oltre il termine
strettamente
necessario al compimento dell'atto o degli atti di
indagine
preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L'ordinanza
è
immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata
per estratto alle persone indicate nell'articolo 393
comma
1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza
sono
depositate all'udienza.
Art.
398
-
Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio -
1.
Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e
comunque
dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo
396
comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale
accoglie,
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
incidente
probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di
rigetto
è immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata
alle persone interessate.
2.
Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a)
l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle
deduzioni;
b)
le persone interessate all'assunzione della prova individuate
sulla
base della richiesta e delle deduzioni;
c)
la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data
dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a dieci
giorni.
3.
Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla
persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e
del
luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio
almeno
due giorni prima della data fissata con l'avvertimento
che
nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere
cognizione
ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla
persona
da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è
comunicato
al pubblico ministero (1).
3-bis.
La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti
hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai
sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis (2).
sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis (2).
4.
Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono
assegnati
alla medesima udienza, semprechè non ne derivi
ritardo.
5.
Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio
non
può essere svolto nella circoscrizione del giudice
competente,
quest'ultimo può delegare il giudice per le
indagini
preliminari del luogo dove la prova deve essere
assunta.
5-bis.
Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato
previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies
del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione
della prova vi siano minori di anni sedici, con
l'ordinanza
di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalità
particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio,
quando le esigenze del minore lo rendono
necessario
od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi
anche
in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice,
ove
esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in
mancanza,
presso l'abitazione dello stesso minore. Le
dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate
integralmente
con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva.
Quando
si verifica una indisponibilità di strumenti di
riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme
della
perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio
è anche redatto verbale in forma
riassuntiva.
La trascrizione della riproduzione è disposta solo
se
richiesta dalle parti (3).
(1)
Comma così modificato dall'art. 4, comma
1997,
n. 267.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L. 15
febbraio
1996, n. 66.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L. 15
febbraio
1996, n. 66.
Art.
399
-
Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle
indagini
-
1.
Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è
necessaria
per compiere un atto da assumere con l'incidente
probatorio,
non compare senza addurre un legittimo
impedimento,
il giudice ne ordina l'accompagnamento
coattivo.
Art.
400
-
Provvedimenti per i casi di urgenza -
1.
Quando per assicurare l'assunzione della prova è
indispensabile
procedere con urgenza all'incidente probatorio,
il
giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti
dagli
articoli precedenti siano abbreviati nella misura
necessaria.
Art.
401
-
Udienza -
partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del
difensore
della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì
diritto
di parteciparvi il difensore della persona offesa.
sottoposta
alle indagini, il giudice designa altro difensore a
norma
dell'articolo 97 comma 4.
3.
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa
hanno
diritto di assistere all'incidente probatorio quando si
debba
esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri
casi
possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4.
Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi
provvedimenti
su questioni relative all'ammissibilità e
fondatezza
della richiesta.
5.
Le prove sono assunte con le forme stabilite per il
dibattimento.
Il difensore della persona offesa può chiedere al
giudice
di rivolgere domande alle persone sottoposte ad
esame.
6.
Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere
l'assunzione
della prova a fatti riguardanti persone diverse da
quelle
i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in
ogni
caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali
soggetti.
7.
Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima
udienza,
il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo
non
festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova
richieda
un termine maggiore.
8.
Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente
probatorio
sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori
hanno
diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art.
402
-
Estensione dell'incidente probatorio -
1.
Se il pubblico ministero o il difensore della persona
sottoposta
alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o
alle
dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il
giudice,
se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie
notifiche
a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando
l'udienza
per il tempo strettamente necessario e comunque non
oltre
tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio
pregiudica
l'assunzione della prova.
Art.
403
-
Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio -
1.
Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio
sono
utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui
difensori
hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis.
Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei
confronti
dell'imputato raggiunto solo successivamente
all'incidente
probatorio da indizi di colpevolezza se il
difensore
non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i
suddetti
indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia
divenuta
impossibile (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma
267.
Art.
404
-
Efficacia dell'incidente pro batorio nei confronti della parte
civile
-
1.
La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con
incidente
probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato
posto
in grado di partecipare non produce gli effetti previsti
dall'articolo
652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta
accettazione
anche tacita.
Titolo
VIII: CHIUSURA DELLE INDAGINI
PRELIMINARI
Art.
405
-
Inizio dell'azione penale. Forme e termini -
1.
Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione,
esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione,
nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del
libro
VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2.
Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei
mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale è
attribuito
il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il
termine
è di un anno se si procede per taluno dei delitti
indicati
nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (1).
3.
Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di
procedimento,
il termine decorre dal momento in cui queste
pervengono
al pubblico ministero.
4.
Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del
termine
è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui
l'autorizzazione
perviene al pubblico minis tero.
(1)
Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 8
giugno
1992, n. 306.
Art.
406
-
Proroga del termine -
1.
Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere
al
giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall'articolo
405. La richiesta contiene l'indicazione della
notizia
di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano
(1).
2.
Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico
ministero
nei casi di particolare complessità delle indagini
ovvero
di oggettiva impossibilità di concluderle entro il
termine
prorogato.
2
bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per
un
tempo non superiore a sei mesi.
3.
La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con
l'avviso
della facoltà di presentare memorie entro cinque
giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini
nonchè
alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato
o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di
volere
esserne informata. Il giudice provvede entro dieci
giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle
memorie.
4.
Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza
emessa
in camera di consiglio senza intervento del pubblico
ministero
e dei difensori.
5.
Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba
concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal
comma
3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera
di
consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero,
alla
persona sottoposta alle indagini nonchè, nella ipotesi
prevista
dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il
procedimento
si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5
bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3
procede
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3
bis.
In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci
giorni
dalla presentazione della richiesta, dandone
comunicazione
al pubblico ministero.
6.
Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il
giudice
autorizza con ordinanza il pubblico ministero a
proseguire
le indagini.
7.
Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il
giudice,
se il termine per le indagini preliminari è già scaduto,
fissa
un termine non superiore a dieci giorni per la
formulazione
delle richieste del pubblico ministero a norma
dell'articolo
405.
8.
Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della
richiesta
di proroga e prima della comunicazione del
provvedimento
del giudice sono comunque utilizzabili,
sempre
che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi
alla data di scadenza del termine originariamente
previsto
per le indagini. (2).
(1)
Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992
riferimento
all'analogo testo previgente del presente comma,
ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella
parte
in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine
per
le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del
termine
stesso.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
Art.
407
-
Termini di durata massima delle indagini preliminari -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata
delle
indagini preliminari non può comunque superare diciotto
mesi.
2.
La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini
preliminari
riguardano:
a)
i delitti appresso indicati:
1)
delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice
penale;
2)
delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo
comma,
629, secondo comma e 630 dello stesso codice
penale;
3)
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo
416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo;
articolo;
4)
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce
la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni
o nel massimo a dieci anni;
5)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo
pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o
parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più
armi
comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,
comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6)
delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate
ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo
unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive
modificazioni;
7)
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in
cui
è obbligatorio l'arresto in flagranza (1);
b)
notizie di reato che rendono particolarmente complesse le
investigazioni
per la molteplicità di fatti tra loro collegati
ovvero
per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini
o
di persone offese;
c)
indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d)
procedimenti in cui è indispensabile mantenere il
collegamento
tra più uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo
371 (2).
3.
Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione
penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti
dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 21, comma
1995,
n. 332.
(2)
Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
Art.
408
-
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato
-
1.
Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero,
se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice
richiesta
di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il
fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione
relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti
al giudice per le indagini preliminari.
ministero,
alla persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente
alla sua presentazione, abbia dichiarato di
volere
essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3.
Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la
persona
offesa può prendere visione degli atti e presentare
opposizione
con richiesta motivata di prosecuzione delle
indagini
preliminari.
Art.
409
-
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione -
1.
Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione
prevista
dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di
archiviazione,
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti
al
pubblico ministero.
2.
Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data
dell'udienza
in camera di consiglio e ne fa dare avviso al
pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona
offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme
previste
dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano
depositati in cancelleria.
3.
Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre
comunicazione
al procuratore generale presso la corte di
appello.
ulteriori
indagini, le indica con ordinanza al pubblico
ministero,
fissando il termine indispensabile per il
compimento
di esse.
5.
Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non
accoglie
la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza
che,
entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli
l'imputazione.
Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione,
il giudice fissa con decreto l'udienza
preliminare.
Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni
degli articoli 418 e 419.
solo
nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
Art.
410
-
Opposizione alla richiesta di archiviazione -
1.
Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona
offesa
dal reato chiede la prosecuzione delle indagini
preliminari
indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto
della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2.
Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è
infondata,
il giudice dispone l'archiviazione con decreto
motivato
e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3.
Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a
norma
dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più
persone
offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo
opponente.
Art.
411
-
Altri casi di archiviazione -
1.
Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano
anche
quando risulta che manca una condizione di
procedibilità,
che il reato è estinto o che il fatto non è previsto
dalla
legge come reato.
Art.
412
-
Avocazione delle indagini preliminari per mancato
esercizio
dell'azione penale -
1.
Il procuratore generale presso la corte di appello dispone
con
decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se
il
pubblico ministero non esercita l'azione penale o non
richiede
l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o
prorogato
dal giudice. Il procuratore generale svolge le
indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste
entro
trenta giorni dal decreto di avocazione.
2.
Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a
seguito
della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma
3.
Art.
413
-
Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della
persona
offesa dal reato -
1.
La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal
reato
può chiedere al procuratore generale di disporre
l'avocazione
a norma dell'articolo 412 comma 1.
2.
Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le
indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste
entro
trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma
1.
1.
Art.
414
-
Riapertura delle indagini -
1.
Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma
degli
articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto
motivato
la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico
ministero
motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2.
Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico
ministero
procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo
335.
Art.
415
-
Reato commesso da persone ignote -
1.
Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero,
entro
sei mesi dalla data della registrazione della notizia di
reato,
presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di
autorizzazione
a proseguire le indagini.
2.
Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di
autorizzazione
a proseguire le indagini, il giudice pronuncia
decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se
ritiene
che il reato sia da attribuire a persona già individuata,
ordina
che il nome di questa sia iscritto nel registro delle
notizie
di reato.
Titolo
IX: UDIENZA PRELIMINARE
Art.
416
-
Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1.
La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico
ministero
nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a
giudizio
è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per
rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3 (1).
2.
Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la
notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate
e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per
le
indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato
sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere
custoditi
altrove.
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, comma
1997,
n. 234.
1997,
n. 234.
Art.
417
-
Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio -
1.
La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a)
le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che
valgono a identificarlo nonchè le generalità della persona
offesa
dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c)
l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d)
la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone
il
giudizio;
e)
la data e la sottoscrizione.
Art.
418
-
Fissazione dell'udienza -
1.
Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa
con
decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di
consiglio,
provvedendo a norma dell'articolo 97 quando
l'imputato
è privo di difensore di fiducia.
2.
Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza
non
può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art.
419
-
Atti introduttivi -
1.
Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa,
della
quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del
giorno,
dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di
rinvio
a giudizio formulata dal pubblico ministero.
notificato
al difensore dell'imputato con l'avvertimento della
facoltà
di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a
norma
dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e
produrre
documenti.
l'invito
a trasmettere la documentazione relativa alle indagini
l'invito
a trasmettere la documentazione relativa alle indagini
eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4.
Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni
prima
della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è
notificata
la citazione del responsabile civile e della persona
civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
richiedere
il giudizio immediato con dichiarazione presentata
in
cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale,
almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto
di
rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona
offesa
dal reato a cura dell'imputato.
6.
Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di
giudizio
immediato.
7.
Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di
nullità.
Art.
420
-
Costituzione delle parti -
partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del
difensore
dell'imputato.
2.
Il giudice procede agli accertamenti relativi alla
costituzione
delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi,
delle
citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui
dichiara
la nullità.
3.
Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice
provvede
a norma dell'articolo 97 comma 4.
4.
Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le
condizioni
previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1
e
2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che
ne
sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419
comma
1. La data della nuova udienza è comunicata ai
presenti.
5.
Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in
forma
riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)
comma
nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede
"soltanto"
anzichè "di regola".
Art.
421
-
Discussione -
1.
Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti,
il giudice dichiara aperta la discussione.
2.
Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle
indagini
pre liminari e gli elementi di prova che giustificano la
richiesta
di rinvio a giudizio. L'imputato può chiedere di
essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni
degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il
giudice
dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme
previste
dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola,
nell'ordine,
i difensori della parte civile, del responsabile
civile,
della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria
e dell'imputato che espongono le loro difese. Il
pubblico
ministero e i difensori possono replicare una sola
volta
(1).
3.
Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le
rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel
fascicolo
trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonchè
gli
atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio
della
discussione.
4.
Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
dichiara
chiusa la discussione.
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, comma
1997,
n. 267.
Art.
422
-
Sommarie informazioni ai fini della decisione -
1.
Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il
giudice,
terminata la discussione, può indicare alle parti temi
nuovi
o incompleti sui quali si rende necessario acquisire
ulteriori
informazioni ai fini della decisione. Il pubblico
ministero
e i difensori possono produrre documenti e chiedere
l'audizione
di testimoni e di consulenti tecnici o
l'interrogatorio
delle persone indicate nell'articolo 210.
2.
Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero
o
dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la
decisività
ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a
giudizio.
Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre
parti
private sono ammesse se ne appare evidente la decisività
ai
fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
all'interrogatorio,
per il quale si applicano le disposizioni degli
articoli
64 e 65.
4.
Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o
l'interrogatorio
non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di
ammissione,
ne dispone la citazione e fissa la data della nuova
udienza.
Del provvedimento è data comunicazione al
procuratore
generale presso la corte di appello.
procuratore
generale presso la corte di appello.
termine
di durata massima delle indagini preliminari. Qualora
il
termine sia già decorso, l'udienza è fissata per una data non
posteriore
al sessantesimo giorno dalla scadenza.
6.
La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso
l'audizione
o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che
ne
ha fatto richiesta.
comma
1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i
difensori
possono porre domande, a mezzo del giudice,
nell'ordine
previsto dall'articolo 421 comma 2.
Successivamente,
il pubblico ministero e i difensori formulano
e
illustrano le rispettive conclusioni.
Art.
423
-
Modificazione dell'imputazione -
1.
Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è
descritto
nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a
norma
dell'articolo 12 comma 1 lett. b), o una circostanza
aggravante,
il pubblico ministero modifica l'imputazione e la
contesta
all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la
modificazione
della imputazione è comunicata al difensore,
che
rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
2.
Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non
enunciato
nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si
debba
procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la
contestazione
se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il
consenso
dell'imputato.
Art.
424
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il
giudice
procede alla deliberazione pronunciando sentenza di
non
luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2.
Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La
lettura
equivale a notificazione per le parti presenti.
3.
Il provvedimento è immediatamente depositato in
cancelleria.
Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4.
Qualora non sia possibile procedere alla redazione
immediata
dei motivi della sentenza di non luogo a procedere,
il
giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello
della
pronuncia.
della
pronuncia.
Art.
425
-
Sentenza di non luogo a procedere -
1.
Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita,
se il fatto non è previsto dalla legge come reato
ovvero
quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato
non
lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che
si
tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi
altra
causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere,
indicandone la causa nel dispositivo (1).
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
(1)
Comma così modificato dall'art.
Con
riferimento al testo previgente,
sentenza
n. 41 del 10 febbraio 1993, aveva dichiarato
l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in
cui
stabiliva che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere
quando risulta evidente che l'imputato è persona
non
imputabile.
Art.
426
-
Requisiti della sentenza -
1.
La sentenza contiene:
a)
l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorità
che l'ha pronunciata;
b)
le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che
valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre
parti
private;
c)
l'imputazione;
d)
l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui
la
decisione è fondata;
e)
il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge
applicati;
f)
la data e la sottoscrizione del giudice.
sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della
causa
della sostituzione.
3.
Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la
sentenza
è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi
sentenza
è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi
essenziali
il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del
giudice.
Art.
427
-
Condanna del querelante alle spese e ai danni -
1.
Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela
della
persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere
perchè
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il
giudice
condanna il querelante al pagamento delle spese del
procedimento
anticipate dallo Stato.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta
domanda,
condanna inoltre il querelante alla rifusione delle
spese
sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito
parte
civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile
citato
o intervenuto. Quando ricorrono giusti mo tivi, le spese
possono
essere compensate in tutto o in parte.
3.
Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a
risarcire
i danni all'imputato e al responsabile civile che ne
abbiano
fatto domanda.
4.
Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che
decide
sulle spese e sui danni, possono proporre
impugnazione,
a norma dell'articolo 424, il querelante,
l'imputato
e il responsabile civile.
5.
Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica
la
disposizione dell'articolo 340 comma 4 (1).
(1)
Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993
costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1°
comma
dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di
proscioglimento
dell'imputato per non aver commesso il fatto,
che
il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese
anticipate
dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione
del
reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del
querelante.
Con
successiva sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993,
costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1°
comma
dell'articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di
proscioglimento
dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per
non
aver commesso il fatto, che il giudice condanni il
querelante
al pagamento delle spese anticipate dallo Stato
anche
in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile
nell'esercizio
del diritto di querela.
Art.
428
-
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la
sentenza
di non luogo a procedere possono proporre appello:
a)
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b)
l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che
il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2.
Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di
consiglio
con le forme previste dall'articolo 127.
3.
La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei
casi
di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7.
4.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e
l'imputato
possono proporre ricorso immediato per cassazione
a
norma dell'articolo 569.
5.
Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il
procuratore
della Repubblica e l'imputato possono ricorrere
per
cassazione.
procuratore
generale, la corte di appello, se non conferma la
sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero
sentenza
di non luogo a procedere con formula meno
favorevole
all'imputato.
conferma
la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere
con formula più favorevole all'imputato.
8.
Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in
grado
di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e
il
procuratore generale.
consiglio
con le forme previste dall'articolo 611.
Art.
429
-
Decreto che dispone il giudizio -
1.
Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a)
le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali
che
valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre
parti
private, con l'indicazione dei difensori;
b)
l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti
identificata;
c)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di
quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d)
l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui
esse
si riferiscono;
e)
il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per
il
giudizio;
f)
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione,
con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo
sarà giudicato in contumacia;
g)
la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
l'assiste.
2.
Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo
certo
ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno
dei
requisiti previsti dal comma 1 lettere c - e f - .
3.
Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve
intercorrere
un termine non inferiore a venti giorni.
4.
Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che
non
erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni
prima
della data fissata per il giudizio.
Art.
430
-
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero -
1.
Successivamente all'emissione del decreto che dispone il
giudizio,
il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al
giudice
del d ibattimento, può compiere attività integrativa di
indagine,
fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la
partecipazione
dell'imputato o del difensore di questo.
2.
La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1
è
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico
ministero
con facoltà dei difensori di prenderne visione ed
estrarne
copia.
Art.
431
-
Fascicolo per il dibattimento -
forma
il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le
prescrizioni
del giudice, sono raccolti:
a)
gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e
all'esercizio
dell'azione civile;
b)
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria;
c)
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero;
d)
i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di
quelli
assunti all'estero a seguito di rogatoria (1).
e)
il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri
documenti
indicati nell'articolo 236;
f)
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non
debbano
essere custoditi altrove.
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, D.L. 8 giugno
1992,
n. 306.
Art.
432
-
Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento -
1.
Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo,
con
il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale
provvedimento
che abbia disposto misure cautelari in corso di
esecuzione,
alla cancelleria del giudice competente per il
giudizio.
Art.
433
-
Fascicolo del pubblico ministero -
1.
Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono
trasmessi
al pubblico ministero con gli atti acquisiti
all'udienza
preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
2.
I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre
copia,
nella segreteria del pubblico ministero, degli atti
raccolti
nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3.
Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la
documentazione
dell'attività prevista dall'articolo 430 quando
di
essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste
al
giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
Titolo
X: REVOCA DELLA SENTENZA DI NON
LUOGO
A PROCEDERE
Art.
434
-
Casi di revoca -
1.
Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a
procedere
sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova
che,
da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono
determinare
il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini
preliminari,
su richiesta del pubblico ministero, dispone la
revoca
della sentenza.
Art.
435
-
Richiesta di revoca -
1.
Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le
nuove
fonti di prova, specifica se queste sono già state
acquisite
o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo
caso,
il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle
indagini.
2.
Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice
gli
atti relativi alle nuove fonti di prova.
3.
Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta,
designa
un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza
in camera di consiglio e ne fa dare avviso al
pubblico
ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa.
Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'articolo
127.
Art.
436
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2.
Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il
giudice,
se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio,
fissa
l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati
presenti
e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti
ordina
la riapertura delle indagini.
3.
Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice
stabilisce
per il loro compimento un termine improrogabile
non
superiore a sei mesi.
4.
Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora
sulla
base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere
l'archiviazione,
trasmette alla cancelleria del giudice la
richiesta
di rinvio a giudizio.
Art.
437
-
Ricorso per cassazione -
1.
Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta
di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso
per
cassazione.