Le possibili “contraddizioni” di una legge tra volontà del legislatore e oggettività del testo. – Dr. Giacomo Rocchi, Magistrato

Le contraddizioni della Legge – Dr. Giacomo Rocchi – Magistrato

1. Quando una legge è approvata definitivamente e promulgata, il suo contenuto è ormai cristallizzato nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e su questo testo si concentrano gli interpreti: coloro che devono applicare la legge – operatori del settore, magistrati, avvocati, funzionari pubblici – nonché gli studiosi del diritto. Il criterio fondamentale di interpretazione è quindi quello oggettivo, che ha riguardo al testo e al suo significato e prescinde quasi del tutto dalle cosiddette “intenzioni del legislatore” che si possono ricavare dai lavori preparatori (proposte originarie, modifiche, emendamenti, discussione parlamentare dei singoli articoli, discussione generale ecc.). In sostanza – anche se può sembrare un’osservazione banale – una legge opera ed è efficace in forza del suo contenuto definitivo, a prescindere dalle intenzioni o dai desideri dei parlamentari che hanno contribuita ad approvarla e quindi, talvolta, anche contro queste intenzioni e questi desideri.
Il legislatore (cioè la maggioranza parlamentare che ha contribuito ad approvare la legge), ad un esame obbiettivo del testo normativo, potrà quindi risultare distratto (se non si è reso conto che, approvando un certo testo, non avrebbe ottenuto i risultati perseguiti) oppure in mala fede (se avrà proclamato un determinato principio facendo però in modo che esso non sia realmente realizzato) o ancora tecnicamente incapace (se non avrà tenuto conto degli effetti giuridici derivanti da altri rami del diritto, ad esempio i principi costituzionali che regolano il diritto penale); o, al contrario, attento, in buona fede e tecnicamente capace.
Ma l’interprete della legge lascia volentieri ad altri le valutazioni politiche o morali sull’operato del legislatore e si concentra, come si è detto, sul testo, magari – come in questo scritto – facendone emergere le contraddizioni e la sua reale efficacia.

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Ci sono in realtà ben altri modi per far funzionare una legge. Un esempio lo fornisce la legge 20/7/2004 n. 189 contenente “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali …”: legge approvata pochi mesi dopo la legge 40. La legge punisce severamente le condotte crudeli verso gli animali fino a giungere a punire con la reclusione da tre a diciotto mesi chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona la morte di un animale (art. 544 bis c.p.).
Una recentissima sentenza della Cassazione apre lo squarcio su una vicenda a dir poco grottesca: un uomo, denunciato con l’accusa di maltrattamento di animali all’inizio del 2004 poiché accompagnava a passeggiare un cane meticcio malato, poi morto, per il sospetto che quelle passeggiate potessero aver cagionato, o affrettato la morte, alla fine del 2006 non aveva ancora visto finire la sua vicenda processuale (che probabilmente è ancora in corso): infatti, dopo una prima archiviazione da parte del G.I.P. su richiesta del P.M., la sezione locale dell’Associazione Nazionale per la Protezione degli Animali (A.N.P.A.) aveva chiesto la riapertura delle indagini (si ricordi: il cane era già morto da tempo); il P.M., ritenendo che non ve ne fosse necessità, aveva nuovamente chiesto l’archiviazione, poi disposta dal G.I.P. (11/1/2005); l’A.N.P.A., allora, aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del G.I.P. deducendo di non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione; davanti alla Corte di Cassazione a Roma, l’indagato (che evidentemente iniziava a preoccuparsi …) aveva nominato un avvocato (con le spese conseguenti). La Cassazione, con la sentenza ricordata, ha dato ragione al ricorso dell’A.N.P.A. e ha restituito gli atti al P.M. che, evidentemente, a questo punto dovrà (dopo tre anni …) fare qualche indagine.
A parte la valutazione dell’intera vicenda, interessante è notare che la Cassazione fonda la sua decisione sul fatto che la legge 189 attribuisce un ruolo particolare agli enti di tutela degli animali (che dovrebbero essere iscritti in un elenco ministeriale non ancora approvato), cosicché questi enti possono agire nel processo come se fossero persona offesa.

Ecco un modo, come si vede (fin troppo) efficace, per garantire davvero la tutela degli animali maltrattati o uccisi; [… …]

[Fonte: Dr. Giacomo Rocchi – Le contraddizioni della legge 40 – http://www.federvitapiemonte.it/html/nav_Dr._Giacomo_Rocchi_-_Le_contraddizioni_della_legge_40.php]

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